Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 85 del 15 novembre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 11 novembre 2011

Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione della Parte quarta, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti solidi urbani da attività di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.

Art. 2
Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense

1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attività di ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:

a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;

b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con "vuoti a rendere" o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;

c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione di mensa, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:

a) organico;

b) oli esausti;

c) vetro;

d) plastica;

e) alluminio;

f) carta e cartone.

Art. 3
Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico

1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:

a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;

b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con "vuoti a rendere" o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;

c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o "Mater Bi" o "PLA" o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione presso le sagre o feste pubbliche o aperte al pubblico, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:

a) organico;

b) oli esausti;

c) vetro;

d) plastica;

e) alluminio;

f) carta e cartone.

Art. 4
Modalità di contribuzione

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, da approvare, previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida per l’esecuzione della presente legge che definiscano, in particolare, le modalità ammesse per la somministrazione di cibi e bevande sfuse prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con "vuoti a rendere", e l’utilizzo di stoviglie biodegradabili presso le mense ed in occasione dello svolgimento di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.

2. Ai fini dell’esecuzione della presente legge, il Programma annuale di cui all’articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" definisce l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, regolando l’assegnazione dei contributi stessi con bandi indicanti specificamente le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande da allegare e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. L’approvazione del Programma e dei bandi di cui al comma 2 ha luogo entro il termine del 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell’articolo 48, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione
dei rifiuti".

4. Le modalità di concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono disciplinate dall’articolo 49 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0107 "Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, la cui dotazione viene incrementata riducendo di pari importo, per ogni esercizio del triennio, quella dell’upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense

Art. 3 - Contributi a sostegno dell’uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico

Art. 4 - Modalità di contribuzione

Art. 5 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 107: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Franchetto, Pipitone e Marotta relativa a “Divieto di utilizzo del monouso non biodegradabile nelle mense e nelle manifestazioni temporanee su aree pubbliche”;
- progetto di legge n. 140: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Fasoli, Puppato, Berlato Sella, Tiozzo, Azzalin, Bonfante, Causin, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante e Sinigaglia relativa a “Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre”;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2011, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, recependo il principio comunitario della riduzione dei rifiuti alla fonte, dispone che le pubbliche amministrazioni perseguano “iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”. Fra tali iniziative, in particolare, la norma statale indica: “l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità e la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento” e “lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero”.
Il progetto di legge che si presenta, intende sostenere alcune misure che - ponendosi in linea con la norma statale menzionata - prevengano alla fonte la produzione e lo smaltimento finale in discarica o per incenerimento, di quei rifiuti solidi urbani rappresentati dalle stoviglie monouso in materiale plastico.
L’intervento regionale è con ciò volto a favorire, presso le mense, le sagre e le feste pubbliche o aperte al pubblico, l’uso di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, realizzate in mais, “Mater Bi”, “PLA” o polpa di cellulosa, nonché la somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario o distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori riutilizzabili.
L’iniziativa rappresenta un’attuazione e specificazione del disposto di cui all’articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” che prevede - fra le iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti ed il loro recupero - la “promozione e l’incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico”.
L’incentivazione delle iniziative regionali dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti individuate dall’articolo 50 della legge regionale n. 3 del 2000 - fra le quali si colloca dunque anche quella che qui si propone - è finanziata con la concessione di contributi, attinti dal fondo regionale destinato ad interventi di tutela ambientale, istituito dall’articolo 46, comma 3 della menzionata legge regionale n. 3 del 2000 e alimentato da una quota non inferiore al venti per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Conformemente alle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2000, l’intervento regionale oggetto della presente proposta di legge sarà finanziato dal citato fondo regionale, nei limiti dell’ammontare definito dal Programma annuale predisposto dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 della legge stessa.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 23 giugno 2011, ha espresso all’unanimità, per la parte di competenza, parere favorevole sul PDL 140.
La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 15 dicembre 2010, ha espresso all’unanimità, per la parte di competenza, parere favorevole sul PDL 107.
La Settima Commissione consiliare ha espresso all’unanimità, per la parte di competenza, parere favorevole sul PDL 107 nella seduta del 21 dicembre 2010 e sul PDL 140 nella seduta dell’8 aprile 2011.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 43 dell’8 settembre 2011 esprimendo all’unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico Veneto, Gruppo Misto, Unione di Centro, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta), parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 1
- I testi degli articoli 179 e 180, del decreto legislativo n. 152/2006 sono i seguenti:
“179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
“180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) soppressa
1-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all’articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

- Il testo dell’art. 50, della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:
“Art. 50 - Iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.
1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l’acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l’utilizzo di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, ad esempio, l’uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati del foglio, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro ricaricabili, l’uso di penne ricaricabili, l’uso di batterie ricaricabili;
e) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
f) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove accordi con le province, i comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientalistiche, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.”.

Note all’articolo 4
- Il testo dell’art. 48, della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:
“Art. 48 - Programma annuale e modalità per la concessione di contributi.
1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:
a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47, comma 2;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;
c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;
d) l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.”.

- Il testo dell’art. 49, della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:
“Art. 49 - Concessione e liquidazione dei contributi.
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di riparto, nonché indica le modalità di erogazione dei contributi. Con il medesimo provvedimento è precisata l’eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.
2. Qualora il beneficiario non provveda all’invio della prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della domanda di cui all’articolo 48, comma 2, ovvero nel termine prescritto per l’inizio dell’attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.
3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla Giunta regionale, all’interno dell’esercizio di assunzione dell’impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.”.

4. Struttura di riferimento
Direzione prevenzione

Torna indietro