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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 97 del 28 dicembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 30 del 23 dicembre 2010

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente articolo:

“Art. 11 bis

Aggiornamento del quadro conoscitivo

1. L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“1.Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“4.Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “e c)” sono sostituite dalle parole: “c) e d)”.

Art. 4

Modiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie

1. Il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“5.I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT.”.

2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

“5 bis. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

5 quater. Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.”.

3. La lettera b) del comma 7 ter dell'articolo 48, è così sostituita:

“b)nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.”.

4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell'articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è soppressa l'espressione: “Nelle zone E1, il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di assetto del territorio (PAT).

Art. 5

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

Art. 6

Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all'approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

2. Sono abrogati l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 4 - Modiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie

Art. 5 - Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato quattro proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • progetto di legge n. 56: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Toniolo, Bond, Mainardi, Tesserin, Bendinelli, Laroni, Padrin e Cortelazzo relativa a 'Modifica di leggi regionali in materia urbanistica”;
    • progetto di legge n. 69: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bassi, Furlanetto, Lazzarini, Bozza, Cenci, Finco, Corazzari, Possamai, Baggio e Caner relativa a 'Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio” ”;
    • progetto di legge n. 77: disegno di legge relativo a 'Interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio” ” (deliberazione della Giunta regionale n. 10/DDL del 20 luglio 2010);
    • progetto di legge n. 91: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Peraro, Valdegamberi e Grazia relativa a 'Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio”, 8 luglio 2009, n. 14 'Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e 9 ottobre 2009, n. 26 'Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” ”;
    • Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
    • La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10novembre 2010;
    • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliereAndrea Bassi, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 1° dicembre 2010, n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta legislativa all'esame del Consiglio nasce dall'unificazione di quattro progetti di legge (PDL n. 56, 69, 77 e 91) contenenti, in tutto o in parte, disposizioni di modifica alla legge urbanistica regionale, la n. 11 del 2004, ovvero altre disposizioni dalla stessa richiamate quali disciplina transitoria.

Nel corso dell'esame di questi progetti di legge la commissione ha sviluppato un ampio dibattito sull'applicazione delle legge urbanistica regionale, dibattito che ha portato, attraverso la collaborazione fattiva di tutti i consiglieri e degli uffici della giunta regionale, alla redazione di un testo che integra e modifica i contenuti normativi originariamente presenti in ciascun progetto di legge.

Il testo licenziato per l'aula è formato da 7 articoli, più la dichiarazione d'urgenza, ed in particolare:

- l'articolo 1 introduce nella legge regionale n. 11 del 2004 l'articolo 11 bis, disponendo che l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dai comuni per la redazione del piano degli interventi (PI) e delle sue varianti, sia trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e dell'assegnazione dell'indice di qualità previsto dalla legge stessa. Si ricorda che il quadro conoscitivo è documento fondamentale nella pianificazione delineata dalla legge urbanistica regionale, costituendo 'il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica” (articolo 10 legge regionale n. 11/2004); la norma introdotta è pertanto finalizzata a mantenere un periodico aggiornamento e verifica da parte della Regione su questo importante documento;

- l'articolo 2 modifica la procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi attribuendo alla giunta comunale, in un'ottica di semplificazione procedimentale, oltre all'adozione del piano attuativo anche la sua approvazione, riducendo contemporaneamente da sessanta a trenta giorni i termini per l'approvazione dello strumento attuativo (comma 1). L'articolo, inoltre, al comma 2, richiama e precisa le modalità di approvazione previste all'articolo 22, comma 3, lettera b) del DPR n. 380 del 2001 affinché il piano possa consentire il ricorso alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA);

- l'articolo 3 introduce tra gli interventi sempre consentiti in zona agricola la ristrutturazione edilizia, con ciò restituendo coerenza alla norma del comma 5 dell'articolo 44 che già consente, anche ai soggetti non imprenditori agricoli, l'ampliamento delle case di abitazione fino ad 800 mc.;

- l'articolo 4 modifica la durata del regime transitorio previsto dalla legge regionale n. 11 del 2004 stabilendo che, a seguito dell'approvazione del piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT stesso, diventa a tutti gli effetti il piano degli interventi anticipando, rispetto a quanto attualmente previsto, la fine del regime transitorio (comma 5 bis come introdotto dal comma 2 dell'articolo). Questo articolo contiene, inoltre, precisazioni in ordine alla sua applicabilità (commi 5 ter e 5 quater come introdotti dal comma 2 dell'articolo) nonché disposizioni di coordinamento tecnico (commi 3 e 4), mentre l'ultimo comma consente ai comuni già dotati di piano di assetto del territorio (PAT) che abbiano varianti al piano regolatore generale in corso, di portarle a conclusione;

