Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 99 del 30 dicembre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 27 dicembre 2011

Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

 Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica, di seguito denominato BURVET, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati.

2. Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in via telematica, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

Art. 2

Articolazione, edizioni e periodicità del BURVET

1. Il BURVET si articola in quattro parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. I singoli numeri del BURVET sono ordinati progressivamente per ogni anno e, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate dagli organi regionali o dalla struttura di cui all’articolo 13, possono essere pubblicati in supplemento, rispetto alla edizione ordinaria, oppure in edizione speciale e straordinaria in conformità al manuale di cui all’articolo 14.

3. Il BURVET è pubblicato esclusivamente in forma digitale nel sito istituzionale della Regione con periodicità settimanale, fatte salve eventuali diverse esigenze editoriali, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. Nel BURVET non sono pubblicati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti amministrativi o atti di rilevanza esclusivamente interna.

Art. 3

Articolazione - parte prima

1. Nella parte prima del BURVET sono pubblicati:

a) le leggi regionali statutarie;

b) le leggi e i regolamenti regionali.

Art. 4

Articolazione - parte seconda

1. La parte seconda del BURVET è suddivisa in due sezioni:

a) nella sezione prima sono pubblicati:

1) le circolari emanate dal Presidente della Giunta regionale;

2) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

3) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;

4) i decreti e le ordinanze dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale;

5) i decreti dei dirigenti delle strutture del Consiglio regionale;

6) i decreti dei segretari della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

7) le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

b) nella sezione seconda sono pubblicati:

1) le deliberazioni del Consiglio regionale;

2) le deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5

Articolazione - parte terza

1. Nella parte terza del BURVET sono pubblicati:

a) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in cui la Regione è parte;

c) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;

d) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;

e) i bandi e gli avvisi relativi ad appalti della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;

f) gli avvisi e i comunicati la cui pubblicazione sia disposta dalla Giunta regionale o dal suo Presidente;

g) gli avvisi e i comunicati finalizzati alla informazione, alla conoscenza o alla partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente del Consiglio regionale;

h) gli avvisi e i comunicati di altri enti pubblici e soggetti privati la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali.

Art. 6

Articolazione - parte quarta

1. Nella parte quarta del BURVET sono pubblicati gli atti di organi statali e di enti pubblici la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali o si renda opportuna per esigenze di pubblica conoscenza.

Art. 7

Ulteriori contenuti del BURVET e trattamento dei dati personali

1. Nel manuale di cui all’articolo 14 può essere prevista la pubblicazione di ulteriori atti rispetto a quelli indicati negli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. Gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere pubblicati per estratto, secondo quanto precisato nel manuale di cui all’articolo 14.

3. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione omettono le informazioni che possono contrastare con le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 8

Valore del testo pubblicato

1. I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o della copia conforme all’originale.

2. Qualora si rilevino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato, oppure tra il testo originale e il testo trasmesso, la correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.

3. La pubblicazione nel BURVET dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel BURVET contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.

Art. 9

Numerazione atti

1. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d’ordine attribuito all’atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d’ordine attribuito all’atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare.

2. La numerazione d’ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti regionali è, per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all’anno solare.

Art. 10

Adempimenti redazionali

1. In appendice alle leggi e ai regolamenti regionali, sono pubblicate, secondo le modalità indicate nel manuale di cui all’articolo 14, note informative riguardanti:

a) il procedimento di formazione della legge o regolamento regionale con l’indicazione del primo firmatario;

b) le relazioni al Consiglio regionale;

c) il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate nel testo pubblicato;

d) la struttura regionale competente alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge o del regolamento.

Art. 11

Tariffe delle inserzioni

1. La pubblicazione degli atti della Regione effettuata nel BURVET è gratuita.

2. È, altresì, gratuita la pubblicazione effettuata nel BURVET degli atti di altri enti ed amministrazioni che siano stati adottati per conto della Regione o su incarico della stessa.

3. Salvo le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la pubblicazione degli atti nel BURVET è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 12

Consultazione

1. La consultazione del BURVET nel sito istituzionale della Regione è libera e gratuita ed è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione e gli altri uffici individuati nel manuale di cui all’articolo 14, nonché presso le biblioteche o altri uffici degli enti locali allo scopo individuati dagli enti medesimi.

2. Presso gli enti di cui al comma 1 è messa a disposizione, per la visione gratuita, almeno una copia stampata dell’ultimo numero del BURVET.

3. Il rilascio di copie del BURVET, su richiesta dei soggetti interessati, avviene previo pagamento di un contributo in misura corrispondente a quello fissato per l’estrazione di copie di atti amministrativi.

Art. 13

Organizzazione

1. La direzione, gestione, redazione e pubblicazione del BURVET sono di competenza di apposita struttura della segreteria della Giunta regionale.

