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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 92 del 10 dicembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 28 del 06 dicembre 2010

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2010 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2009, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Articolo 2

1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2009 è determinato in euro 536.792.578,25. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.288.742.823,41.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.

Articolo 3

1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.654.528.299,04.

Articolo 4

1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, è rideterminato in euro 2.787.320.877,29. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 596.000.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

b) per euro 2.191.320.877,29 nella tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2010 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2009, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 938.876.035,47 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

3. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 45.809.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2011 e 2012 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, è rideterminato in complessivi euro 2.787.320.877,29, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.

Articolo 5

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2010”:

Competenza

Cassa

Variazione netta:

838.876.035,47

2.307.308.440,87

Articolo 6

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2010”:

Competenza

Cassa

Variazione netta:

838.876.035,47

2.307.308.440,87

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla Tabella A della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” ”.

Articolo 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2010

Luca Zaia


INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7


(seguono allegati)

Allegato assestamento_229158.PDF

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2010, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Ciambetti Roberto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 ottobre 2010, n. 16/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2010, dove ha acquisito il n. 103 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1°commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 9 novembre 2010;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 novembre 2010, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 27 del 6 dicembre 2010, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr)

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente.

2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:

a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;

c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);

e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso;

f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.

3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”.

Note all’articolo 4

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 12/2010 è il seguente:

“Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l’anno 2010 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.848.444.841,82 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 596.000.000,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;

b) per euro 1.252.444.841,82 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2010 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 116.226.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2011 e 2012 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 (upb U0199).”.

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 11/2010 è il seguente:

“Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.848.444.841,82 per l’esercizio 2010, in euro 168.526.000.00 per l’esercizio 2011 ed in euro 115.914.000,00 per l’esercizio 2012.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

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