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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 74 del 04 ottobre 2011


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 30 settembre 2011

Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Principi generali

1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e artistiche nell’ambito del territorio regionale, mediante interventi rivolti alla costruzione, all’ampliamento e alla straordinaria manutenzione di strutture da adibire, o già adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, auditori, sale cinematografiche e teatrali, biblioteche, musei e archivi.

2. Rientrano altresì tra gli interventi oggetto della presente legge gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli impianti tecnologici e gli arredamenti, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al comma 1 e siano a carattere permanente.

3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui alla presente legge gli atti di acquisizione immobiliare da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 2

Destinatari e modalità di intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale a enti locali e ad istituti ecclesiastici nonché ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la proprietà dell’immobile oggetto di intervento ovvero essere titolari su di esso di altro diritto che li autorizzi a disporne.

3. La concessione del contributo è subordinata all’impegno, assunto da parte del beneficiario secondo formalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 4, a consentire la fruizione pubblica dell’immobile oggetto di intervento per almeno vent’anni.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, anche tenendo conto dei seguenti elementi:

a) funzione della struttura in rapporto al bacino di utenza fruitrice;

b) presenza di vincolo architettonico sugli immobili oggetto di intervento;

c) funzionalità della struttura in rapporto ad una equa distribuzione di offerta culturale sul territorio regionale;

d) attività culturali svolte nel triennio precedente attestate in sede di domanda;

e) programmazione culturale e previsione delle potenzialità di utenza per il biennio successivo alla conclusione dei lavori;

f) eliminazione di barriere architettoniche e messa in sicurezza dell’utenza e dei beni conservati.

Art. 3

Entità dei contributi

1. I contributi possono essere concessi fino all’ammontare dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite massimo individuato dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all’articolo 2, comma 4, che determina anche le modalità di riconoscimento del contributo per allestimenti ed arredamenti.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 sono presentate alla Regione entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 4.

Art. 5

Riparto dei contributi

1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse a disposizione per l’esercizio finanziario di riferimento, entro il 31 luglio di ogni anno approva la graduatoria delle domande ammesse tenuto conto dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, con la ripartizione dei contributi.

Art. 6

Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese

1. La Giunta regionale, approvata la graduatoria delle domande ammesse con il riparto dei contributi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, provvede a darne comunicazione ai soggetti beneficiari, i quali, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla comunicazione, devono produrre formale accettazione del contributo unitamente alla documentazione prescritta con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4.

2. Il soggetto beneficiario del contributo, con l’accettazione dello stesso, si impegna ad apporre stabilmente ed in maniera visibile una targa che dia atto del contributo regionale concesso sull’immobile oggetto di intervento.

3. Il dirigente regionale competente per materia, esaminata la documentazione presentata ai sensi del comma 1 e verificatane la regolarità e la completezza, provvede all’assegnazione dei contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori e le eventuali particolari condizioni.

4. I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta presentazione del certificato di regolare esecuzione o, qualora dovuto, del certificato di collaudo, e successivamente all’istruttoria della rendicontazione finale. Su richiesta del beneficiario può essere corrisposto un acconto, fino al cinquanta per cento dell’ammontare del contributo assegnato, sulla base di idonea garanzia fideiussoria.

5. Per le iniziative eseguite dai soggetti diversi da enti locali, la vigilanza e la verifica degli interventi sono svolte dal comune competente per territorio, che provvede altresì alla erogazione del contributo spettante e accreditato a questo fine dalla Regione.

6. L’intervento oggetto di contributo deve essere concluso non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riparto dei contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, salva motivata proroga per ragioni oggettive.

7. La rendicontazione finale della spesa deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di conclusione dell’intervento oggetto di contributo.

Art. 7

Riduzione e revoca dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono proporzionalmente ridotti con provvedimento del dirigente regionale, qualora venga accertata una diminuzione superiore al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In ogni caso la misura del contributo non deve eccedere la spesa rendicontata.

2. La concessione dei contributi è revocata, con provvedimento del dirigente regionale, con conseguente restituzione del contributo eventualmente già erogato, qualora:

a) l’iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

b) venga meno la condizione di cui all’articolo 2, comma 3;

c) l’iniziativa risulti in contrasto con il divieto di cumulo di cui all’articolo 8.

3. Qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese, si procede con decreto del dirigente regionale alla revoca parziale del contributo, commisurata alle spese non riconosciute.

Art. 8

Non cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali erogati negli ultimi cinque anni per i medesimi interventi.

2. Salva la limitazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare e disporre contributi a favore di interventi di particolare interesse od urgenza, sentita la competente commissione consiliare.

3. Il medesimo immobile non può essere oggetto di contributo concesso in base alla presente legge per i tre esercizi finanziari successivi all’ottenimento dello stesso, salva la presentazione di un progetto sin dall’inizio suddiviso per stralci funzionali.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” che vengono incrementate di pari importo mediante prelevamento dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 1 “Interventi per la cultura” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 10

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

Norma transitoria

1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, ad eccezione della previsione di cui all’articolo 7, comma 1, della presente legge, se di maggior favore per il beneficiario.

Art. 12

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 settembre 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Destinatari e modalità di intervento

Art. 3 - Entità dei contributi

Art. 4 - Presentazione delle domande

Art. 5 - Riparto dei contributi

Art. 6 - Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese

Art. 7 - Riduzione e revoca dei contributi

Art. 8 - Non cumulabilità dei contributi

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Abrogazioni

Art. 11 - Norma transitoria

Art. 12 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 30 settembre2011, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 -Relazione al Consiglio regionale

3 - Leggi regionali abrogate

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Zorzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 aprile 2011, n. 6/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 161 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6°commissione consiliare;

- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 giugno 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2011, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dopo un quarto di secolo di proficua applicazione, la Giunta regionale ha deciso di avviare un percorso di aggiornamento e adeguamento alle esigenze del territorio della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, legge che ha consentito interventi su immobili destinati ad essere sedi di attività culturali.

La finalità pertanto resta quella del miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle attività culturali, considerata sotto il particolare profilo del “contenitore”. Gli interventi che vengono presi in considerazione sono dunque quelli su teatri, musei, biblioteche, archivi o spazi comunque permanentemente destinati allo svolgimento di attività culturali, consentendo la loro messa a norma, una più agevole fruizione e molto spesso anche creando le condizioni per una corretta conservazione dei beni in essi contenuti.

Il provvedimento legislativo, che con il presente si va ad aggiornare, è stato oggetto di intensa attenzione ed interesse da parte di enti ed organismi in possesso di beni da adibire o già adibiti ad attività di tipo culturale. L’analisi dei suoi effetti dimostra che l’intervento regionale molto ha contribuito all’innalzamento della qualità degli immobili presi in considerazione, anche se le esigenze espresse annualmente dal territorio risultano di gran lunga superiori a quelle a cui si è potuto far fronte.

Con gli stanziamenti annuali, si sono incentivate nel tempo attività di restauro, di prevenzione, di manutenzione di edifici spesso con caratteristiche di pregio e di consistente valenza artistica e culturale, sempre con il requisito che comunque fossero in grado di apportare un significativo contributo alla diffusione della cultura nel territorio e, spesso, alla riqualificazione generale del paesaggio.

Il fine culturale e la destinazione dell’immobile alla pubblica fruizione, per un periodo di almeno venti anni dall’intervento, costituisce la finalità della predetta legge, che agevola gli interventi edilizi sul “contenitore” strutturale dell’attività culturale. Il che ha agevolato anche gli istituti e gli enti che avevano non la proprietà ma una titolarità sui beni collegata strettamente al fine culturale, che altrimenti non avrebbero potuto investire negli interventi, spesso improcrastinabili.

Recependo molte istanze dei beneficiari e considerando gli aspetti migliorabili delle procedure, in base all’esperienza, si è inteso quindi formulare una nuova norma, mantenendo l’impianto di principio e l’asse strutturale, che fosse in grado di fornire uno strumento comprensibile, chiaro e trasparente per accedere al sostegno regionale.

Nel tempo, infatti, è stato via via sempre più necessario introdurre in maniera incisiva modalità e criteri applicativi di aggiornamento e di chiarificazione, laddove la normativa si presentava carente o superata.

