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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 86 del 23 novembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 19 novembre 2010

Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 fino al 31 dicembre 2010.

6 ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all’articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell’articolo 35.

6 quater. Decorso il termine di cui al comma 6 ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni.”

Art. 2

Modifica dell’articolo 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: “sentita la competente commissione consiliare” sono aggiunte le parole: “che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere”.

Art. 3

Esenzione dal contributo di bonifica per l’anno 2010 a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010

1. Gli immobili, come individuati al comma 6 bis dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 così come introdotto dalla presente legge, interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per lo scolo delle acque per l’anno 2010.

2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati dagli eventi alluvionali provvedono ad individuare la perimetrazione delle aree dei rispettivi territori interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010 ed a comunicare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le relative risultanze alla Giunta regionale.

Art. 4

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 novembre 2010

Luca Zaia


INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
Art. 2 - Modifica dell’articolo 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
Art. 3 - Esenzione dal contributo di bonifica per l’anno 2010 a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 19 novembre 2010, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maurizio Conte, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 luglio 2010, n. 11/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 80 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 ottobre 2010;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 novembre 2010, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, il legislatore regionale ha provveduto alla composizione di una raccolta organica di tutte le norme relative alla bonifica, attuando un “riassetto” della disciplina inteso, non solo come coordinamento formale, ma anche come “testo unico” dotato di “innovatività” sostanziale; tutto ciò nel rispetto dell'articolato sistema delle fonti, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario vigente e dei princìpi dettati dalla normativa statale, rappresentata ora dal nuovo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Il tema della bonifica, pur rimanendo fortemente radicato all'agricoltura, e quindi alla esclusiva potestà legislativa regionale, vede nel suo interno l'incrociarsi con materie di competenza esclusiva dello Stato, come la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di competenza concorrente tra Stato e Regione, come il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali.

In particolare il comma 2 dell'articolo 37 della sopra citata legge regionale prevede che “Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque”; il successivo comma 3 così specifica “Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi”.

Al fine di dare corretta applicazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale n. 12/2009, i Consorzi di bonifica, in collaborazione con i Soggetti gestori del servizio idrico integrato, stanno procedendo, sulla base delle linee guida contenute nell'allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2010, n. 101, alla definizione delle aree, ricadenti nell'ambito degli attuali perimetri di contribuenza, contraddistinte dalla presenza di immobili serviti da pubblica fognatura.

Si deve rilevare che all'attualità, stante la complessità delle elaborazioni da effettuare sulle informazioni disponibili - provenienti oltretutto da diversi enti - nonché la vastità dei comprensori oggetto di analisi, alcuni Consorzi di bonifica non hanno ancora terminato la perimetrazione delle aree in cui insistono gli immobili serviti da pubblica fognatura, i cui scarichi sversano nel sistema scolante di bonifica.

Per quanto sopra, tali Consorzi di bonifica sono impossibilitati a determinare con precisione l'importo relativo al sopra citato articolo 37 della legge regionale n. 12/2009 e, conseguentemente, risultano privi di una fonte finanziaria in entrata che arriva in taluni casi a coprire oltre il 20 per cento delle entrate correnti, ovvero quelle entrate necessarie al finanziamento delle attività ordinarie consortili di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e difesa idraulica del territorio.

La presente iniziativa legislativa, mira pertanto a dare continuità alla riscossione dei contributi consortili, con il differimento, fino alla conclusione delle operazioni di perimetrazione delle aree contraddistinte dalla presenza di immobili serviti da pubblica fognatura, che devono comunque essere completate non oltre il 31 dicembre 2010, del pagamento dell'onere contributivo da parte dei soggetti gestori del sistema idrico integrato, e la riconferma per l'anno 2010 che detto onere verrà corrisposto dai proprietari degli immobili oggetto di beneficio garantendo così le imprescindibili attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e difesa idraulica presenti nel territorio veneto.

La quarta commissione ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 4 e 12 ottobre 2010 e ha licenziato il testo senza modifiche con parere favorevole a maggioranza. E' stato incaricato della relazione in aula il Presidente della commissione stessa.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41 - Norme transitorie.

  1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l'elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento.

  2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo l'entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data della prima seduta dell'assemblea.

  3. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3 subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei consorzi in essere alla data della loro istituzione.

  4. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3 assicurano l'impiego del personale prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante l'attivazione di riqualificazione professionale.

  5. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, il concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale secondo i parametri della tabella di cui all'allegato D della presente legge.

  6. In sede di prima elezione dell'assemblea dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

6 bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 fino al 31 dicembre 2010.

6 ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all'articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'articolo 35.

6 quater. Decorso il termine di cui al comma 6 ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 36 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 36 - Direttive per la redazione dei piani di classifica.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica, di cui all'articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri:

a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;

b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;

c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;

d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica:

a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei differenti coefficienti udometrici, l'indice attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica comporta una riduzione dell'indice proporzionale agli effetti derivanti da dette opere;

b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.

3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei quantitativi d'acqua distribuiti; nel caso di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua, il contributo è determinato anche in base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d'acqua necessari in via ordinaria.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo

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