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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 38 del 31 maggio 2011


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 26 maggio 2011

Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 è inserito il seguente articolo:

“Art. 4 bis - Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico.

1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli fini di tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.”.

Art. 2

Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”

1. Il titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5: “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” è così modificato: “Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta”.

Art. 3

Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni di esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico, di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 così come introdotte dall’articolo 1, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, a valere sull’upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico” e quantificate in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, corrisponde una riduzione dello stanziamento dell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2011, a valere sugli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 maggio 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”

Art. 2 - Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.

Art. 3 - Norma di prima applicazione.

Art. 4 - Norma finanziaria.


Dati informativi concernenti la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

1.  Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 settembre 2010, dove ha acquisito il n. 88 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Foggiato, Bond, Bortolussi, Causin, Laroni, Marotta, Padrin, Peraro, Pettenò, Pipitone, Teso, Tesserin, Tiozzo, Valdegamberi;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
  • La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 20 aprile 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2011, n. 10.  

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in data 27 gennaio 1999, è stata emanata la legge regionale n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”, la quale all’articolo 1 così afferma: “La Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle tradizioni e dei valori della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva la pratica della voga alla veneta come disciplina sportiva, espressione di una radicata e diffusa cultura popolare” e all’articolo 2 così recita: “Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta”. La legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 individua l’esercizio della voga alla veneta come elemento sia dell’eredità storica e culturale del Veneto sia dell’identità in parte condivisa da Venezia e dalla Terraferma.

Dal 1999 ad oggi il degrado dei corsi d’acqua veneti ha subito una drammatica e tragica accelerazione. La quantità d’acqua è diminuita ed è cambiato il regime delle acque.

I vogatori alla veneta che percorrono i corsi d’acqua sono un esempio ben visibile e concreto di un uso rispettoso e civile dei corsi d’acqua veneti.

La presente proposta di legge nel prevedere l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione dello spazio acqueo attualmente stabilito dalla Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del demanio idrico integra il sostegno che attualmente viene riconosciuto dalla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, alle associazioni di voga alla veneta con l’erogazione di contributi annuali.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 20 aprile 2011, acquisito e recepito il parere favorevole condizionato della Prima Commissione consiliare, ha licenziato, all’unanimità, con modifiche, l’unito testo del progetto di legge in questione, che viene sottoposto all’esame dell’Aula consiliare.

Erano rappresentati i Gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della Libertà, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra europea.

3. Struttura di riferimento

Direzione lavori pubblici

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