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Bur n. 89 del 29 novembre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 25 novembre 2011

Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell’Unione europea e favorisce il processo d’integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 3
Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l’Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l’espressione di una posizione unitaria della Regione con riferimento ai progetti di atti normativi dell’Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi.


TITOLO II
Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea


Art. 4
Partecipazione mediante la formulazione
di osservazioni al Governo

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all’affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell’Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Fatti salvi i casi d’urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d’intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l’intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all’organo consiliare.
3. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea.

Art. 5
Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.

TITOLO III
Partecipazione regionale all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea


Art. 6
Sessione europea del Consiglio regionale

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:
a) il disegno di legge regionale europea, di cui all’articolo 8;
b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
c) la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie entro il 15 gennaio di ogni anno;
d) il rapporto sugli affari europei, di cui all’articolo 7.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all’interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

Art. 7
Rapporto sugli affari europei

1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell’Unione europea, che indica:
a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
b) le iniziative che si intendono adottare nell’anno in corso con riferimento alle politiche dell’Unione europea d’interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
c) le posizioni sostenute nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale;
d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;
e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l’Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;
f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 8
La legge regionale europea

1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale europea annuale, che:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti;
b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
d) individua gli atti dell’Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. La legge regionale europea reca l’indicazione dell’anno di riferimento e stabilisce il termine per l’adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l’atto dell’Unione europea cui si riferiscono.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell’anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
b) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell’Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.
5. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 9
Programmazione regionale sulle politiche europee
1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea nell’ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.

Art. 10
Informazione sulle politiche europee

1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all’articolo 9, rendendo accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all’adozione di bandi per l’allocazione dei fondi europei.

Art. 11
Impugnazione di atti normativi europei

1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell’Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contro gli atti dell’Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.
2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.

Art. 12
Aiuti di Stato

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. La commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l’autorizzazione all’aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell’Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.
6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.

TITOLO IV
Relazioni con istituzioni e organismi europei

Art. 13
Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee

1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:
a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell’Unione europea;
c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.
2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.
3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:
a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell’ambito delle delegazioni italiane;
b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-regioni per la definizione della posizione italiana;
c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.
4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un’informazione qualificata e tempestiva dell’attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l’invio dei relativi verbali di seduta.

Art. 14
Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee

1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:
a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea;
c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;
d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea;
e) informazione e consulenza all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall’ordinamento dell’Unione europea;
f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell’Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell’Unione europea;
h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d’interesse per il sistema veneto.
2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia.

Art. 15
Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo

1. Al fine di rafforzare la coesione e l’integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell’Unione europea che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.
2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nell’Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione dell’area di libero scambio per diventare punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell’area adriatica e balcanica.

TITOLO V
Disposizioni organizzative e finali


Art. 16
Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:
a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
c) le procedure per la verifica della conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;
f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.
3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione e gli stati candidati all’adesione all’Unione, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Art. 17
Monitoraggio sull’attuazione della legge
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea e l’attuazione del sistema informativo di cui all’articolo 10.

Art. 18
Norma finanziaria

1. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità analoghe.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l’esercizio 2011, e in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 19
Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 “Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 novembre 2011

Luca Zaia


INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

TITOLO II - Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea

Art. 4 - Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo
Art. 5 - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

TITOLO III - Partecipazione regionale all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea

Art. 6 - Sessione europea del Consiglio regionale
Art. 7 - Rapporto sugli affari europei
Art. 8 - La legge regionale europea
Art. 9 - Programmazione regionale sulle politiche europee
Art. 10 - Informazione sulle politiche europee
Art. 11 - Impugnazione di atti normativi europei
Art. 12 - Aiuti di Stato

TITOLO IV - Relazioni con istituzioni e organismi europei

Art. 13 - Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee
Art. 14 - Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee
Art. 15 - Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo

TITOLO V - Disposizioni organizzative e finali

Art. 16 - Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative
Art. 17 - Monitoraggio sull’attuazione della legge
Art. 18 - Norma finanziaria
Art. 19 - Abrogazioni