- l'articolo 5 introduce due modifiche al comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale n. 61 del 1985. La prima è di carattere formale e riguarda la sostituzione del riferimento normativo degli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 così da tener conto dell'abrogazione di questa legge ad opera del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La seconda va a modificare quanto previsto dall'articolo 50, comma 5, della legge regionale n. 61 del 1985, per alcune varianti al piano regolatore attualmente ammesse in regime transitorio dall'articolo 48 della legge regionale n. 11 del 2004, consentendo che le stesse vadano ad interessare anche parti circostanti i beni immobili culturali di cui alla seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, diversamente da quanto attualmente stabilito. Nello specifico si tratta di varianti al piano regolatore generale che riguardano:

a) l'individuazione delle zone di degrado ex articolo 27 legge n. 457 del 1978 e le modifiche del tipo di PUA previsto dal PRG;

b) la modifica delle indicazione progettuali puntuali non comportanti nuova edificazione o cambi della destinazione d'uso;

c) realizzazione di programmi di ERP;

d) le modifiche alla zonizzazione connesse alla realizzazione di cimiteri ed alle relative fasce di rispetto;

e) la conferma dei vincoli scaduti e preordinati all'esproprio;

f) la realizzazione di opere pubbliche di modesta entità;

g) le modifiche alle previsioni viarie non interferenti con la viabilità superiore;

h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche con superficie inferiore a mq. 10.000;

i) le trasposizioni cartografiche e correzione di errori;

l) le modifiche alle NTA ed al regolamento edilizio non riguardanti indici edilizi e parametri urbanistici, loro definizioni e modalità di calcolo, nonché le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione;

m) l'adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento conseguente a disposizioni di legge statale o regionale i casi previsti. Con riferimento alle aree circostanti i beni vincolati va infine evidenziato che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004 già delinea in capo del Ministero per i beni e le attività culturali la facoltà di prescrivere ulteriori misure rispetto al vincolo sul bene, misure che costituiscono 'prescrizioni di tutela indiretta”, finalizzate ad 'evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”, e che gli enti pubblici territoriali interessati devono recepire nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici;

- l'articolo 6 dispone l'interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale n. 11 del 2004 che riguarda gli interventi sempre consentiti in zona agricola. Infatti pur in presenza di un esplicita circolare regionale che specificava come la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, nonché l'ampliamento di una casa di abitazione in zona agricola fossero consentiti a chiunque, a prescindere dall'essere o meno imprenditori agricoli, a seguito di due pronunce del giudice amministrativo che escludevano tale possibilità (sentenza TAR Veneto n. 1353/2009 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 798/2010) si è creata tra i comuni una situazione di forte incertezza che ha reso necessario un intervento chiarificatore da parte del legislatore regionale. L'interpretazione autentica ribadisce pertanto che per le case di abitazione esistenti in zona agricola gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, l'ampliamento - ed ora anche la ristrutturazione edilizia introdotta con la modifica dell'articolo 3 di questa proposta legislativa - sono sempre consentiti, a prescindere dai requisiti normalmente richiesti per edificare in zona agricola e cioè anche in assenza in capo al richiedente della titolarità di un impresa agricola con i requisiti del comma 2 dell'articolo 44 e della presentazione di un piano aziendale con le caratteristiche di cui al comma 3 dello stesso articolo; infine l'articolo precisa, che sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico generale purché, all'evidenza, non riguardino i suddetti requisiti dell'articolo 44;

- l'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2011 la deroga al divieto, per i comuni sprovvisti di PAT, di adottare varianti urbanistiche allo strumento urbanistico generale, previsto dall'articolo 48 della legge regionale n. 11 del 2004, abrogando le precedenti disposizioni che disponevano in senso analogo.

Sulla proposta legislativa la Seconda Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

'Art. 20 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.

1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 6, la nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti provvedimenti.

3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.

5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giornidall'avviso dell'avvenuto deposito.

6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l'entrata in vigore del piano, l'inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 21.

7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 7.

8. Il piano entra in vigore dieci giornidopo la pubblicazione nell'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

10.Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.

11.Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.

12.L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore a cinque anni.

13.Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.

14.Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.”.

Nota all'articolo 3

  1. Il testo dell'art. 44, comma 5, della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

'Art. 44 – Edificabilità.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

'Art. 48 – Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioninonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 'Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell'articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità,ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

1 quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all'articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:

a) Garda-Baldo;

b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;

c) Grandi Valli Veronesi;

d) Medio Corso del Piave;

e) Valle del Biois e di Gares;

f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni,fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT.

5 bis. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

5 quater. Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.

6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l'obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

7 bis. L'articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.

7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.

7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all'articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l'area su cui insiste l'attività da trasferire ed essere previsto l'utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell'articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l'ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;

b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;

c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.

7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 'Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni. (52)

7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune. (53)

7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 44, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;

2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 'Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.

7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall'articolo 50 comma 3.

7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 18 bis.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

'Art. 44 – Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 'Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;

a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.

5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10.Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.”.

Nota all'articolo 6

- Per il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004 vedi nota all'articolo 4.

4. Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e paesaggio

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