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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 84 del 12 novembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 08 novembre 2010

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    L’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Esercizio stabile o temporaneo della professione.

1.    L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a)    idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente;

b)    non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c)    abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui all’articolo 6.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    L’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Albo professionale regionale dei maestri di sci.

1.    L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.

2.    I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.”.

Art. 3

Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “previa presentazione di un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’ULSS del comune di residenza o dimora o domicilio” sono sostituite dalle seguenti: “previo possesso dell’ idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente”.

Art. 4

Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5”  sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è abrogato.

2.    Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui agli articoli 5 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 4 e 9”.

3.    Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della stagione, anche non consecutivi,” sono soppresse.

Art. 6

Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    L’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Maestri di sci di altri stati.

1.    I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

2.    I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

3.    Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività .

4.    Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività, nonché gli estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile valida nel territorio italiano.”.

Art. 7

Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.

Art. 8

Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “dettate dagli articoli 4 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “dettate dagli articoli 5 e 14”.

Art. 9

Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 22 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.

Art. 10

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 5 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 6 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 7 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 8 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 9 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 8 novembre 2010, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Zorzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 luglio 2010, n. 9/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 68 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6°commissione consiliare;

- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 6 ottobre 2010;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2010, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge contiene alcune modifiche alla disciplina della professione dei maestri di sci contenuta nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

Innanzitutto la proposta di modifica dell’articolo 11 della legge regionale risulta necessaria per superare gli addebiti sollevati dalla Commissione europea con lettera di messa in mora complementare nell’ambito della procedura di infrazione 2007/454 e quindi adeguare la disciplina veneta alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla direttiva 2006/100/CE recante l’adeguamento sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Con la novella normativa, pertanto, si ribadisce espressamente che, in conformità alla normativa di recepimento della sopra richiamata direttiva 2005/36/CE (decreto legislativo n. 206/2007), l’autorità competente al riconoscimento della formazione professionale dei maestri di sci di altri stati dell’Unione europea è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport.

Sono state altresì eliminate le definizioni di esercizio stabile e temporaneo in quanto trovano applicazione per gli stati appartenenti all’Unione europea, le disposizioni comunitarie e statali di recepimento; mentre per gli stati non appartenenti all’Unione europea, trova applicazione il principio di reciprocità.

Per il necessario coordinamento normativo si è intervenuto anche su altre parti della legge, benché non espressamente censurate dalla Commissione, come gli articoli 4, 5 e 6 della disciplina in esame, che hanno comportato ulteriori modifiche per adeguare i rinvii normativi interni al testo di legge novellato.

Il presente disegno di legge si compone di n. 9 articoli, oltre alla previsione della dichiarazione di urgenza.

La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 ottobre 2010 ha licenziato all’unanimità, senza modifiche, l’unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Erano rappresentati i gruppi LV-LN Padania, Popolo della libertà, Partito democratico veneto, Italia dei valori, Unione di centro.

1. Note agli articoli

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale.

  1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e il superamento dei relativi esami.
  2. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
a) la disciplina alpina;

b) la disciplina del fondo;

c) la disciplina dello snowboard.

  1. Il maestro di sci deve svolgere la propria attività limitatamente all'abilitazione posseduta.
  2. La Giunta regionale istituisce, almeno ogni due anni, corsi di formazione propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n. 81/1991. I corsi di formazione distinti per le discipline alpina, del fondo, dello snowboard hanno durata minima di novanta giorni e sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.
  3. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica distinta per le discipline alpina, del fondo e dello snowboard, da sostenersi avanti alle sottocommissioni di cui al comma 8 dell'articolo 7, competenti per la disciplina. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dall’espletamento della prova stessa, previo possesso dell’ idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente”.
  4. Per l'ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica deve essere prodotta domanda alla Giunta regionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
a) compimento della maggiore età;

b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

  1. In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, secondo la normativa vigente nel paese d’origine.
  2. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive che superino la prova dimostrativa attitudinale pratica prevista dal comma 5.
  3. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50,00 punti, alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo.
  4. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino, di fondo e di snowboard, esclusivamente per la rispettiva disciplina e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
  5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, delibera:
a) le disposizioni di attuazione dei corsi di formazione;

b) i programmi di massima dei corsi di formazione, in armonia con l’articolo 7 della legge n. 81/1991 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI per le competenze di cui all'articolo 8 della legge n. 81/1991 nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11;

c) i contenuti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e l'ordine di effettuazione delle prove d’esame nelle tre sezioni in cui si articolano: tecnico-pratica, didattico-pratica-teorica e teorico-culturale.

  1. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi di formazione corrispondendo al Collegio regionale dei maestri di sci un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.”.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.

1. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che ne definisce contenuti e modalità di attuazione, su proposta del Collegio regionale e che si avvale per la loro organizzazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della FISI per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l’impiego di istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell’iscrizione all’albo; in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, su domanda dell’interessato e valutati i motivi da questo addotti, il Collegio regionale dei maestri di sci può concedere una proroga di un anno della validità dell’iscrizione all’albo.”.

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Maestri di sci di altre Regioni e Province autonome.

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o di Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l'iscrizione nell’albo professionale della Regione del Veneto.

2. (abrogato)

3. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, previa presentazione da parte del richiedente del certificato di iscrizione nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 9 e alla lett. b) del comma 11 dell’articolo 6.Il consiglio direttivo del Collegio regionale può negare l'iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

4. Coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma sono tenuti a darne comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale del Veneto. Il consiglio direttivo del Collegio provvede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo dei maestri di sci della Regione Veneto.

5. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali, indicando il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo di attività. Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

6. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l'esercizio dell'attività nel Veneto da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome.”.

Nota all’articolo 7

- Il testo dell’art. 16, comma 1 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Sanzioni.

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6, eserciti, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00.”.

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 - Vigilanza.

1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 5 e 14 della presente legge, sono determinate rispettivamente dalla Giunta regionale e dalle Province competenti per territorio che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza.”.

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Disposizioni transitorie.

1. Sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 5, i maestri di sci già iscritti al momento dell’entrata in vigore della presente legge all’albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 16/1992

2. Il diploma di specializzazione per l’insegnamento del surf da neve, conseguito prima dell’entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpina o del fondo, è equipollente a tutti gli effetti all’abilitazione quale maestro di sci della disciplina dello snowboard di cui alla presente legge.

3. Sono riconosciute di diritto come scuole di sci, le scuole di sci già autorizzate, ai sensi dell'articolo 12 della .

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