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Bur n. 23 del 22 marzo 2011


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 18 marzo 2011

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.274.290.309,41 per l’esercizio 2011.

Art. 2

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2011, sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

Art. 3

Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale

1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali” deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.

Art. 4

Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”

1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.

2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell'investimento.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.

Art. 5

Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata

1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n. 97/2008).

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.

3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2.

Art. 6

Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni

1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongonoun piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’articolo 65, comma 1 quinquies, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.

2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall’elenco medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. In deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita secondo il presente articolo è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:

a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera A) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;

b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;

c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera C) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Le ATER ed i comuni procedono all’alienazione degli alloggi inclusinel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti modalità da concordare con l’acquirente:

a) pagamento in unica soluzione;

b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera m), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e gli indirizzi per incrementare l’offerta abitativa nelle sue varie forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di vendita assume la sua efficacia dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.

8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, dopo le parole: “di emissione” sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.

4. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è sostituito dal seguente:

“7.Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.”.

5. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.

6. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00”.

7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00”.

8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.

9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”.

Art. 8

Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari

1. É istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;

b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;

c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;

d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;

e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2011.

7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 9

Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre l’importo di euro 40.000.000,00.”.

Art. 10

Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto

1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie

1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, dopo le parole “è istituito” sono aggiunte le seguenti parole: “presso il Consiglio regionale”.

2. All’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri,;

b) al comma 2, le parole “I sei membri” sono sostituite dalle parole “I quattro membri”;

c) al comma 4, le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;

d) al comma 5, le parole “il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale”.

3. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “il Comitato presenta al Consiglio regionale”.

4. All’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;

b) al comma 4 le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;

c) al comma 5 le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.

5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’attività del Corecom.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, come modificate dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del Comitato può modificare la dotazione organica della struttura operativa.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono aumentate, riducendo contestualmente:

a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.

Art. 12

Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”

1. Al comma 1 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono soppresse le parole “, comma 1, lettere a) ed e)”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;

b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;

c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;

b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;

c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;

d) la tipologia delle spese ammissibili;

e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;

f) le modalità di rendicontazione;

g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:

a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;

b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;

c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 dopo le parole “Regione del Veneto”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è così sostituito:

“4.La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 è inserito il seguente comma:

“4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l’utilizzo dell’autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”).”.

4. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 la parola “500,00” è sostituta dalla seguente: “600,00”.

Art. 14

Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

“2.I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”);

b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”).”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

“3.Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e di bacini” e upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni

1. Il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni è così sostituito:

“1.Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie.”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.

Art. 16

Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Nel medesimo termine è espresso anche il parere previsto, per gli immobili di proprietà regionale, dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2011.

Art. 17

Studio completamento idrovia Padova-Mare

1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell’equilibrio idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di massima per il completamento dell’idrovia Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi monitoraggio e controlli per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 18

Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16, le parole “Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona” sono sostituite dalle seguenti “Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona”.

2. L’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 è così sostituito: “Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 500.000,00, di cui euro 150.000,00 finalizzati al funzionamento del centro di cui al comma 5 dell’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.”.

Art. 19

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 marzo 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento

Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali

Art. 3 - Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale

Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”

Art. 5 - Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata

Art. 6 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra

Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari

Art. 9 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”

Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie

Art. 12 - Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”

Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”

Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni

Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 17 - Studio completamento idrovia Padova-Mare

Art. 18 - Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”

Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza


(seguono allegati)

Allegato Finanziaria_231521.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 dicembre 2010, n. 20/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 134del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1°commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 gennaio 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 e 2 marzo 2011, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è ormai risaputo che la manovra di correzione dei conti pubblici approvata la scorsa estate dal Governo con il decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ha disposto notevoli ripercussioni sui bilanci delle amministrazioni regionali e non solo, traducendosi per il Veneto in un taglio di risorse pari a 349,5 milioni di euro (abbrevierò ora in milioni) nel 2011 e a 400 milioni nel 2012.