2. Il Segretario della Giunta regionale è il direttore responsabile del BURVET.

Art. 14

Manuale

1. La Giunta regionale adotta il manuale in cui sono stabilite le regole e gli aspetti operativi relativi alla redazione e pubblicazione del BURVET.

2. Nel manuale di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale" e successive modificazioni, sono definiti in particolare:

a) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;

b) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;

c) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

d) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del BURVET;

e) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione, atte a garantirne l’integrità e la certezza della provenienza;

f) le modalità di realizzazione della sezione nel sito istituzionale della Regione dedicata al BURVET, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche a soggetti diversamente abili;

g) le modalità di realizzazione del servizio di newsletter, con possibilità di invio selettivo delle parti del BURVET prescelte dall’utente;

h) i presupposti per la individuazione degli ulteriori atti da pubblicare;

i) le modalità di pubblicazione per estratto degli atti;

l) eventuali adempimenti redazionali, inclusa l’indicazione specifica della struttura proponente il provvedimento regionale;

m) i tempi di pubblicazione degli atti nel BURVET, nel caso in cui gli stessi non siano già stabiliti in altro atto;

n) le modalità di correzione degli atti pubblicati;

o) le modalità di pagamento delle inserzioni;

p) le modalità di introito del contributo;

q) le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo;

r) le modalità per la pubblicazione delle leggi regionali nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali", dell’articolo 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" e dell’articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".

3. I provvedimenti di attuazione del manuale sono adottati dalla struttura di cui all’articolo 13.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in essere;

b) adotta il manuale di cui all’articolo 14;

c) adotta il provvedimento recante le modalità di esercizio del diritto di accesso e di rilascio di copie documentali, nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di disciplina del procedimento amministrativo.

2. Il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel BUR del manuale di cui all’articolo 14.

3. Sino all’approvazione delle tariffe di cui all’articolo 11, si applicano le tariffe vigenti.

Art. 16

Abrogazioni

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino della Regione Veneto" e successive modificazioni nonché le relative disposizioni modificative di seguito indicate:

a) legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 "Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto" e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 "Funzionamento degli organi di controllo" ";

b) articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)";

c) articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993";

d) articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)";

e) articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";

f) articolo 14 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione e per l’anno finanziario 1997";

g) articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione e per l’esercizio finanziario 1998";

h) articolo 16 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001";

i) articolo 3 e articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il Diritto della Regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002".

Art. 17

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 sono introitate nell’upb E0040 "Vendita di Beni" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 320.000,00 per gli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Articolazione, edizioni e periodicità del BURVET

