Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 82 del 05 ottobre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 39 del 28 settembre 2012

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente comma:

"2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.".

Art. 2
Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 dopo le parole "dall’articolo 26, commi 2" sono inserite le seguenti: ", 2 bis".

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è così sostituita:

"a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare;".

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 "Fondo speciale per le spese d’investimento" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150 "Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia" viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 settembre 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

Art. 3 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 settembre 2012, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 febbraio 2011, dove ha acquisito il n. 143 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Padrin, Toniolo, Tesserin, Laroni, Mainardi, Conta e Bendinelli;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta commissione consiliare;

- La Quinta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 maggio 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 settembre 2012, n. 35.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Dario Bond:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

recenti studi hanno dimostrato come lo sviluppo della attività musicali e della lettura ad alta voce in età prescolare diano grande beneficio al futuro sviluppo dei bambini.

Il progetto "Nati per Leggere", promosso da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la salute del bambino, ormai diffuso in molte regioni italiane, ha come obbiettivo l’incentivazione della lettura ad alta voce ai bambini.

Il progetto si svolge sulla falsariga di analoghi progetti americani ("Reach Out and Read", Born to Read) oggi diffusi in tutti gli USA.

L’importanza di questi progetti, si basa su alcuni concetti che ricordiamo brevemente:

- è noto che, anche a parità di tutti gli altri fattori di rischio socio-economici, la mortalità complessiva per tutte le cause risulta significativamente correlata al livello di educazione scolastica delle persone;

- è altrettanto assodato come condizioni socio-economiche disagiate si associno spesso ad un ridotto curriculum scolastico dei bambini;

- un inizio difficoltoso dell’attività scolastica, quale si può verificare quando un bambino non sia in grado di comprendere la lettura di un testo scritto fin dall’inizio della scuola, è fra le condizioni che possono portare nei bambini frustrazioni e riduzione dell’autostima, e che possono quindi contribuire ad aumentare il rischio di abbandono scolastico. Tale capacità di comprensione è in gran parte influenzata dalle esperienze degli anni precedenti la scuola.

È quindi intuibile come tutte le iniziative che creano l’abitudine all’ascolto ed aumentano i tempi di attenzione possano rendere più facile il loro approccio con il mondo della scuola, e quindi favorire un incremento del loro livello di educazione.

Oltre a ciò va ricordato che la lettura ad alta voce ha un effetto calmante, rassicurativo e consolatorio per i bambini.

Dal monitoraggio di alcuni progetti della promozione della lettura ad alta voce in età precoce si è riscontrato un notevolmente aumento dell’ampiezza del vocabolario recettivo e della capacità di comprensione linguistica dei bambini partecipanti al progetto, a conferma dell’importanza dello sviluppo di azioni di questo tipo.

Analogamente, anche l’approccio alla musica fin dalla primissima età ha dimostrato effetti molto positivi sui bambini.

Proprio dai risultati positivi degli studi sugli effetti di musica e lettura ad alta voce sui bambini in età prescolare è nata l’idea di questo progetto di legge che, attraverso la modifica dei criteri di erogazione dei contributi regionali per gli asili nido, intende promuovere e incentivare lo sviluppo di queste due attività.

Il progetto di legge consta di soli due articoli che vanno a modificare rispettivamente gli articoli 26 (contributi in conto capitale), 28 (procedura per la richiesta di contributo) della legge regionale n. 32 del 1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", oltre all’articolo relativo alla norma finanziaria.

Con le modifiche introdotte si prevede infatti che i contributi regionali per gli asili nido, concessi in conto capitale, possano riguardare anche l’acquisto di strumenti musicali o di materiale di ausilio ad attività musicali o di lettura ad alta voce e la realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura al alta voce. La modifica dell’articolo 28, relativo alla procedura per la richiesta di contributo, specifica che alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa delle progettualità inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce che l’asilo intende effettuare.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 67 del 10 maggio 2012 esprimendo all’unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Unione di Centro, Italia dei Valori, Partito Democratico, Federazione della Sinistra Veneta), parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.".

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 32/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 26 - (Contributi in conto capitale).

1. I contributi in conto capitale destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell’80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.

2. I contributi destinati all’acquisto di materiale operativo, all’arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell’80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.

2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.

3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.".

Nota all’articolo 2

Il testo dell’art. 28 della legge regionale n. 32/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l’ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;

b) planimetria comprendente l’intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l’indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;

c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;

d) preventivo della spesa;

e) piano di finanziamento dell’opera.

2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, commi 2, 2 bis e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare;

b) preventivo di spesa.

3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.".

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali

Torna indietro