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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 93 del 14 dicembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 10 dicembre 2010

Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, valori fondanti dell'ordinamento costituzionale, e la conoscenza dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

2. La Regione promuove attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli.

3. La Regione promuove, altresì, interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Veneto.

Art. 2

Beneficiari

1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:

a) degli istituti e delle associazioni veneti aderenti all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per sostenere la conservazione e la promozione della memoria dei principali eccidi nazifascisti;

b) di enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che si occupano della promozione e conservazione della memoria e della storia dell'antifascismo in Veneto e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:

a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;

b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;

c) realizzazione di attività didattica per le scuole.

3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione dei beni immobili di proprietà regionale o derivanti da apposite convenzioni con enti locali o altri enti.

Art. 3

Contributi finanziari per iniziative e progetti

1. La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di cui all'articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto che perseguono statutariamente le finalità di cui all'articolo 1.

2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Veneto.

Art. 4

Iniziative dirette della Regione

1. La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, e la conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

Art. 5

Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi, delle modalità di presentazione delle domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.

2. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti beneficiari.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2011, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 “Interventi per la cultura” dell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e contestuale incremento delle risorse per la legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 allocate nell'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 dicembre 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Contributi finanziari per iniziative e progetti

Art. 4 - Iniziative dirette della Regione

Art. 5 - Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi

Art. 6 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 10 dicembre 2010, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 aprile 2010, dove ha acquisito il n. 8 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Pettenò;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
  • La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2010;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 2010, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge intende definire uno strumento permanente per il finanziamento di associazioni e Istituti che operano per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'Antifascismo e della Resistenza, in particolare sostenendo interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Veneto e le gesta eroiche del movimento partigiano.

Per tale ragione si individuano le realtà associative, gli Istituti, i progetti che in primo luogo intendono rinsaldare una visione complessiva della Resistenza nelle sue diverse componenti e di tradurre tale concezione unitaria in iniziativa.

Possiamo ormai ritenere acquisito che il grande fatto storico della Resistenza al fascismo e al nazismo ha natura composita ma univoca, a costituire la quale concorrono la Resistenza armata sul territorio nazionale in montagna e in città, la Resistenza dei contingenti delle nostre forze armate in Italia e all'estero nella prima fase dell'attacco nazista dopo l'armistizio, la Resistenza delle forze armate divenute gloriose formazioni partigiane all'estero, l'internamento nei territori dominati dal Terzo Reich dei nostri militari ufficiali e soldati, la persecuzione degli ebrei attraverso le leggi razziali, la deportazione nei campi di eliminazione e di sterminio degli ebrei stessi e degli oppositori politici, la deportazione in Germania degli operai italiani per il lavoro coatto, la lotta dei gruppi di combattimento che hanno risalito il paese a fianco delle truppe alleate fino alla sua totale liberazione. A questi aspetti diversi, che si saldano in una comune ispirazione ideale, vanno uniti la solidarietà e l'appoggio di grande parte degli italiani alla Resistenza armata e più direttamente militante e la stessa resistenza passiva di gran parte del popolo. Inoltre va inclusa nel concetto di Resistenza, nei lunghi anni del fascismo imperante che precedono la sua caduta nel 1943, l'opposizione politica che si traduce nelle scelte difficili e spesso drammatiche della cospirazione, del fuoruscitismo, del carcere, del confino e della rivolta morale.

Un grande affresco storico, di indubitabile forza e complessità, del quale occorre non tralasciare o sottovalutare alcuna componente, in quanto queste si saldano fortemente una con l'altra, spesso nell'esperienza delle stesse persone e sono pilastri indispensabili alla comprensione della stessa Costituzione democratica, la cui attualità, ricchezza politica ed etica, tuttora rappresenta punto di tenuta e di coesione per l'intero paese.

La proposta di legge per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'Antifascismo e della Resistenza, considera con attenzione i rischi di un processo di revisione e di torsione culturale della verità storica, pericolosi per la stessa convivenza democratica e assume in modo permanente misure adeguate per contrastarli.

La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 ottobre 2010 ha licenziato all'unanimità, con modifiche - anche dirette a conformarsi al parere della Prima Commissione consiliare dell'8 luglio 2010 - l'unito testo del progetto di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della Libertà, Partito Democratico Veneto con delega del gruppo Italia dei Valori, Federazione Sinistra Veneta - PRC SE.

3. Struttura di riferimento

Direzione beni culturali

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