Art. 3 - Articolazione - parte prima

Art. 4 - Articolazione - parte seconda

Art. 5 - Articolazione - parte terza

Art. 6 - Articolazione - parte quarta

Art. 7 - Ulteriori contenuti del BURVET e trattamento dei dati personali

Art. 8 - Valore del testo pubblicato

Art. 9 - Numerazione atti

Art. 10 - Adempimenti redazionali

Art. 11 - Tariffe delle inserzioni

Art. 12 - Consultazione

Art. 13 - Organizzazione

Art. 14 - Manuale

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Abrogazioni

Art. 17 - Norma finanziaria

Art. 18 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1.  Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 settembre 2011, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 settembre 2011, dove ha acquisito il n. 201 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla  Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 11 ottobre 2011;
-  Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2011, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente disegno di legge reca la disciplina del Bollettino ufficiale telematico della Regione del Veneto (BURVET), quale strumento di conoscenza e pubblicità legale degli atti normativi della Regione del Veneto, prevedendone la pubblicazione nel solo formato digitale.
La proposta si pone in linea con la vigente legislazione nazionale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”) che consente di attribuire ad un testo digitale quelle caratteristiche di autenticità, integrità e conservazione che in passato erano proprie della sola documentazione cartacea, realizzando al contempo il principio enunciato nell’articolo 3 bis della novellata legge n. 241/1990, secondo cui “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.
Il passaggio alla pubblicazione del Bollettino in formato esclusivamente telematico è, peraltro, una scelta già adottata da numerose altre regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta).
Si ricorda che già dall’anno 2004 la Regione Veneto ha messo a disposizione una versione telematica del Bollettino, fornita gratuitamente, che ha incontrato nel corso degli anni un crescente favore da parte dell’utenza, registrandosi nel corso dei primi mesi dell’anno 2011 una media di ben 130.000 accessi al mese e di 11.800 iscritti alla newsletter “Il mio Bollettino”.
Ciò denota una ormai diffusa abitudine a consultare il Bollettino on-line, che gli uffici della segreteria della Giunta regionale, preposti dal 2006 alla sua redazione, hanno arricchito di funzioni che consentono modalità di ricerca personalizzate e facilitate, idonee a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.
La nuova modalità di accesso informatica ha determinato una parallela sensibile riduzione degli abbonamenti a pagamento che, da 2.642 dell’anno 2000, sono passati a 868 nel 2010, di cui peraltro gli enti pubblici rappresentano la parte prevalente (63 per cento del totale).
I tempi sono dunque maturi per poter pubblicare il Bollettino nel solo formato digitale, ciò che consentirà di realizzare una sensibile riduzione degli sprechi di carta (nel 2010 sono state stampate 20.226.700 pagine), in conformità a quanto previsto dal DL 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (c.d. decreto “Taglia carta”).
Preme evidenziare che per coloro che non disponessero di un collegamento a Internet, il disegno di legge stabilisce che venga comunque assicurata la possibilità di consultare il BURVET  presso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione od altri uffici regionali che verranno successivamente individuati, nonché presso le biblioteche o altri uffici degli enti locali allo scopo individuati dagli enti medesimi.
La pubblicazione del Bollettino nel formato digitale consentirà di realizzare apprezzabili risparmi di spesa. Al riguardo, si evidenzia che nel 2010 la spesa sostenuta per la stampa del Bollettino è stata pari a circa 120.000 euro, mentre quella per la spedizione è risultata pari a circa 75.000 euro, per un totale di circa 195.000 euro. Considerato che, nello stesso periodo, le entrate relative agli abbonamenti sono risultate pari a circa 109.000 euro, il risparmio di spesa annuo stimabile per la Regione è di circa 86.000 euro. Tenuto ulteriormente conto che la maggior parte degli abbonamenti è sottoscritta da enti pubblici, il risparmio, per detti enti, è stimabile in circa euro 73.000. Ne deriva che il risparmio annuo complessivo per il sistema pubblico regionale si attesta a circa 160.000 euro.
Sotto il profilo delle entrate si rappresenta, altresì, che le inserzioni a pagamento hanno generato, sempre nel 2010, entrate per oltre 360.000 euro. Tale voce di entrata continuerà a sussistere anche in futuro, dopo l’approvazione ed entrata in vigore del presente disegno di legge.
Si fa presente che, inizialmente, vi sarà un periodo transitorio - che necessariamente dovrà terminare il mese di maggio 2012, data di scadenza del contratto concluso con l’impresa affidataria del servizio di stampa - in cui occorrerà comunque stampare e spedire il Bollettino agli abbonati. In tale periodo si dovrà procedere, inoltre, al rimborso della quota parte degli abbonamenti la cui scadenza si protrae oltre la data da cui il Bollettino sarà pubblicato solo in formato digitale.
Illustrazione dell’articolato:
- articolo 1 (Oggetto e finalità): si dispone la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, denominato BURVET, nel formato telematico, quale strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti in esso pubblicati. Si precisa che il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, assicurando l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati;
- articolo 2 (Articolazione, edizioni e periodicità del BURVET): al fine di facilitare la consultazione, è prevista la tradizionale suddivisione del Bollettino in quattro parti, come specificato negli articoli da 3 a 6. Il Bollettino è pubblicato con periodicità settimanale. Oltre all’edizione ordinaria, possono essere pubblicate eventuali edizioni speciali e straordinarie;
- articolo 3 (Articolazione - parte prima): la prima parte è dedicata alle leggi regionali statutarie, nonché alle leggi e ai regolamenti regionali;
- articolo 4 (Articolazione - parte seconda): la seconda parte, composta di due sezioni, accoglie, nella prima sezione, gli atti di organi monocratici, e, nella seconda sezione, gli atti di organi collegiali;
- articolo 5 (Articolazione - parte terza): la parte terza è riservata alla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali che interessano la Regione Veneto, nonché degli atti per i quali è prevista una particolare forma di pubblicità. È il caso dei bandi e degli avvisi relativi a concorsi pubblici e gare d’appalto, la cui pubblicazione in forma telematica ne garantisce la tempestiva diffusione;
