1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9, “Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale” è sostituito dal seguente:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 “Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale”
Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 22
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 giugno 2011, dove ha acquisito il n. 175 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Sinigaglia, Pigozzo, Fracasso, Reolon, Azzalin, Tiozzo, Grazia, Bottacin, Pettenò, Pipitone, Bond, Sandri, Toscani, Caner, Tesserin e Fasoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 luglio 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 21.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con la legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 la Regione del Veneto ha introdotto nell’ordinamento degli enti del servizio sanitario regionale i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e di premialità contenuti nei titoli secondo e terzo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) e, nel contempo, attribuito alla Giunta regionale (che dovrà previamente confrontarsi con tutte le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il potere di emanare linee omogenee di indirizzo in materia per gli stessi enti.
All’interno di tale percorso è chiamato a svolgere un ruolo importante il Consiglio regionale, che viene coinvolto attraverso il parere che la Quinta Commissione consiliare (competente in materia di sanità e sociale), è chiamata ad esprimere alla Giunta sul documento contenente le linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Il progetto di legge che viene proposto ha lo scopo di modificare il secondo comma dell’articolo 1, della legge regionale n. 9/2011 laddove prevede che il parere della competente Commissione consiliare venga espresso sul documento elaborato dalla Giunta regionale, prima del confronto con le Organizzazioni sindacali.
É del tutto evidente che in tal modo il Consiglio regionale rimane estraneo alla fase del confronto con le Organizzazioni sindacali, nel corso del quale il documento sul quale ha dato il parere la competente Commissione consiliare può essere completamente modificato.
Al fine di evitare la suddetta estromissione, il presente progetto di legge propone di posticipare il parere della competente Commissione consiliare ad un momento successivo, dopo il confronto con le Organizzazioni sindacali e, quindi, sul documento elaborato dalla Giunta regionale a seguito di tale confronto.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 39 del 14 luglio 2011 esprimendo all’unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro, Italia dei Valori) parere favorevole - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1:
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 9/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Disposizioni in materia di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
1. La valutazione del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale si attiene ai principi dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, secondo le omogenee indicazioni allo scopo definite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1 e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall’avvio dello stesso, con tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale, finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Nelle more dell’attuazione delle linee di indirizzo di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, le aziende ed gli enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinanti la valutazione dei dipendenti.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione personale SSR