Assieme a questa decurtazione dobbiamo prender atto, ma già l'abbiamo fatto in occasione della recente manovra di assestamento del bilancio 2010, del decorso naturale dello sfruttamento del filone costituito dall'indebitamento, che ha permesso, nelle ultime due legislature, di portare in media 600 milioni di investimenti sul territorio. Il ricorso all'indebitamento, che deve tassativamente rispettare precisi limiti quantitativi e qualitativi fissati dalla legge, si è via via assottigliato anche perché la macchina regionale procede efficacemente, impegnando una percentuale elevata dei fondi a sua disposizione, ovvero intorno all'84 per cento: ciò fa sì che le risorse che vengono stanziate sul bilancio vengano entro fine anno effettivamente utilizzate, rendendosi indisponibili per altri interventi.

L'esiguo margine sfruttabile col presente bilancio, pari a 100 milioni, consente di garantire la copertura di linee di spesa già autorizzate con precedenti leggi finanziarie per quanto concerne i Piani triennali della viabilità e l'ulteriore completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano.

Quanto al patto di stabilità, è stato per così dire raccordato con le decurtazioni contenute nel suddetto decreto legge n. 78. Al complesso delle Regioni a Statuto ordinario è stato chiesto, infatti, un ulteriore contributo in termini di riduzione dell'indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2012; e questa misura si somma a quanto già previsto dal decreto legge n. 112/2008, che le impegnava per il 2011 ad un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero la riduzione delle spese finali dello 0,9% rispetto al 2010. Detta in altri termini, poiché le Regioni debbono agire entro determinati tetti di spesa, nell'esercizio 2011 potranno impegnare e pagare tarandosi sulla media delle spese finali per il triennio 2007-2009 (eccettuate quelle per la sanità, per le concessioni di credito, per il censimento 2011 e la quota comunitaria dei cofinanziamenti comunitari), ridotta di circa il 15 per cento; in termini numerici ciò implica un abbattimento che corrisponde esattamente al taglio di trasferimenti erariali cui accennavo poc'anzi, che si ripercuote sul bilancio di previsione regionale attraverso:

a) il sostanzialmente azzeramento dei trasferimenti dallo Stato senza vincolo di destinazione;

b) la riduzione di una parte dei trasferimenti con vincolo di destinazione.

Va comunque detto che l'accordo sul federalismo fiscale concluso dalle Regioni nella Conferenza unificata del 16 dicembre scorso ha impegnato il Governo a riconsiderare questi tagli a partire dal 2012.

Le riduzioni che interessano il bilancio 2011 riguardano tutti i trasferimenti cosiddetti Bassanini, ovvero quelli che le Regioni ricevevano per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato sul finire degli anni ‘90 (riguardanti mercato del lavoro, incentivi alle imprese, agricoltura, viabilità, ambiente, protezione civile, opere pubbliche), tranne le risorse per la salute e una parte dei trasferimenti per il trasporto pubblico locale (TPL) ferroviario.

Inoltre sono stati azzerati i trasferimenti per l'edilizia residenziale pubblica, il fondo per le politiche sociali, per le politiche della famiglia e per le politiche giovanili, il fondo per il sostegno agli affitti, il fondo per il lavoro dei disabili, per il consigliere di parità, per lo sviluppo del TPL, per la sostituzione degli autobus, per l'IVA sui contratti di servizio del TPL, il fondo per le borse di studio alla scuola superiore e agli universitari, ed altri ancora.

Le risorse a disposizione nel 2011 per le politiche regionali hanno in definitiva subìto una riduzione del 41 per cento rispetto quelle complessivamente disponibili nell'esercizio precedente.

Nonostante l'evidente riduzione delle entrate regionali senza vincolo di destinazione, il bilancio di previsione 2011 presenta ulteriori risorse con le quali si ritiene di poter fronteggiare le numerose esigenze della Comunità veneta. Tra le voci più rilevanti evidenzio le risorse derivanti dalla Programmazione Comunitaria 2007-2013 che per il 2011 si sostanziano in:

- circa 84 milioni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), cofinanziati dalla Regione per 4 milioni;

- 50,8 milioni sul Fondo Sociale Europeo (FSE);

- 4,2 milioni sul Fondo Europeo Pesca (FEP), cofinanziati al dieci per cento dalla Regione ;

- 18,4 milioni per il sostegno del Programma Rurale.