- articolo 6 (Articolazione - parte quarta): nella parte quarta trovano spazio gli atti amministrativi di organi statali e di altri enti pubblici, nonché gli atti dei commissari delegati operanti nella Regione del Veneto;
- articolo 7 (Ulteriori contenuti del BURVET e trattamento dei dati personali): l’eventuale pubblicazione di ulteriori atti rispetto a quelli sopra indicati ed ogni indicazione in ordine alle modalità di pubblicazione trovano disciplina in un apposito manuale operativo, previsto all’articolo 13. È fatto espresso richiamo alla normativa relativa al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003);
- articolo 8 (Valore del testo pubblicato): i testi pubblicati nel BURVET si presumono conformi all’originale. Nel caso in cui si ravvisino difformità tra il testo trasmesso e quello pubblicato o tra il testo originale e quello trasmesso, la correzione è disposta mediante apposito comunicato. È prevista l’eventuale ripubblicazione dell’intero atto;
- articolo 9 (Numerazione atti): sono disciplinate le diverse modalità di numerazione delle leggi regionali, dei regolamenti regionali e degli atti adottati dagli organi e dai dirigenti regionali;
- articolo 10 (Adempimenti redazionali): si prevede, conformemente alla prassi corrente, una specifica disciplina concernente gli adempimenti redazionali. In particolare, ai soli fini informativi, è stabilito che, in appendice ai predetti atti normativi, siano apposte delle note informative riguardanti: il procedimento di formazione di tali atti, le relazioni della Commissione consiliare preposta all’esame del testo normativo, il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate nel testo pubblicato, la struttura competente alla gestione degli adempimenti amministrativi  connessi all’attuazione della legge o del regolamento;
- articolo 11 (Tariffe delle inserzioni): confermandosi il regime esistente, la pubblicazione degli atti nel BURVET è subordinata al previo pagamento di una tariffa, stabilita nel suo ammontare dalla Giunta regionale. La tariffa non è dovuta nel caso in cui la pubblicazione sia riferita ad atti della Regione o di altri enti che abbiano assunto atti per conto della Regione medesima;
- articolo 12 (Consultazione): in merito alla diffusione del BURVET, è stabilito che la consultazione sul sito web della Regione è libera e gratuita. È comunque garantita la consultazione presso gli URP della Regione e gli altri uffici regionali che saranno individuati nel manuale tecnico-operativo, nonché presso le biblioteche o altri uffici degli enti locali allo scopo individuati dagli enti medesimi. Gli enti locali metteranno a disposizione, per la visione gratuita, almeno una copia dell’ultimo numero del Bollettino. Presso i predetti enti, i cittadini che ne facciano richiesta possono ottenere copia degli atti pubblicati previo pagamento di un contributo pari a quello fissato per l’estrazione di copie degli atti amministrativi;
- articolo 13 (Organizzazione): il segretario della Giunta regionale ricopre il ruolo di direttore responsabile del BURVET La direzione, redazione, pubblicazione e gestione amministrativa del Bollettino sono affidate ad una specifica struttura della segreteria della Giunta regionale;
- articolo 14 (Manuale): la regolamentazione degli aspetti tecnico-operativi (in particolare, i profili di carattere informatico e redazionale) è rimessa ad uno specifico manuale approvato dalla Giunta regionale;
- articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali): in via transitoria, si prevede che la Giunta regionale disciplini gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in essere (ciò risulta necessario, in particolare, con riferimento agli abbonamenti in corso); adotti il manuale di cui all’articolo 14; disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso e di rilascio di copie documentali (ciò in quanto, per effetto dell’articolo 16, viene abrogata la disposizione relativa al “Rilascio di copia atti amministrativi regionali”, di cui all’articolo 18 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino della Regione Veneto”). In via transitoria si prevede, infine, che fino a diverse determinazioni della Giunta regionale, per le inserzioni continuano ad applicarsi le tariffe vigenti;
- articolo 16 (Abrogazioni): con l’entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino della Regione Veneto”;
- articolo 17 (Norma finanziaria): tale articolo disciplina, innanzitutto, le entrate che saranno introitate dalla Regione per la pubblicazione delle inserzioni nel BURVET, secondo quanto previsto nell’articolo 11. Inoltre, limitatamente al biennio 2011-2012, tenuto conto degli impegni contrattuali in essere, è prevista una stima prudenziale degli oneri che saranno sostenuti - nelle more della scadenza (31 maggio 2012) del contratto in essere con la stamperia - per la stampa cartacea e la spedizione del Bollettino, nonché per far fronte ai rimborsi degli abbonamenti che presenteranno una scadenza posteriore a tale data;
- articolo 18 (Entrata in vigore): la legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 43 dell’11 ottobre 2011 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvandolo all’unanimità con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, UDC, IDV, Unione Nordest.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 14:
- Il testo dell’art. 11 della legge n. 62/1953 è il seguente:
“11. Promulgazione delle leggi regionali.
Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».
(abrogato)
(abrogato)
Al testo segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)».
Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”.

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 839/1984 è il seguente:
“3.  Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda, ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l’indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell’atto.
I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
Sono altresì inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.
Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.
Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.
Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 , sulla corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.”.

- Il testo dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985 è il seguente:
“19. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo) Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali.
1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Sono, altresì, pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l’indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell’atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.”.

4. Struttura di riferimento

Segreteria della Giunta regionale

Torna indietro