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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 novembre 2011
Luca Zaia
INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Fattispecie di riutilizzo dei medicinali Art. 3 - Attuazione Art. 4 - Attività di vigilanza Art. 5 - Attività di monitoraggio e relazione Art. 6 - Norma finanziaria
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Fattispecie di riutilizzo dei medicinali
Art. 3 - Attuazione
Art. 4 - Attività di vigilanza
Art. 5 - Attività di monitoraggio e relazione
Art. 6 - Norma finanziaria
Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 aprile 2011, dove ha acquisito il n.165 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toscani, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Corazzari, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Sandri, Tosato, Ciambetti, Conte, Finozzi, Stival e Sinigaglia; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare; - La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 2 agosto 2011; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Matteo Toscani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 22. 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, nella programmazione delle politiche regionali è necessario tenere conto anche del contesto e dello scenario socio-demografico. In linea con la situazione nazionale, la caratteristica principale della popolazione veneta è l’invecchiamento dovuto all’effetto congiunto del calo delle nascite e dell’allungamento della vita media. La speranza di vita alla nascita, secondo i dati del 2008, è di circa 79 anni per gli uomini e di circa 85 anni per le donne. La struttura demografica veneta si connota, quindi, per una forte componente di anziani, più “fragile” e più esposta al rischio di patologie che richiedono l’assunzione di farmaci, anche costosi. L’incidenza dei tumori, ad esempio, aumenta progressivamente con l’età ed è perciò logico attendersi, con l’invecchiamento della popolazione, un aumento dei nuovi casi. La spesa farmaceutica a carico delle aziende sanitarie, e quindi della Regione del Veneto, è dunque destinata a crescere anche in modo significativo. La presente legge regionale si ispira ai principi della solidarietà sociale e propone interventi di contenimento della spesa farmaceutica, promuovendo ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo e la redistribuzione di farmaci inutilizzati e non scaduti, garantendo nel contempo le massime garanzie di sicurezza per la salute dei cittadini. Il riutilizzo dei farmaci permetterà, inoltre, di ridurre anche le spese per il loro smaltimento che, come sappiamo, richiede dei procedimenti specifici. Richiamandosi alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria statale per il 2008), ed in particolare all’articolo 2, commi 350, 351 e 352, la presente proposta di legge, composta da sei articoli, stabilisce che possono essere recuperate e riutilizzate le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate (articoli 1 e 2). In particolare, si prevede che la Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e delle associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisca le modalità per il recupero ed il riutilizzo dei medicinali, le caratteristiche delle confezioni di medicinali, le condizioni e gli ambiti per il riutilizzo degli stessi, le verifiche obbligatorie dopo la presa in carico, le modalità per la registrazione e per la custodia promuovendo anche specifiche campagne informative (articolo 3). Infine, gli articoli 4 e 5 individuano le aziende ULSS quali titolari dell’attività di vigilanza, sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei, e dell’attività di monitoraggio e rendicontazione. La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 41 del 2 agosto 2011 esprimendo all’unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale. 3. Note agli articoli Nota all’articolo 1: - Il testo dell’art. 2, commi 350, 351 e 352, della legge n. 244/2007 è il seguente: “2. 350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza domiciliare alla ASL o all’organizzazione non lucrativa. 351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria. 352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.”. Note all’articolo 2: - Per il testo dell’art. 2, commi 350 e 351, della legge n. 244/2007 vedi nota all’art. 1. - Il testo dell’art. 4, della legge regionale n. 28/1991 è il seguente: “Art. 4 - Residenze Sanitarie Assistenziali. 1. La Giunta regionale sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con apposita deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.). 2. Ai fini della presente legge sono R. S. A. le strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone prevalentemente non autosufficienti. 3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini dell'autorizzazione al funzionamento nonchè gli strumenti e le modalità per garantire la partecipazione dei soggetti interessati. 4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al funzionamento delle R. S. A., su loro richiesta, previa acquisizione dell'idoneità professionale da parte del Comune e dell'Unità locale sociosanitaria per quanto di loro competenza. 5. Le R. S. A. sono iscritte in un apposito registro istituito presso la Giunta regionale. 6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la cancellazione delle R. S. A. dal registro regionale quando vengono a mancare gli standards di cui al comma 3. 7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.”. - Per il testo dell’art. 2, comma 352, della legge n. 244/2007 vedi nota all’art. 1. Nota all’articolo 3: - Per il testo dell’art. 2, comma 352, della legge n. 244/2007 vedi nota all’art. 1. 4. Struttura di riferimento Direzione attuazione programmazione sanitaria.
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