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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 74 del 04 ottobre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 20 del 30 settembre 2011

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 50 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

1. L'articolo 50 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è così sostituito:

“Art. 50 - Istituzione Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale.

1. Al fine di supportare l'attività di programmazione e indirizzo politico amministrativo, la Regione del Veneto esercita l'attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale la struttura regionale per l'attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale, di seguito denominata Struttura, che opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:

a) si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;

b) accede direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale;

c) può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle strutture ed enti regionali competenti, anche direttamente agli organismi di formazione accreditati.”.

Art. 2

Modifiche dell'articolo 51 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

1. L'articolo 51 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è così sostituito:

“Art. 51 - Attività e compiti.

1. L'attività di valutazione e controllo strategico si esercita con riguardo al settore della formazione professionale e mira a verificare l'efficacia e l'efficienza delle politiche regionali in materia di formazione professionale.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. La Struttura relaziona sull'attività svolta alla Commissione consiliare, che riferisce al Consiglio regionale con le eventuali proposte di reindirizzo delle politiche regionali in materia di formazione professionale per la presa d'atto e l'eventuale invio alla Giunta regionale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.”.

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 52 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

1. L'articolo 52 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è abrogato.

Art. 4

Efficacia degli atti adottati e ridenominazione della Struttura

1. Gli atti adottati in attuazione delle norme oggetto delle modifiche di cui alla presente legge sono privi di effetto.

2. La Struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale è ridenominata “Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 settembre 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 50 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 51 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 52 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

Art. 4 - Efficacia degli atti adottati e ridenominazione della Struttura


Dati informativi concernenti la legge regionale 30 settembre 2011, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 24 giugno 2011, dove ha acquisito il n. 181del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cenci, Caner, Bond, Pettenò, Causin, Teso, Tosato, Cappon, Franchetto, Grazia, Baggio, Toniolo, Fasoli, Bortoli, Fracasso, Finco, Bozza, Bottacin, Peraro, Bonfante, Pigozzo, Tiozzo, Marotta, Pipitone, Sandri, Toscani, Lazzarini, Berlato Sella e Puppato;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;

- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2011, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 50 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, recante “Disposizioni in materia di occupazione e del mercato del lavoro”, ha istituito presso il Consiglio regionale una Struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, allo scopo di garantire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore.

La Struttura, costituita ai sensi dell'articolo 53 della citata legge regionale n. 3/2009 dall'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento n. 76 del 28 luglio 2009, opera in collegamento funzionale con la Commissione consiliare competente in materia di formazione professionale e pertanto con la Sesta Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18 del vigente Regolamento consiliare.

Ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale, la nominata Struttura garantisce un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del sistema della formazione professionale.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Struttura è dotata di poteri di acquisizione di atti, dati, informazioni relativi alle attività di vigilanza e controllo, cui corrispondono doveri di trasmissione da parte delle competenti Strutture della Giunta regionale. Ciò è sancito all'articolo 52 della legge regionale citata, che individua puntualmente ciò che costituisce oggetto di trasmissione alla Struttura. La norma in questione, chiarisce che il dovere di trasmissione riguarda tutti i provvedimenti regionali, con la relativa documentazione, riguardanti la formazione professionale, con particolare riferimento ai dati e informazioni relativi alle attività di vigilanza e controllo, comprese le linee guida, le delibere e i decreti di approvazione dei progetti formativi. Inoltre l'articolo 50, comma 2, lettera c) della legge regionale citata attribuisce alla Struttura il potere di acquisizione di atti, documenti, dati e informazioni, direttamente agli organismi di formazione beneficiari di finanziamenti o cofinanziamenti regionali. Infine, l'articolo 50, comma 2, lettera b) attribuisce alla Struttura il potere di accedere direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale, sia pure previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

La Struttura “predispone annualmente il programma generale delle attività di vigilanza e controllo la cui attuazione è demandata alle strutture regionali competenti” (articolo 51, comma 1, legge regionale cit.).

L'articolo 51, comma 3, della legge regionale citata, stabilisce che il programma, così predisposto, è approvato dal Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2 della legge regionale citata, la Struttura predispone detto programma in base:

- alle indicazioni della Sesta Commissione;

- alle analisi e valutazioni delle attività di controllo e vigilanza svolti sul sistema della formazione professionale;

- secondo modelli di analisi campionaria del rischio.

È tuttavia apparso assai arduo evitare da un lato che l'applicazione delle norme in questione si risolvesse in una - nel contempo inutile e di dubbia ammissibilità - sovrapposizione e duplicazione di attività di controllo già esercitate in forza di leggi e regolamenti comunitari da altre strutture regionali istituzionalmente competenti e dall'altro lato di cogliere, pur nella sfasatura del dato normativo, l'intenzione reale che aveva animato l'iniziativa del legislatore, che era quella di prevedere uno strumento di supporto alle funzioni di indirizzo, controllo e se del caso di reindirizzo del Consiglio regionale nel settore della formazione professionale.

Una chiara prova di tale difficoltà è ben rappresentata nel primo programma generale di controllo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 52 del 20 ottobre 2010.

L'inevitabile difficoltà operativa di cui s'è discorso è il naturale prodotto di un imperfetta traduzione, da parte della lettera delle norme sopra menzionate, dell'intenzione del legislatore.