Una partita decisamente importante del bilancio 2011 è rappresentata dal Fondo Sanitario regionale, che presenta una disponibilità sugli 8,3 miliardi di euro, con un incremento di circa il 5 per cento rispetto alle risorse a disposizione per il settore nel 2010. Tali risorse sono destinate a garantire i livelli essenziali di assistenza.

LE PREVISIONI DI SPESA

Fornisco ora un quadro sintetico della spesa finanziata da risorse senza vincolo di destinazione, eccettuato il fondo sanitario regionale.

Il totale assegnato all'area sviluppo economico ammonta a 98,9 milioni (contro i 211,7 del 2010); per l'area territorio, ambiente e infrastrutture sono disponibili 348,5 milioni (429,9 nel 2010); l'area persona e famiglia fruirà di 287 milioni (413,5 nel 2010); per l'area assetto istituzionale e governance sono disponibili 18,4 milioni (27,4 nel 2010); per l'area spese tecniche e di funzionamento, infine, 488 milioni (503,2 nel 2010).

In totale, dunque, gli interventi finanziati con risorse libere assorbono 1.241 milioni, contro i 1.586 del 2010. Analizziamo ora in dettaglio come sono state allocate le risorse regionali nelle macro-aree di intervento.

Nonostante la riduzione delle risorse a disposizione, la Regione del Veneto conferma per il 2011 il sostegno ad alcuni settori strategici, quali il sociale, la formazione e l'istruzione, il trasporto pubblico locale.

Come precedentemente evidenziato, il Bilancio di previsione 2011 prevede altre importanti risorse, oltre a quelle regionali, che possono contribuire a supportare i livelli dei servizi alla cittadinanza; mi riferisco alle assegnazioni statali, comunitarie e da altri soggetti e alle reiscrizioni di risorse vincolate relative a somme accertate sul fronte dell'entrata ma non impegnate sul versante della spesa negli anni precedenti.

Le cifre sono decisamente importanti: infatti, aggiungendo ai suddetti 1.241 milioni di risorse libere i 2.780,8 milioni di risorse da terzi e vincolate, si arriva ad un totale complessivo di oltre 4 miliardi.

Ritengo utile analizzare ora in dettaglio le singole funzioni obiettivo presenti nelle macro-aree d'intervento, sotto due aspetti:

- confrontando il 2010 con il 2011 in relazione alle sole risorse regionali;

- tenendo presente il quadro complessivo delle risorse a disposizione nel 2011, ovvero conteggiando anche quelle vincolate.

L'area persona e famiglia, come dicevo, è finanziata con risorse regionali per 287 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari 540,1 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 827,2 milioni.

Per quanto concerne la cultura - che fruisce di 13,5 milioni a finanziamento regionale e di 1,5 vincolati - si conferma il sostegno a favore degli enti culturali, in particolare alla Fenice di Venezia, all'Arena di Verona e alla Biennale.

Sul fronte degli interventi per le abitazioni - che fruiscono di 0,7 milioni regionali e di 31,1 vincolati - un apposito articolo della legge finanziaria regionale 2011 autorizza un fondo di rotazione gestito da Veneto Sviluppo, per 18 milioni, da destinare alla realizzazione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, a locazione attraverso canone sociale o concertato.

Un altro articolo della finanziaria prevede misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico attraverso un piano straordinario di vendita degli alloggi delle ATER.

Per quanto concerne gli interventi sociali - 111 milioni regionali e 15,7 vincolati - cito, tra gli altri, un importante intervento a favore delle scuole materne per oltre 42 milioni attraverso il fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei minori; un apposito articolo della finanziaria istituisce inoltre un fondo di rotazione per la costruzione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari per complessivi 50 milioni.