La nuova legge si propone pur sempre di rendere flessibile l’applicazione mediante il rinvio ad una più dettagliata disciplina da adottare con provvedimenti di Giunta regionale, in relazione alle concrete esigenze di dettaglio, ma rinnova profondamente i contenuti di una disciplina che ormai necessitava di un testo maggiormente leggibile, di un avallo normativo ad istituti introdotti amministrativamente, di forme procedimentali più snelle e più definite, a cominciare dalle tempistiche, ora adeguate alla legge statale sui termini del procedimento e armonizzate ai tempi dell’esercizio finanziario. In tal senso è stata prevista una cadenza annuale del contributo, a data certa sia per la presentazione delle domande che per la conclusione delle istruttorie.

Anche se si tratta di una nuova legge, si è inteso mantenere un segno di continuità, per cui è stata seguita la struttura normativa della precedente legge n. 6, a cui la nuova norma si rifà. La scelta di sostituire la normativa preesistente è dovuta al fatto che sono state introdotte radicali innovazioni, che sarebbero potute sembrare improprie ad una semplice modifica di novellazione. Infatti sono stati introdotti cambiamenti sia con riferimento alle caratteristiche dei soggetti che dell’oggetto degli interventi, nonché nelle scelte procedurali, codificando anche la previsione di iniziative regionali dirette, pur di tipo e caratteristiche limitate, che costituiscono una opportuna leva di sostegno in casi particolari, ed infine nel coinvolgimento della competente Commissione consiliare in fase di definizione dei criteri. Il ruolo di quest’ultima diviene, in realtà, più incisivo, essendo chiamata non più a registrare quasi notarilmente l’istruttoria del riparto, ma ad esprimersi fin dalla fase di definizione dei criteri di partecipazione. In tal modo si agevolerà il coordinamento tra Giunta e Consiglio nel perseguimento del fine comune di sostegno alla finalità culturale sottesa alla presente legge, continuando a mantenere la conoscenza delle altre fasi procedimentali da parte della Commissione.

Tra gli aspetti più salienti della nuova legge, oltre all’aspetto comune di un testo comprensibile e snello, può essere ricordato quello che estende gli interventi finanziabili agli allestimenti e agli arredamenti, al fine di consentire l’immediata operatività dei servizi culturali oggetto di contributo. Ciò risponde ad una esigenza molte volte sentita e richiesta da parte dei beneficiari. Sono invece esclusi gli atti di semplice acquisizione degli immobili da adibire ad attività culturali. Con ciò si intende evitare - seppur per ipotesi remota - che il sostegno culturale si trasformi nel tempo, anche se di lungo periodo, in altra finalità.

Si è anche ritenuto di definire con certezza l’ambito di erogazione dei contributi a soggetti di natura privata, favorendo solo ed esclusivamente l’esercizio di attività senza scopo di lucro, non prevedendo quindi agevolazioni per soggetti aventi fine commerciale o comunque lucrativo.

La percentuale dell’ammontare del contributo rispetto alla spesa ammissibile è ora dell’80 per cento e corrispondentemente è prevista una riduzione del contributo qualora venga accertata una diminuzione superiore al venti per cento della spesa ammessa a contributo. Il soggetto beneficiario ha anche l’obbligo di apporre in modo visibile un cartello che dia atto del contributo concesso sull’immobile oggetto di intervento, ritenendo tale prescrizione utile a garantire adeguata trasparenza e visibilità al finanziamento pubblico regionale.

Il corpo normativo continua a salvaguardare le principali necessità di aggiornamento o di adeguamento amministrativo attraverso la mediazione delle linee guida, da adottarsi dalla Giunta, sentita la competente Commissione.

Gli interventi di finanziamento disciplinati dalla presente legge trovano, evidentemente, applicazione in tutta l’area del territorio regionale.

L’intento della legge, rendendo sempre più accessibile la norma e quindi la possibilità di partecipazione al riparto dei finanziamenti, è quello innalzare gli standard di qualità dei servizi culturali destinati alla fruizione pubblica, agendo sulla riqualificazione degli edifici dove i servizi vengono erogati.

La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 22 giugno 2011, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare permanente del 17 maggio 2011, ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l’unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all’esame dell’Aula consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti del gruppo L.V. - L.N. Padania, con delega del gruppo Popolo della Libertà, e Italia dei Valori.

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto, Gruppo Misto.

3. Leggi regionali abrogate

L’art. 10 abroga la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni culturali

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