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Bur n. 59 del 09 agosto 2011


LEGGE REGIONALE  n. 14 del 05 agosto 2011

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del delta del Po".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

1. Dopo la lettera a) del comma 1, dell’articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è aggiunta la seguente:

a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);”.

2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 5 agosto 2011, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 giugno 2011, n. 11/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 giugno 2011, dove ha acquisito il n. 177 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
  • La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 28 giugno 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 luglio 2011, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge oggi all’esame del Consiglio regionale risponde all’esigenza di aggiornare la normativa regionale relativa alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nell’ambito delle aree afferenti ai comuni ricadenti nel Parco regionale del delta del Po a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3107 del 2011 riguardante la realizzazione della centrale termoelettrica di Porto Tolle alimentata a carbone e biomasse vergini.

La decisione del Consiglio di Stato che ha annullato il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle, rilasciato dal Ministero dell’ambiente nel 2009, si fonda sulla previsione dell’articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, che, a parere del giudice, “si limita ad esprimere - in considerazione delle esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente pone - un’opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”.

É noto che il gas metano è tra i combustibili fossili meno inquinanti, se non il meno inquinante di tutti, date le sue basse produzioni di diossido di carbonio e di ossido di nitrogeno e le basse emissioni di particelle solide e di ceneri; risulta pertanto evidente la difficoltà di applicare la normativa regionale laddove si vogliano utilizzare, come prevede l’articolo 30, altre fonti alternative al gas metano purché di pari o minore impatto ambientale. Peraltro, questa disposizione di legge è datata nel tempo e non tiene conto delle nuove tecnologie di abbattimento degli inquinanti per impianti diversi dal metano.

Pertanto l’integrazione della normativa in parola proposta, pur mantenendo le previsioni di particolare restrizione per i nuovi impianti, consente, ove vi siano impianti già esistenti, di poter applicare una disciplina meno rigida ma altrettanto garantista del rispetto delle emissioni in atmosfera e della qualità ambientale, in osservanza alle norme statali già esistenti.

Va, infine, rilevato come il presente disegno di legge sia il frutto, a seguito di un percorso concordato con le parti sociali/sindacali/istituzionali, di un approfondimento operato dalle competenti strutture regionali costituite in gruppo di lavoro ex DGR n. 711 del 24 maggio 2011, con le direzioni dei competenti ministeri.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione ha svolto le audizioni con gli enti e le associazioni interessate e, nella seduta n. 42 del 28 giugno 2011 ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Bassi e i Consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i Consiglieri Toniolo - con delega del Consigliere Tesserin - e Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà; astenuti i Consiglieri Bottacin del Gruppo consiliare Misto e il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro e contrari il Consigliere Pipitone del Gruppo consiliare Italia dei Valori e il Consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra-PRC Sinistra Europea) parere favorevole alla approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo come proposto dalla Giunta regionale.

3. Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 36/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.

1. Nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;

a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);

b) è vietata la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi nel sottosuolo.

4. Struttura di riferimento

U.P. Coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV)

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