Dati informativi concernenti la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d’iniziativa del consigliere Pettenò relativa a “Partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”; (progetto di legge n. 89);
- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Laroni, Puppato, Franchetto, Bond, Bottacin, Foggiato, Berlato Sella, Valdegamberi, Bortolussi e Caner relativa a “Norme sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”; (progetto di legge n. 182).
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”;
- La Prima commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 28 settembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nereo Laroni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 novembre 2011, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
subito dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001, le Regioni italiane hanno mostrato particolare attenzione verso i nuovi strumenti offerti dall’ordinamento per svolgere un ruolo attivo nel processo di formazione e di attuazione delle norme europee.
Dopo la riforma costituzionale del 2001 e prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ben undici Regioni hanno infatti adottato norme di procedura che regolano gli aspetti interni della partecipazione. Altre due Regioni hanno legiferato dopo la sua entrata in vigore ed altre tre, che pur non avendo adottato un’apposita legge in materia, vi hanno dedicato precise norme statutarie e regolamentari.
La legge regionale del Veneto che disciplina la partecipazione al processo normativo comunitario e le procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari risale agli anni novanta. Si tratta della legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, adottata sulla base della c.d. legge la Pergola (legge n. 86/1989), che aveva segnato un sensibile cambiamento a livello sostanziale della ricezione degli atti normativi dell’Unione, introducendo il meccanismo della legge comunitaria statale, e aveva anche disciplinato la partecipazione delle regioni all’attuazione del diritto comunitario tanto nelle materie a competenza esclusiva quanto in quella concorrente.
Oggi, tuttavia, il quadro normativo è cambiato. Non solo l’articolo 117 della Costituzione, come riformato nel 2001, ha affermato che lo Stato e le Regioni esercitano il potere legislativo “nel rispetto dei principi costituzionali e gli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario” e ha dato rilievo costituzionale ai rapporti delle Regioni con l’Unione europea, inserendoli tra le materie di legislazione concorrente, ma ha disciplinato la partecipazione delle regioni nelle materie di loro competenza alle decisioni volte alla formazione degli atti comunitari, per lungo tempo riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in tal modo configurando nella fase c.d. “ascendente” un ruolo regionale inedito e di alto profilo. Inoltre, sempre con la riforma costituzionale del 2001, ha trovato riconoscimento costituzionale la partecipazione delle Regioni nella fase discendente.
Le leggi ordinarie con cui è stata data attuazione alla riforma del 2001 sono, come noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131 (meglio nota come legge La Loggia) e la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (nota come legge Buttiglione), a seguito delle quali si è registrata l’intensa attività regionale di cui si è parlato.
A ciò si aggiunga che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha realizzato un’ulteriore apertura alle esigenze specifiche delle regioni. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea dovrà tener conto dell’impatto delle proprie proposte legislative - in particolare delle direttive - sulla legislazione regionale, mentre le Assemblee regionali con potere legislativo parteciperanno alla verifica del corretto esercizio delle competenze a livello europeo (controllo della sussidiarietà, c.d. “early warning system”).
È dunque il momento che anche il Veneto assuma un ruolo più allineato all’importanza assegnata alle Regioni, agendo negli spazi già assegnati dalla Costituzione nella riforma del 2001 e dalle norme che seguono il nuovo contesto previsto dal Trattato di Lisbona, di cui tiene conto il processo di riforma della legge n. 11/2005 (disegno di legge Senato n. 2646).
L’intreccio tra la produzione di norme europee e regionali è evidente: le norme UE incidono su settori sempre più ampi e che soventemente coincidono con gli ambiti di competenza regionale (agricoltura e pesca, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, ecc.); nel caso di interventi regionali non conformi alla legislazione europea, lo Stato deve affrontare procedure di infrazione con il rischio di condanne al pagamento di sanzioni pecuniarie. Pur esistendo meccanismi di salvaguardia - dal potere sostitutivo statale all’azione di rivalsa nel caso di condanne pecuniarie - si devono prevenire le inefficienze o i potenziali conflitti.
Per altro verso, si tratta di cogliere le opportunità offerte dal processo di integrazione europea: contribuendo alla decisione e conoscendo contenuti e motivazioni delle norme europee in formazione, le Regioni saranno meglio in grado di adattarle alle proprie specificità e bisogni in fase di recepimento.
Il progetto di legge che viene proposto è il risultato dell’abbinamento dei progetti di legge n. 89 e n. 182 avvenuto in sede di Prima Commissione dopo aver recepito il parere della Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari.
Nel corso della seduta del 29 settembre 2011 la Prima Commissione ha esaminato e modificato il testo alla luce degli emendamenti pervenuti e raccordati sotto il profilo tecnico dagli uffici di Giunta e Consiglio.
Sono disciplinati sia gli aspetti relativi alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell’Unione europea (fase ascendente), sia gli aspetti relativi al recepimento e all’attuazione del diritto dell’Unione europea (fase discendente).
Il testo del progetto di legge si articola in cinque titoli e diciotto articoli.
In estrema sintesi, oltre ai due titoli di apertura e chiusura recanti le disposizioni generali sulle finalità e l’oggetto della legge (Titolo I), e quelle organizzative e finali (Titolo V), altri due sono dedicati rispettivamente alle fasi ascendente e discendente (Titoli II e III). Quello relativo alla fase discendente contiene non solo disposizioni per il recepimento della normativa europea, ma anche una disposizione per l’attuazione delle politiche europee, ossia quella riguardante la programmazione regionale sulle politiche europee (articolo 8).
Un altro titolo, dedicato alle relazioni con istituzioni e organismi europei (Titolo IV), contiene norme sui referenti politici e tecnici che rappresentano la Regione del Veneto in seno alle istituzioni europee e a quelle italiane di coordinamento con la UE, nonché sulle strutture regionali che devono assicurare il collegamento tecnico con tali istituzioni. Nello stesso titolo è collocata una norma volta a incentivare la cooperazione territoriale, specie al fine di valorizzare le opportunità derivanti dalla posizione di centralità del Veneto nell’Adriatico e in Europa (articolo 14).
Anticipata l’articolazione del presente progetto di legge, consideriamo le principali novità procedurali introdotte dallo stesso, soffermandoci dapprima sulle fase ascendente e su quella dell’attuazione, per poi definire in particolare alcuni punti degli ultimi due titoli (Relazioni con istituzioni e organismi europei e Disposizioni organizzative e finali).

LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE (Titolo II: articoli 3 e 4)
La partecipazione della Regione alla formazione della normativa europea, secondo quanto disposto dalla legge Buttiglione (legge n. 11/2005), si esplica attraverso la trasmissione di osservazioni al Governo, che ne tiene conto per formare la posizione italiana.
Alle leggi regionali di procedura è lasciata la scelta di definire con quali modalità pervenire alla formulazione delle osservazioni e, soprattutto, quale organo sia competente per effettuarle, se la Giunta o il Consiglio e, in questo ultimo caso, quale ruolo abbia la commissione eventualmente competente per le politiche europee.
Tale scelta è effettuata nell’articolo 3 della presente proposta a favore del Consiglio, ed in particolare della Commissione competente per le relazioni europee. Il progetto di legge postula infatti la presenza e il ruolo di una specifica Commissione, attualmente non contemplata fra le commissioni permanenti, ma istituita come speciale per la durata di due anni in applicazione dell’articolo 21 dello Statuto.
Con questo progetto si propone che le osservazioni siano dunque adottate dalla Commissione consiliare competente per le relazioni europee su proposta della Giunta regionale o anche di un consigliere regionale e previo parere delle commissioni competenti per materia. Alla Giunta viene assicurata la possibilità di intervenire nella fase ascendente non solo attraverso la proposta di osservazioni al Consiglio, ma anche attraverso l’adozione delle osservazioni stesse nel caso il Consiglio regionale non si esprima entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine assegnato dalla normativa statale.
Si ritiene, dunque, di valorizzare l’organo assembleare nella partecipazione alla definizione della normativa europea in corrispondenza della sua più generale competenza legislativa.
Come è noto, la legge n. 11 del 2005 concede alle Regioni un termine molto breve - venti giorni - per avanzare osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie. Sotto il profilo organizzativo tale termine risulta difficile da rispettare, sia per la mole di atti comunicati dal Governo (circa 800 a settimana), sia per la difficoltà di coordinare le Giunte e i Consigli regionali, sia perché le osservazioni devono passare per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni o per la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Infatti, tra gli emendamenti proposti dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali al testo di riforma della legge Buttiglione attualmente all’esame del Senato ve n’è uno volto a portare tale termine a trenta giorni.
Per questo motivo si ritiene che l’unica soluzione possibile per garantire il rispetto da parte del Consiglio del suddetto termine sia che le osservazioni vengano formulate direttamente dalla Commissione consiliare competente per le politiche europee, sentite le altre commissioni competenti per materia.
Per quanto riguarda la ricezione della documentazione sulle proposte di atti europei trasmessa dal Governo (per il tramite delle Conferenze dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti dei Consigli regionali), si ritiene che l’esplicarsi della partecipazione regionale alla fase ascendente non possa prescindere da una costante attività di monitoraggio e sintesi, in modo da individuare tempestivamente gli atti o progetti sui quali la Regione ha interesse ad esprimersi e a formulare le proprie osservazioni. Per questo motivo il presente progetto di legge introduce nell’articolo 15 delle disposizioni organizzative e finali dedicate alle modifiche del regolamento interno del Consiglio (comma 1, lettera a)).
Restando nell’ambito della fase ascendente, il presente progetto di legge introduce tra gli adempimenti consiliari la “verifica del rispetto del principio di sussidiarietà” da parte degli atti dell’Unione europea (articolo 4), un controllo che i Consigli regionali sono chiamati ad effettuare in virtù del protocollo 2 allegato al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° gennaio 2009.
Come noto, secondo il principio di sussidiarietà l’Unione europea, nei settori di competenza concorrente con gli Stati membri, può intervenire solo se gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati.
L’inserimento di tale verifica nella legge serve per salvaguardare le prerogative direttamente attribuite alle assemblee legislative regionali.

LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DELL’ATTUAZIONE (Titolo III: articoli 5-11)
Per quanto riguarda la fase discendente, tra le novità più interessanti della presente proposta, vi sono la sessione europea del Consiglio regionale (articolo 5), convocata ogni anno entro il mese di febbraio, e la legge regionale europea (articolo 7), che viene esaminata, unitamente alla relazione di accompagnamento, nel corso della sessione stessa.
Il disegno di legge regionale europea viene trasmesso dalla Giunta al Consiglio entro il mese di gennaio di ogni anno. Si tratta di un documento complesso, che indica gli atti emanati dall’Unione europea, specie le direttive, che devono essere recepite nell’ordinamento regionale e che, più in generale, dispone circa il corretto recepimento del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento regionale.
Oltre al disegno di legge regionale europea, nella sessione europea il Consiglio dovrà esaminare altri tre documenti:
1) il “Programma legislativo annuale della Commissione europea” (articolo 5, comma 1, lettera b)), che attiene alla fase ascendente. Esso indica sia le linee generali delle politiche europee, sia l’elenco, settore per settore, degli atti che si intendono approvare o modificare nell’anno successivo. Per le Regioni questo atto rappresenta lo strumento per prevedere l’evoluzione dell’ordinamento europeo e quindi individuare gli atti sui quali focalizzare l’attenzione per poter essere pronti alla partecipazione alla fase ascendente;
2) la “Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea” (articolo 5, comma 1, lettera c)), che attiene alla fase discendente (è un elenco degli atti normativi con cui la Giunta ha dato attuazione alle direttive nelle materie di propria competenza regionale);
3) un “Rapporto sugli affari regionali europei” (articolo 6), che costituisce un momento di sintesi degli altri due documenti finalizzato a costituire la base per gli indirizzi del Consiglio regionale.
Grazie a questi tre documenti in cui si conoscono gli orientamenti della Commissione europea e lo stato di attuazione delle politiche UE da parte della Giunta, il Consiglio potrà ottenere un’adeguata e tempestiva informazione - preventiva e successiva - ed essere in grado di indirizzare l’attività della Giunta.
Va detto che il termine di febbraio è funzionale al fatto che col passare dei mesi vengono presentate le iniziative della Commissione europea e si esaurisce il tempo utile per esaminare parte degli atti preannunciati nel Programma legislativo UE (normalmente presentato a novembre). Va comunque precisato che le relazioni informative richieste sono frutto di un costante monitoraggio svolto durante tutto l’arco dell’anno. A tal fine potrebbe rivelarsi utile istituire un gruppo di lavoro tra la Giunta e il Consiglio, da utilizzare anche successivamente, sia per la fase discendente che per la fase ascendente, e che possa funzionare anche a composizione variabile in occasione dell’esame dei singoli atti (un’indicazione in tal senso è contenuta nell’ambito delle disposizioni organizzative e finali, all’articolo 15, comma 2).
Un altro aspetto di rilievo della sessione europea è quello che contempla la possibilità di attivare forme di consultazione degli enti locali, delle Università, degli stakeholders in relazione ad aspetti dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza (articolo 5, comma 2).
Al momento della conoscenza segue quello della decisione. Quindi il passo successivo alla sessione europea del Consiglio è l’atto di indirizzo del Consiglio nei confronti della Giunta e l’adozione della legge regionale europea, funzionale all’obiettivo di garantire l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea.
Va detto peraltro che la legge regionale europea non rappresenta lo strumento esclusivo per l’adempimento degli obblighi europei. Per evitare equivoci nel merito il comma 4 dell’articolo 7 fa salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi regionali.
Un altro momento conoscitivo fondamentale per il Consiglio è quello che riguarda lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea: la Giunta informa il Consiglio delle disposizioni procedurali adottate per l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate e le iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l’attuazione nell’anno in corso (articolo 8, comma 3).
Per questioni di trasparenza e di promozione della conoscenza delle iniziative europee, l’articolo 9 prevede inoltre la realizzazione di una banca dati accessibile dai siti web della Giunta e del Consiglio, contenente le informazioni relative all’adozione di bandi per l’allocazione dei fondi europei e che costituisca al contempo un valido supporto analitico al sistema della programmazione.
L’articolo 10 disciplina l’impugnazione degli atti normativi dell’Unione europea, prevedendo che la Giunta possa richiederla al Governo, previo parere della Commissione consiliare competente per le relazioni europee e che il Consiglio possa sollecitare tale richiesta alla Giunta.
L’articolo 11 sulla disciplina della notifica degli aiuti di Stato, presenta un contenuto molto innovativo rispetto alla prassi attualmente seguita dalle strutture della Regione del Veneto. Nel presente progetto di legge si propone che le leggi contenenti disposizioni che prevedono o modificano aiuti di Stato, vengano pubblicate soltanto dopo la comunicazione del parere della Commissione europea; la Commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzierebbe definitivamente gli atti per l’approvazione da parte dell’Aula solo dopo aver acquisito l’autorizzazione all’aiuto.
Solo per motivi di urgenza si prevede che le leggi regionali possano essere approvate dal Consiglio regionale senza la prescritta autorizzazione; in questo caso la legge recherebbe una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea. Tale disposizione varrebbe anche nel caso in cui il Consiglio regionale apportasse delle modifiche al testo di legge o di regolamento, introducendo o modificando disposizioni che prevedono
aiuti di Stato.
L’articolo 11 prevede infine che le strutture regionali che gestiscono aiuti di Stato inseriscano i relativi dati in un unico data base regionale.

