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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 67 del 17 agosto 2012


LEGGE REGIONALE  n. 37 del 10 agosto 2012

Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. In via eccezionale, in relazione alle difficoltà derivanti dalla crisi economica, la Giunta regionale, al fine di garantire il diritto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, connesso al diritto-dovere all’istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e dei commi 622, 623, 624, 628 e 634 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", nonché dei relativi decreti attuativi, è autorizzata a concedere un contributo integrativo a favore degli organismi di formazione professionale beneficiari di finanziamenti pubblici ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" nell’ambito dell’obbligo formativo, per la realizzazione di attività finanziate di formazione iniziale, nei casi in cui detti organismi debbano ricorrere al mercato creditizio, a causa di differimenti dell’amministrazione regionale nell’erogazione dei finanziamenti previsti per temporanea indisponibilità di cassa e nei limiti e in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza
minore (de minimis).

Art. 2

Misura del contributo

1. Fermo restando il limite di dotazione delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, il contributo integrativo di cui all’articolo 1 è commisurato al tasso attivo di interesse applicato dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa, conformemente alla vigente convenzione di tesoreria, calcolato sull’importo del credito di cui all’articolo 1 ottenuto dall’organismo di formazione richiedente il contributo.

Art. 3

Modalità di richiesta del contributo

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo integrativo di cui all’articolo 1, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e le relative procedure di erogazione.

Art. 4

Durata

1. La presente legge rimane in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 "Formazione Professionale" del bilancio di previsione 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Misura del contributo

