Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2011 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2010, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2010 è determinato in euro 977.231.217,89. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.361.418.143,89.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.
Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.447.530.322,16.
Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8, è rideterminato in euro 2.524.761.540,05. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 100.000.000,00 nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato" alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
b) per euro 2.424.761.540,05 nella Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2010, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2011 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 1.250.471.230,64 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8.
3. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 78.703.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2012 e 2013 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, è rideterminato in complessivi euro 2.524.761.540,05, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.
Articolo 5
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2011":