In effetti, l'applicazione delle norme in questione comporta la configurazione di una forma del tutto atipica di vigilanza (tale è infatti definita dall'articolo 50 citato), all'incrocio tra l'attività di controllo di primo livello e di secondo livello, di cui assomma aspetti dell'una e dell'altra. Le attività di controllo contenute nel programma generale cui riferisce l'articolo 51 cit., dovrebbero essere eseguite dalle stesse strutture le cui attività sono oggetto di analisi e valutazione (Cfr. articolo 51 cit.) mentre la Struttura (quella istituita dal Consiglio) svolgerebbe attività di analisi e valutazione sull'attività di vigilanza e controllo eseguita dalle altre strutture regionali (Cfr. sempre articolo 51 cit.).

Tutto ciò si risolve in una sovrapposizione tanto di attività di controllo di primo livello, quanto di attività di controllo di secondo livello, comunque entrambe compiutamente normate e di competenza di altre strutture regionali. Giova infatti ricordare che il sistema della formazione professionale risulta già corredato da un articolato apparato di disciplina dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, disposizioni di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2010 (Decisione C(2007) 5633 del 16 novembre 2007 della Commissione Europea).).

Peraltro, tale atipica forma di vigilanza non avrebbe poi altro scopo se non quello di “fornire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore” (cfr. articolo 50 cit).

Ma per perseguire tale finalità, l'ordinamento giuridico generale appresta un mezzo tipico e nominato, corrispondente al cd. Controllo strategico, espressamente previsto dalla fondamentale norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i., quale attività di supporto dell'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo.

Tale attività di controllo strategico non solo non viene a costituire alcuna sovrapposizione o duplicazione rispetto ai sistemi di controllo e vigilanza già affidati alle strutture regionali competenti, in quanto essa è da detti sistemi del tutto diversa e distinta, perseguendo finalità del tutto diverse e distinte da quelle perseguite dai sistemi di controllo di primo e secondo livello, ma è anche in piena sintonia con l'intenzione del legislatore, che, nel dotare il Consiglio di uno strumento di garanzia di un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore, intendeva con ciò costituire un'attività a supporto dell'attività di indirizzo, reindirizzo e programmazione del Consiglio regionale, esattamente nei termini previsti dalla citata norma fondamentale.

Il controllo strategico cui l'intenzione del legislatore intendeva riferirsi trova peraltro compiuta disciplina all'articolo 6 del D.Lgs. n. 286/1999 citato, secondo cui l'attività di controllo strategico consiste “nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi”.

Chiarito che l'indicata intenzione del legislatore non ha trovato compiuta espressione nella lettera delle norme in esame, con la presente proposta di legge si intende disporre le modifiche alle norme degli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale n. 3/2009, al fine di conformarle a detta indicata intenzione. A tal fine, costituiscono sicuro presidio di riferimento le norme dell'articolo 1, comma 2, lettera a) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali modifiche si rendono necessarie, poiché la divergenza tra intenzione del legislatore e relative norme non consente di utilizzare l'interpretazione adeguatrice allo scopo di realizzare l'obiettivo reale del legislatore, che è, come detto, l'introduzione del cd controllo strategico, senza prevaricare la lettera delle norme stesse.

Nello specifico, all'articolo 1 si propone di modificare l'articolo 50 rendendo esplicito che il fine della legge è il cd controllo strategico, nei termini sopra indicati. Conseguentemente, la Struttura muta denominazione in funzione dell'attività di valutazione e controllo strategico. È naturalmente confermato che essa opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

Rimangono sostanzialmente immutati i poteri di accesso ai dati e informazioni, strumentali all'attività in parola.

L'articolo 2 riconfigura l'assetto delle attività e compiti della Struttura, proponendo una modifica dell'articolo 51, dal quale originano le maggiori difficoltà operative.

Definito (comma 1) il campo d'azione e le finalità, per cui l'attività di valutazione e controllo strategico si esercita con riguardo al settore della formazione professionale e mira a verificare l'efficacia e l'efficienza delle politiche regionali in materia di formazione professionale, viene data la definizione dell'attività stessa (comma 2) quale analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

La Commissione consiliare competente valuta e trasmette al Consiglio regionale la relazione della Struttura sull'attività svolta, corredandola delle eventuali proposte di reindirizzo delle politiche regionali in materia di formazione professionale. Il Consiglio regionale è chiamato a prendere atto delle risultanze dell'attività svolta e a decidere altresì l'eventuale invio alla Giunta regionale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Infine l'articolo 3 abroga l'articolo 52 in quanto l'acquisizione degli atti e documenti ivi contemplati si deve intendere già ricompresa nell'ambito dei poteri di acquisizione di cui al precedente articolo 51.

Le modifiche in parola riallineano il dato normativo all'intenzione del legislatore, assegnano compiti certamente attribuibili alle funzioni istituzionali del consiglio regionale e ai suoi organi e relative strutture di supporto, in quanto afferenti (articolo 8 Statuto) alle funzioni di indirizzo e se del caso di reindirizzo politico amministrativo della Regione, nel caso di specie delle politiche di formazione professionale e non determinano alcuna sovrapposizione o duplicazione con i sistemi di vigilanza e controllo già affidati alle altre strutture regionali competenti.

L'articolo 4, infine, prevede la cessazione dell'efficacia degli atti adottati in esecuzione delle norme oggetto della presente proposta di modifica, per le ragioni già sopra illustrate, con particolare riferimento alla deliberazione consiliare n. 52 del 20 ottobre 2010, con la quale è stato approvato il primo programma generale di controllo.

Infine, si prevede la ridenominazione dell'attuale Struttura con il nome di Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale.

La Sesta Commissione consiliare permanente, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare in data 26 luglio 2011, ha licenziato, all'unanimità, nella seduta del 26 luglio 2011 l'unito testo del progetto di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della libertà, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori e FSV - PRC Sinistra europea.

3. Struttura di riferimento

Direzione lavoro

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