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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 85 del 15 novembre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 21 del 11 novembre 2011

Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Art. 5 bis
Deroghe per i comuni montani

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.


Art. 2
Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:
“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 novembre 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”
Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”



Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 162 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Reolon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 16 giugno 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2011, n. 20.


2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’articolo 5 comma 4 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria” prevede che vi sia incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività funebre e l’attività di gestione dei cimiteri, tale incompatibilità è ribadita nell’articolo 28 relativo alla gestione dei cimiteri.
Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1909 del 2010 che ha adottato le linee guida di prima applicazione della legge regionale si evidenzia che l’incompatibilità trova la sua ragione nella necessità di evitare la commistione tra l’attività di natura pubblicistica quale la gestione del cimitero e l’attività di tipo economico-commerciale svolta dall’impresa di onoranze funebri con conseguenze sul piano della tutela della concorrenzialità fra imprese.
Tale ragione è stata evidenziata nell’ambito dell’attività di segnalazione e consultiva resa dall’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicata nel bollettino n. 19/2007 (AS392 pag. 105 e seguenti) che ha appunto evidenziato le possibili distorsioni della concorrenza nei mercati dei servizi funebri creando delle situazioni di privilegio se non di monopolio.
Tuttavia non si può non rilevare che tale distorsione non si può di certo ritrovare nella realtà montana, da qui la necessità di prevedere una deroga per i comuni montani o loro associazioni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti coinvolgendo il comune nella valutazione sulla deroga (articolo 1) modificando di conseguenza anche l’articolo 28 (articolo 2).
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 37 del 16 giugno 2011 esprimendo all’unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro) parere favorevole - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.


3. Note agli articoli


Nota all’articolo 2:
- Il testo dell’art. 28, della legge regionale n. 18/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 28 - Gestione dei cimiteri.
1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.
3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.”.


4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione



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