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Bur n. 61 del 16 agosto 2011


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 12 agosto 2011

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “di una qualifica o di una specializzazione,” sono inserite le seguenti: “o di altro titolo abilitante all’esercizio di una attività,”.

2. Al comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1,” e dopo le parole: “vigente legislazione” sono inserite le seguenti: “comunitaria,”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 è inserito il seguente:

“3 bis. Il riconoscimento dei percorsi formativi diversi da quelli diretti al conseguimento di qualifiche o specializzazioni, regolamentati dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, è subordinato, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, al rispetto della specifica disciplina di settore. La Giunta regionale determina la composizione della commissione per l’espletamento delle prove finali formata dal responsabile del corso, dagli insegnanti del corso da un minimo di due ad un massimo di quattro e da esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 18.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1 dell’articolo 18,” e dopo le parole: “vigente legislazione” sono inserite le seguenti: “comunitaria,”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni

Art. 2 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni


Dati informativi concernenti la legge regionale 12 agosto 2011, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 novembre 2010, n. 19/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 130 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 6°commissione consiliare;
  • La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 maggio 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2011, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 prevede che le attività formative siano “ordinate all'acquisizione di una qualifica o una specializzazione”, tuttavia, oggi per l'esercizio di molteplici figure professionali l'ordinamento giuridico richiede il conseguimento di un titolo, abilitante all'esercizio della professione, diverso dalla qualifica o dalla specializzazione previsto dall'articolo 18. In particolare, si tratta di percorsi formativi, la cui frequenza e l'eventuale superamento di una prova finale sono previsti come obbligatori da specifiche disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, allo scopo di conseguire l'attestazione necessaria allo svolgimento dell'attività professionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno che l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10/1990 preveda espressamente che le attività formative possano essere ordinate non solo all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, ma anche di qualsiasi altro titolo abilitante all'esercizio di un'attività. Analogamente al comma 6 del medesimo articolo e al comma 4 dell'articolo 19 dopo la dicitura “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” saranno inserite le seguenti parole “o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1” e dopo le parole “vigente legislazione” è inserita la seguente “comunitaria”.

Alla luce del moltiplicarsi di figure professionali tecniche e specialistiche per le quali la normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale richiede un titolo abilitativo diverso dalla qualifica o specializzazione, si ritiene opportuno che le commissioni d'esame, costituite per l'espletamento delle prove finali dei percorsi formativi, siano composte oltre che dal responsabile del corso e dagli insegnanti (da un minimo di due ad un massimo di quattro) anche da esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento. Questo permetterebbe alla Regione del Veneto, tramite la presenza di commissari esperti, competenti nella materia d'esame e nominati con atto del dirigente della struttura regionale, di verificare concretamente il livello di preparazione conseguito dall'allievo al termine del percorso formativo e l'idoneità dello stesso allo svolgimento della professione per la quale sarà conferito il titolo. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di inserire dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 10/1990 il comma 3 bis disciplinante la costituzione della Commissione d'esame con inserimento degli esperti qualificati.

In conclusione dall'esame dell'articolato rileva quanto segue:

  • l'articolo 1 al punto 1 - con riferimento all'articolo 18 comma 1 della legge regionale n. 10/1990 - chiarisce che le attività formative sono ordinate all'acquisizione anche di altri titoli diversi dalla qualifica o dalla specializzazione;
  • l'articolo 1 al punto 2 - con riferimento al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 10/1990 - richiama il comma 1 dell'articolo 18 ed estende il rispetto della legislazione nazionale e regionale a quella comunitaria;
  • l'articolo 2 punto 1 - con riferimento all'articolo 19 della legge regionale n. 10/1990 - introduce un nuovo comma il 3 bis nel quale si precisa che la composizione della commissione d'esame relativa ai percorsi formativi regolamentati da norme specifiche sia composta, in deroga al comma 4 dell'articolo 18, da esperti in relazione al profilo professionale di riferimento;
  • l'articolo 2 al punto 2 - con riferimento all'articolo 19 della legge regionale n. 10/1990 - richiama il comma 1 dell'articolo 18 ed estende il rispetto della legislazione nazionale e regionale a quella comunitaria.

La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 maggio 2011, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare permanente del 12 aprile 2011, ha licenziato a maggioranza, senza modifiche, l'unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti del gruppo L.V. - L.N. Padania.

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori e Federazione Sinistra Veneta - PRC SE.

3.Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 10/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Accertamento della professionalità.

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, o di altro titolo abilitante all'esercizio di una attività, si concludono con prove finali.

2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.

3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.

4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali.

5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.

6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1, validi ai sensi della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i servizi formativi.

8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.

9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .

10.A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:

a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;

b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;

c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 10/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 19 - Attività libere di formazione professionale.

1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purchè:

a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;

b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti Uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;

c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;

d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente ed amministrativo idonei.

2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.

3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro.

3 bis. Il riconoscimento dei percorsi formativi diversi da quelli diretti al conseguimento di qualifiche o specializzazioni, regolamentati dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, è subordinato, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, al rispetto della specifica disciplina di settore. La Giunta regionale determina la composizione della commissione per l'espletamento delle prove finali formata dal responsabile del corso, dagli insegnanti del corso da un minimo di due ad un massimo di quattro e da esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 18.

4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1 dell'articolo 18, validi ai sensi della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione formazione

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