Il settore istruzione e formazione - 79,4 milioni regionali e 298 vincolati - nonostante la generale riduzione delle risorse a disposizione, vede mantenuto lo sforzo finanziario con circa 80 milioni, destinati in prevalenza al sostegno alle famiglie attraverso i buoni scuola (5,5 milioni), alla formazione professionale (50 milioni) e al funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (oltre 12 milioni).

In ambito lavoro - 9 milioni regionali e 54 vincolati - rilevo che più di 23 milioni sono finalizzati a favorire l'occupazione dei diversamente abili, e 6 milioni di questi sono finanziati dalla Regione; 33 milioni, inoltre, sono destinati alle politiche per il sostegno del lavoro attraverso il fondo sociale europeo.

Sul fronte tutela della salute - 71,3 milioni regionali e 139,1 vincolati - cito, tra gli altri, 23 milioni di risorse statali per il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e 78 milioni, parimenti statali, per interventi di edilizia socio-sanitaria.

L'area sviluppo economico è finanziata con risorse regionali per 98,9 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari a 105,3 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 204,2 milioni.

Entrando nel dettaglio dei settori principali rilevo, per quanto concerne agricoltura e sviluppo rurale - 69,9 milioni regionali e 13,9 vincolati - che, oltre a garantire le spese di funzionamento degli enti strumentali (Veneto Agricoltura e AVEPA), grande attenzione è stata riservata alle iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, con un cofinanziamento regionale di oltre 18 milioni, e al sostegno dei Centri di assistenza agricoli (CAA), con un ulteriore cofinanziamento di 3 milioni.

Nel campo dell'energia - 1,6 milioni regionali e 35,8 vincolati - tutte le risorse disponibili sono destinate al finanziamento degli interventi specifici, attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) 2007-2013.

Quanto allo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese - 14,7 milioni regionali e 44 vincolati - 12 milioni sono finalizzati ad interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; oltre 15 milioni sono a favore dell'Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, attraverso il suddetto FESR 2007-2013.

Con le risorse complessivamente stanziate per il turismo - 10,8 milioni regionali e 5,1 vincolati - si mira poi a sostenere il settore nel territorio veneto e a promuovere l'immagine della nostra Regione.

L'area territorio, ambiente e infrastrutture è finanziata con risorse regionali per 348,5 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari a 949 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 1.297,5 milioni.

Nel settore dell'edilizia speciale pubblica le risorse finalizzate, ovvero 22,5 milioni, sono in gran parte di provenienza regionale (20 ml).

Sul fronte mobilità - 231,5 milioni regionali e 455,5 statali - sono stati garantiti 211 milioni a favore del trasporto pubblico locale su gomma, a cui si aggiungono gli stanziamenti statali per la copertura del TPL su rotaia (96 milioni).

Per quanto concerne, poi, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, annoto che il consistente ammontare di risorse a disposizione (303,5 milioni) è interamente vincolato.

Nel campo della protezione civile - 1,2 milioni regionali e 59,6 vincolati - circa 30 milioni sono destinati ad interventi di ripristino a seguito di calamità riconosciute con ordinanze di protezione civile e circa 9 milioni sono a valere sul fondo nazionale dedicato.

I 41,1 milioni di stanziamenti regionali per la tutela del territorio - altri 57,2 milioni sono vincolati - sono destinati a finanziare gli interventi per la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico; 16 milioni sono poi destinati ad azioni di difesa e tutela del territorio montano tramite interventi sul patrimonio forestale svolti in economia.

L'area assetto istituzionale e governance è finanziata con risorse regionali per 18,4 milioni; conteggiando quelle vincolate, pressoché equivalenti, le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 36,4 milioni.

Il settore delle relazioni istituzionali fruisce di 18,6 milioni, di cui 13,5 a finanziamento regionale; l'intervento finanziario complessivo per le azioni relative a diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale, infine, si sostanzia in oltre 17 milioni, di cui 12,9 vincolati.

