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Bur n. 74 del 04 ottobre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 30 settembre 2011

Modifica della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 "Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”, dopo le parole “isole o” sono aggiunte le parole “in comuni ubicati in area montana o”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 settembre 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”


Dati informativi concernenti la legge regionale 30 settembre 2011, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 maggio 2011, dove ha acquisito il n. 174 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Reolon, Toscani, Padrin e Toniolo;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
  • La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 4 agosto 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2011, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presenza diffusa sul territorio delle farmacie rappresenta un importante e imprescindibile presidio sanitario a tutela della salute dei cittadini.

Malgrado negli ultimi anni si sia assistito ad una progressiva spinta verso la liberalizzazione della vendita dei farmaci, la funzione svolta dai farmacisti non può essere equiparata ad un semplice “commercio”.

L’esperienza dei Paesi anglosassoni, dove la liberalizzazione della vendita dei farmaci è stata introdotta da diversi anni, ha evidenziato l’insorgenza di gravi patologie connesse all’abuso dei medicinali.

Risulta pertanto opportuno rafforzare e valorizzare la funzione di controllo sulla salute dei cittadini svolta dai farmacisti garantendo la capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale.

La legislazione nazionale e regionale non prevedono un sistema di sostegno finanziario idoneo a garantire un’adeguata diffusione dell’assistenza farmaceutica su tutto il territorio soprattutto considerato che la continua deruralizzazione delle zone più disagiate crea sempre maggiori problemi di carattere economico alle farmacie che in alcuni casi possono mettere in discussione la continuità stessa dell’esercizio farmaceutico.

Sempre più spesso le farmacie operano come centri di prenotazione di servizi diagnostici forniti dalle AUSL; la presenza delle farmacie nelle zone più disagiate della Regione (montagna, zone svantaggiate, ecc.) rappresenta un’imprescindibile presidio del servizio sanitario ai cittadini ed in particolare di quelle fasce di popolazione, spesso anziani, che non potrebbero accedere, se non con gravi disagi, ai servizi farmaceutici e sanitari ubicati in centri distanti a volte decine di chilometri.

L'obiettivo del presente progetto di legge è quello di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale, e sostenere quelle farmacie che per la loro ubicazione (zone rurali e montane) offrono un servizio alla popolazione.

A tale scopo, all’articolo 1 della presente proposta di legge, raccogliendo una richiesta espressa dai diretti interessati, interviene a modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie” prevedendo che anche le farmacie che si trovino in comuni ubicati in area montana possano chiedere deroga al sindaco e rinunciare al periodo di chiusura obbligatoria per ferie o di limitarlo a sette giorni consecutivi in un anno.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 42 del 04 agosto 2011 esprimendo all’unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1:

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Ferie annuali delle farmacie.

1. Le farmacie sono tenute ad osservare un periodo annuale complessivo di ferie non inferiore a quindici giorni, e non superiore a trenta giorni. Ciascun periodo di ferie, comunque, non può essere di durata inferiore a sette giorni consecutivi.

2. Le farmacie localizzate in isole o in comuni ubicati in area montana o, comunque, ubicate in zone che presentino gravi difficoltà di comunicazione, hanno facoltà, previa autorizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, di rinunciare al periodo di chiusura obbligatoria per ferie o di limitarlo a sette giorni consecutivi in un anno.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

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