RELAZIONI CON ISTITUZIONI E ORGANISMI EUROPEI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Venendo ora a considerare gli ultimi due titoli (Relazioni con istituzioni e organismi europei e Disposizioni organizzative e finali), è necessario porre in rilievo alcuni aspetti innovativi.
Uno riguarda l’articolo 12 “Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee”, ove si prevede che la designazione da parte della Giunta regionale di dirigenti, funzionari o esperti regionali in tale ambito debba avvenire previo parere della Commissione consiliare competente per le relazioni europee e che la Giunta ed il Consiglio si informino reciprocamente degli esiti dell’attività di relazione svolta.
Un altro aspetto che si desidera evidenziare è l’impostazione della presente proposta in relazione alle strutture regionali che assicurano il coordinamento con le istituzioni europee. L’articolo 13 del progetto di legge si limita a stabilire che la Regione del Veneto deve assicurare il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con tali istituzioni, senza indicare quali siano le strutture a ciò preposte, in quanto, trattandosi di una scelta rientrante nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente regionale, si ritiene non debba essere effettuata con legge, ma lasciata a successivi atti amministrativi.
Pertanto, va sottolineato che il presente progetto di legge - che all’articolo 18 abroga la legge regionale n. 30 del 1996, istitutiva dell’Ufficio regionale di Bruxelles - non implica di per sé il venir meno del fondamento dell’attuale Direzione Sede di Bruxelles, che potrà essere comunque individuata quale struttura competente per i compiti di cui all’articolo 13.
Infine, si evidenzia che il progetto di legge dispone all’articolo 16 l’effettuazione di un monitoraggio sull’attuazione della legge (da svolgersi a tre anni dall’entrata in vigore) in particolare sugli aspetti della partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea e del sistema informativo di cui all’articolo 9.
La Prima commissione nella seduta n. 42 del 28 settembre 2011 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, PDV, UDC, Unione Nordest, Federazione della Sinistra veneta-PRC, e l’astensione del rappresentante del gruppo consiliare LV-LN-P.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 4:
- Il testo dell’art. 3, del decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:
“3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (7).
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.”.

4. Leggi regionali abrogate

L’art. 19 abroga la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 “Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari”.

5. Strutture di riferimento

- Segreteria generale della programmazione
- Segreteria generale del Consiglio regionale




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