Per ultima, l'area spese tecniche e di funzionamento comprende l'insieme degli stanziamenti finanziati con risorse libere da vincolo di destinazione per:

- organi istituzionali (61,2 milioni);

- risorse umane e strumentali (217,5 milioni);

- oneri finanziari (108,9 milioni);

- rimborsi e partite compensative dell'entrata (86,4 milioni);

- fondi riserva per spese obbligatorie ed impreviste, fondi speciali per spese correnti e d'investimento (13,9 milioni).

La Prima commissione consiliare, nella seduta del 27 gennaio 2011, acquisiti i pareri delle altre commissioni consiliari, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge approvandoli a maggioranza.

Nel corso dell'esame dell'articolo 10 del progetto di legge 134, attinente il riordino degli enti strumentali regionali, la commissione ha preso atto dell'impegno assunto in tal senso dall'Assessore al bilancio, esprimendo la raccomandazione che la norma sia riformulata alla luce degli articoli 9, 48 e 50 dello Statuto.

La commissione ha inoltre recepito le modifiche all'articolo 6 del progetto di legge 134, attinente le misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico, proposte dalla Seconda commissione.

Ha preso atto, infine, dell'ulteriore impegno assunto dall'Assessore a predisporre ed approvare, nel corso dei lavori dell'aula consiliare, un apposito emendamento finalizzato a dotare la recente legge regionale n. 22/2010 “Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e dei palii” delle risorse stabilite per gli esercizi 2011 e 2012, non contemplate dal testo originario del progetto di legge 135.

Sul progetto di legge 134 relativo alla “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011” hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e UDC.

Sul progetto di legge 135 relativo al “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013” hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e UDC.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.”.

Nota all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2001 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2004 è il seguente:

“Art. 5 - Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP.

1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui al comma 1.

3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività continuano ad essere svolte dall'Amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. 0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio pluriennale 2004-2006.”.

- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“50.Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 bis del decreto-legge n. 208/2008 è il seguente:

“Art. 8-bis Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;

c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati».”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2000 è il seguente:

“Art. 2 - Piano energetico regionale.

1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.

2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.”.

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 è il seguente:

“12.Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10.In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1999 è il seguente:

“Art. 5 - Provvista di ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con gli enti locali territoriali della Regione e con enti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, specifici accordi finalizzati a reperire ulteriori disponibilità di capitale pubblico e privato da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire un fondo di rotazione e di garanzia da utilizzare in base alle finalità e agli obiettivi sociali dei programmi di intervento.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 65 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 65 - Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;

c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;

e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;

f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;

i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

m) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), con l'obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;

n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;

o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.

1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

1 ter. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis.

1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e i) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alle lettere d) e m) , provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 10/1996 è il seguente:

“Art. 18 - Applicazione del canone di locazione.

1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la determinazione del canone di locazione gli assegnatari sono collocati nelle seguenti aree:

A) Area di protezione:

canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscali risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS;

A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all'importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due pensioni minime INPS.

Il reddito fiscaledi cui all'area di protezione A) deve derivare nella misura minima del settantacinque per cento da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

B) Area sociale:

canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00.

B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso aumentato del quarantatré per cento.

B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque per cento.

In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali:

a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;

b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di quattro persone.

C) Area di decadenza:

canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale del nucleo familiare per una aliquota superiore al quattordici per cento;

C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento;

C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1 aumentato del duecento per cento.

1 bis. . Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1 ter L'importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.

2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli comunali provvedono all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31 dicembre 1997.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 21/1999, come modificatodalla presente legge,è il seguente:

“Art. 7 - Emissioni sonore da attività temporanee.

1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

1 bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.

2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

3. abrogato

4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.

8. abrogato.”.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 21/1999, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

Art. 8 - Controllo e sanzioni amministrative.

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.

3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00;

b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7;

c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000 , è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10.Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11.Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12.Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2010, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 9 - Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata all'acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da società necessarie e strumentali all'attività istituzionale della Regione.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre l'importo di euro 40.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2010.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2001, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 2 – Natura.