Art. 3 - Modalità di richiesta del contributo

Art. 4 - Durata

Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 giugno 2012, dove ha acquisito il n. 278 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tesserin, Cenci, Bond, Cortelazzo, Toniolo, Grazia, Franchetto, Fasoli, Berlato Sella, Laroni, Causin, Caner, Possamai, Tosato e Cappon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta commissione consiliare;
- La Sesta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 luglio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 agosto 2012, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Carlo Alberto Tesserin:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il complesso sistema della formazione professionale della Regione è disciplinato dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”.
Tra le aree formative di maggior rilievo, sia sotto il profilo economico che dell’interesse pubblico, vi è la formazione professionale iniziale, attuata, ai sensi della citata legge regionale n. 10 del 1990, in tutto il territorio regionale, da organismi privati senza scopo di lucro, ora accreditati presso la Regione in forza della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” nell’ambito dell’obbligo formativo.
Gli organismi di formazione accreditati realizzano le attività formative mediante l’attuazione di progetti finanziati con fondi regionali o ministeriali, ovvero con fondi comunitari a valere sul FSE.
Al fine di meglio comprendere la ratio del presente disegno di legge si descrive brevemente la natura e la funzione della formazione iniziale, in rapporto alla formazione professionale in generale.
La formazione iniziale è rivolta a giovani nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni, in possesso di licenza media ed è volta all’ottenimento di qualifiche nei più diversi ambiti professionali (a solo titolo esemplificativo si pensi ai settori della meccanica, elettrotecnica, ristorazione, servizi etc.). I percorsi formativi hanno la durata di tre anni e sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, regolato dai commi 622, 623, 624, 628 e 634 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; del diritto-dovere all’istruzione-formazione, introdotto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e dal successivo decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1 lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”, che in attuazione della delega disciplina le norme generali sulla materia e precisa, tra l’altro, che il diritto all’istruzione e formazione si realizza, oltre che nelle istituzioni scolastiche, anche presso le istituzioni formative accreditate dalle regioni.
L’articolo 2 della legge n. 53 del 2003 citata, assicura a tutti “il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione...”.
Da questi brevi cenni emerge la rilevanza, di diretta derivazione costituzionale, della formazione professionale iniziale, la cui efficace realizzazione costituisce una specifica attribuzione in capo alle Regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
Per quanto riguarda l’impatto sociale e la rilevanza economica della formazione iniziale nella Regione del Veneto basti osservare che, con riferimento al solo anno formativo 2011-2012, risultano impegnati nelle attività di formazione iniziale n. 18.636 allievi, per n. 934 corsi finanziati con fondi comunitari, ministeriali e regionali.
L’importo totale dei finanziamenti concessi dalla Regione per le predette attività ammonta a complessivi 82,5 milioni di euro.
Il presente progetto di legge trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare l’efficace erogazione dell’ampia offerta formativa sopra accennata, in considerazione dell’obbligo gravante sulla Regione di garantire il diritto all’istruzione e formazione professionale. Appare pertanto opportuno tenere in debita considerazione la situazione degli organismi di formazione accreditati, beneficiari di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti di formazione iniziale, per i casi di ritardi dell’Amministrazione regionale nell’erogazione dei finanziamenti previsti, dovuti a temporanee indisponibilità di cassa.
Si consideri che di regola per i finanziamenti in questione vige un sistema di erogazioni a cadenze prefissate che prevede un anticipo dei contributi concessi, di percentuale variabile, che viene liquidato all’avvio dei progetti e successive erogazioni su richiesta del beneficiario in relazione all’avanzamento delle attività e/o delle spese.
Accade tuttavia che a fronte delle periodiche richieste degli organismi di formazione, la Regione non riesca a liquidare tempestivamente le somme dovute, per temporanea indisponibilità di cassa, con la conseguenza per gli organismi di dover ricorrere al mercato creditizio al fine di reperire le risorse economiche necessarie alla regolare erogazione delle attività formative.
Tenuto conto dell’attuale situazione economica - e dunque in via eccezionale, strettamente legata a quest’ultima - appare opportuno sollevare in certa misura, i predetti organismi dagli oneri finanziari derivanti dal ricorso al credito che non sono ammissibili a valere sui finanziamenti comunitari. L’introduzione di tale misura contribuisce dunque alla tenuta e alla maggior efficienza dell’intero sistema della formazione iniziale e avrebbe l’ulteriore effetto di incidere favorevolmente sulle possibilità di accesso al credito da parte degli organismi di formazione, garantendo, seppure indirettamente, nei confronti degli istituti di credito, l’effettiva erogazione dei finanziamenti concessi agli organismi richiedenti il credito.
Si consideri infine che il nuovo Statuto della Regione, individuando gli obiettivi delle politiche regionali, impegna la Regione ad operare per garantire e rendere effettivo il diritto all’istruzione ed alla formazione permanente (articolo 6, comma 1, lettera d)). La disposizione in esame introduce una misura urgente, alla luce dell’attuale situazione economica, che si configura come una concreta applicazione del predetto principio.
L’intervento della Regione sarà pertanto volto a concedere un contributo integrativo ai predetti organismi per far fronte ai maggiori oneri dovuti al pagamento degli interessi passivi per il ricorso al mercato creditizio nell’ipotesi sopra descritta. I rimborsi riguarderanno esclusivamente i prestiti contratti presso istituti di credito o bancari da parte degli organismi di formazione accreditati presso la Regione ai sensi della citata legge regionale n. 19 del 2002 nell’ambito dell’obbligo formativo, in relazione a finanziamenti concessi per l’attività di formazione iniziale. L’intervento è limitato a tale tipologia di formazione, tenuto conto del suo carattere imprescindibile concorrendo, come visto sopra, all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione di rilevanza costituzionale e previsto da legge dello Stato.
I maggiori oneri derivanti dagli interessi passivi saranno rimborsati fermo restando il limite di dotazione delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno. Il contributo integrativo sarà commisurato al tasso attivo di interesse applicato dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa, conformemente alla vigente convenzione di tesoreria, calcolato sull’importo del credito ottenuto dall’organismo di formazione dal mercato creditizio. La Regione corrisponderà dunque un contributo pari al vantaggio ottenuto dalla remunerazione ordinaria delle giacenze di cassa dovuta alle mancate erogazioni. La Giunta regionale determinerà inoltre le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e le relative procedure di erogazione.
La copertura finanziaria dei rimborsi avverrà con risorse regionali della Direzione Formazione.
Per il corrente anno le risorse, allocate sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale 2012, ammonteranno ad euro 1.000.000, mentre per i prossimi anni le risorse verranno determinate di anno in anno dalla Giunta regionale entro il predetto limite. La legge rimarrà in vigore, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2013, in relazione alla scadenza della vigente convenzione di tesoreria.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dei commi 622, 623, 624, 628 e 634 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 è il seguente:
“1. 622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008
1. 623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
1. 624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
1. 634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione formazione

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