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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 90 del 07 dicembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 02 dicembre 2010

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: “trasporto pubblico locale” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis,”.

2. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è abrogato.

Art. 2

Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è inserito il seguente articolo:

“Art. 37 bis - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.

1. Gli utenti dei servizi ferroviari di interesse regionale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità a quanto previsto dal presente articolo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all’articolo 71 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni.

2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dai commi da 4 a 8, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, calcolata dalla stazione di origine, per il percorso già effettuato, fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;

b) la sanzione amministrativa di:

1)euro 30,00 se pagata immediatamente nelle mani degli agenti accertatori all’atto della contestazione ovvero entro i successivi dieci giorni presso le stazioni ferroviarie abilitate o secondo le altre modalità previste dal gestore;

2)euro 150,00 se pagata dopo il sessantesimo giorno dalla contestazione.

3. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

4. Le sanzioni e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche all’utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni, presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento.

5. Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale ed avvisa il personale di bordo all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, corrispondendo una maggiorazione pari a euro 5,00.

6. In deroga al comma 5, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ed avvisa il personale di bordo all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrisponde il solo prezzo del biglietto, senza applicazione di alcuna maggiorazione, nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni seguenti:

a) biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;

b) assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;

c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio situati nel raggio di 300 metri e raggiungibili a piedi.

7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa:

a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva;

b) procede, subito dopo la salita, all’auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l’ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.

8. Ai viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica anche temporanea, o psichica, non si applica la maggiorazione di cui al comma 5 qualora all’atto dell’accertamento l’incapacità risulti evidente ovvero sia prodotta adeguata certificazione entro i successivi quindici giorni presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore.

9. L’importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

10.Il soggetto gestore provvede a dare adeguata pubblicità alle modalità di acquisto e convalida dei titoli di viaggio, alle sanzioni applicabili e ad ogni altra informazione utile per l’utente del servizio. Dette informazioni sono esposte, all’interno delle stazioni ferroviarie e dei treni, almeno in lingua italiana ed inglese.

11.I proventi relativi alle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dal soggetto affidatario dei servizi ferroviari di interesse regionale e costituiscono un apposito fondo destinato esclusivamente ad investimenti non previsti dal contratto stipulato tra Regione e soggetto gestore e funzionali al miglioramento della qualità del servizio offerto e del benessere degli utenti; le risorse di tale fondo sono impiegate secondo un piano di investimenti definito annualmente dal soggetto gestore in accordo con la Giunta regionale.

12.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dettata dal DPR 11 luglio 1980, n. 753.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”



Dati informativi concernenti la legge regionale 2 dicembre 2010, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 giugno 2010, n. 7/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 giugno 2010, dove ha acquisito il n. 45 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2°commissione consiliare;

- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 settembre 2010;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2010, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale ferroviario sono state conferite alla regioni con il decreto legislativo n. 422/1997.

Conseguentemente la Regione del Veneto ha emanato la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 recante “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” dove si prevede per il trasporto pubblico effettuato per ferrovia il bacino unico di competenza della Regione alla quale, pertanto, spetta esercitare le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario interessanti il territorio regionale (articolo 6, comma 3 e articolo 7, comma 1, lettera o)).

Per quanto concerne lo specifico tema delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori della normativa afferente il possesso del titolo di viaggio, la legge regionale n. 25/1998 non contiene una specifica disciplina per il settore ferroviario, la stessa limitandosi a rinviare, con l’articolo 37, comma 5, al DPR 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

Attualmente l’articolo 23 del suddetto DPR n. 753/1980, dispone che può essere ammessa la regolarizzazione del titolo di viaggio durante il tragitto secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe emanate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della MCTC o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, mediante il pagamento di tasse e soprattasse stabilite. In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione ed il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita dal citato decreto in aggiunta alle tasse e soprattasse dovute.

Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, e modificato dalla Seconda Commissione, ha quindi lo scopo di dettare una nuova specifica disciplina delle sanzioni che riguardano le irregolarità di viaggio a bordo dei treni regionali nel territorio della Regione del Veneto.

Il progetto di legge consta di due articoli il primo dei quali modifica l’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, il secondo introduce un ulteriore articolo 37 bis. In particolare:

- l’articolo 1, al comma 1, modifica l’articolo 37 escludendo la disciplina delle sanzioni nei servizi ferroviari regionali dal resto del trasporto pubblico locale che resta così disciplinato dall’articolo 37. Il comma 2 abroga l’attuale riferimento al DPR 753/1980 per le sanzioni relative ai servizi ferroviari;

- l’articolo 2 introduce l’articolo 37 bis che articola le specifiche sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.

In particolare la norma disciplina le modalità per la regolarizzazione a bordo del treno (commi 5 e 7) e i casi in cui la sanzione non può essere comminata per causa di forza maggiore, trovandosi il fruitore del servizio nell’oggettiva impossibilità di munirsi di un valido titolo di viaggio o di convalidarlo (comma 6) mentre è contemplata una specifica disciplina per le persone con capacità motoria ridotta certificata, per le quali non è prevista l’applicazione di alcuna maggiorazione (comma 8).

L’articolo 37 bis, inoltre, prevede che il soggetto gestore debba dare adeguata pubblicità all’interno dei treni e delle stazioni ferroviarie delle modalità di acquisto e di convalida del biglietto e che debba destinare (d’intesa con la Giunta regionale) l’introito delle sanzioni ad investimenti finalizzati ad aumentare la qualità del servizio offerto (commi 10 e 11).

La Seconda Commissione, a seguito delle audizioni con le associazioni degli utenti del servizio e Trenitalia S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A., dopo ampio dibattito, ha espresso all’unanimità parere favorevole all’approvazione del progetto di legge da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 37 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 37 - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41.

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all’euro superiore.

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all’euro superiore.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione. La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio.

5. (abrogato)”.

4. Struttura di riferimento

Direzione mobilità

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