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 3 - Composizione e durata.

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.

2. I quattro membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione.

5. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato.

6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.

7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.

8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

10.In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d'età.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 18/2001, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 14 - Programmazione delle attività.

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.

3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2001, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 15 - Dotazione organica.

1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.

2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato è attribuita ad un dirigente. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato la dotazione organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato può essere:

a) assegnato personale di ruolo della Regione;

b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, sono emanate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio provvedimento predisposto d'intesa con l'Autorità.

5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001èil seguente:

“Art. 3 - Composizione e durata.

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.

2. I sei membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato.

6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.

7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.

8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

10.In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d'età.”.

Nota all'articolo12

- Il testo dell'art. 101 della legge regionale n. 33/2002, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell'articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l'intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;

b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all'aperto;

c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo;

b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;

c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;

d) la tipologia delle spese ammissibili;

e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;

f) le modalità di rendicontazione;

g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.”.

Nota all'articolo13

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2009, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 5 - Autorizzazione all'attività di noleggio.

1. L'attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio e per l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio della medesima.

3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l'autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2009, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 19 - Disposizioni transitorie.

1. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Al fine di cui al comma 1 l'impresa presenta, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 al comune competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio.

3. Le autorizzazioni all'attività di noleggio rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al comma 1, salvo il caso in cui il mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall'inerzia del comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia decorsi duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.”.

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 46/1994, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

Art. 1 - Autoservizi atipici.

1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.

2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del committente.

3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.

4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.

4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l'utilizzo dell'autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell'upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”).

5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.”.

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 10 - Contributo per le spese dell'attività amministrativa

1. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio corrispondono un contributo annuo, pari a euro 55,00,per la tenuta del Registro di cui all'articolo 8 e per l'attività svolta dai comuni ai sensi della presente legge.

2. Il contributo è maggiorato di 20,00 euro per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di euro 600,00.

3. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo, in misura del 50 per cento alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e per il 50 per cento al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. Le somme versate alla Regione ai sensi del comma 3 sono allocate all'upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.”.

Nota all'articolo14

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 1/2008, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”.

2. I proventi derivanti dall'incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”);

b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”).”.

2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

3. Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e di bacini” e upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.

Nota all'articolo15

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 58/1984, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 16 - (L'organizzazione degli interventi).

1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.”.

1 bis. Per consentire il coordinamento e l'adozione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie.

La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonchè per l'individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.

Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all'aggravarsi dell'evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di protezione civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all'adozione delle misure improcrastinabili di propria competenza e, quando l'evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonchè quella delle Associazioni di volontariato.”.

Nota all'articolo16

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2006 èil seguente:

“Art. 7 - Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione.

1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.

2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con l'indicazione:

a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;

c) del valore di stima del bene.

4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.

5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.”.

Nota all'articolo18

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2010, come modificatodalla presente legge,èil seguente:

“Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato.

2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero.

3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.

4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.

5. Presso l'Azienda ULSS n. 20 di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.”.

4. Strutture di riferimento

1. Direzione Risorse Finanziarie

2. Segreteria regionale per il Bilancio

3. Direzione Risorse Finanziarie

4. Direzione Agroambiente, Unità di progetto Energia, Unità complessa Tutela atmosfera, Direzione Urbanistica e paesaggio

5. Unità di progetto Edilizia abitativa

6. Unità di progetto Edilizia abitativa

7. Direzione Tutela ambiente (commi 1-7), Direzione Industria e artigianato (commi 8 e

8. Direzione Edilizia ospedaliera e a finalità collettive, Direzione Servizi sociali

9. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie

10. Direzione Enti locali, persone giuridiche e controllo atti

11. Segreteria regionale per la Cultura

12. Direzione Turismo

13. Direzione Mobilità

14. Direzione Difesa del suolo

15. Unità di progetto Protezione civile

16. Direzione Demanio, patrimonio e sedi

17. Direzione Difesa del suolo

18. Direzione Attuazione programmazione sanitaria

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