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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. L’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Esercizio stabile o temporaneo della professione.
1. L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente;
b) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui all’articolo 6.”.
Art. 2
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. L’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 - Albo professionale regionale dei maestri di sci.
1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.
2. I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.”.
Art. 3
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “previa presentazione di un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’ULSS del comune di residenza o dimora o domicilio” sono sostituite dalle seguenti: “previo possesso dell’ idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente”.
Art. 4
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui agli articoli 5 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 4 e 9”.
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della stagione, anche non consecutivi,” sono soppresse.
Art. 6
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. L’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Maestri di sci di altri stati.
1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.
2. I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
3. Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività .
4. Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività, nonché gli estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile valida nel territorio italiano.”.
Art. 7
Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.
Art. 8
Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “dettate dagli articoli 4 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “dettate dagli articoli 5 e 14”.
Art. 9
Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell’articolo 22 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.
Art. 10
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 8 novembre 2010
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 4 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 5 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 6 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 7 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 8 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 9 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 8 novembre 2010, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Zorzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 luglio 2010, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 68 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6°commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 6 ottobre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2010, n. 5.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente disegno di legge contiene alcune modifiche alla disciplina della professione dei maestri di sci contenuta nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.
Innanzitutto la proposta di modifica dell’articolo 11 della legge regionale risulta necessaria per superare gli addebiti sollevati dalla Commissione europea con lettera di messa in mora complementare nell’ambito della procedura di infrazione 2007/454 e quindi adeguare la disciplina veneta alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla direttiva 2006/100/CE recante l’adeguamento sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Con la novella normativa, pertanto, si ribadisce espressamente che, in conformità alla normativa di recepimento della sopra richiamata direttiva 2005/36/CE (decreto legislativo n. 206/2007), l’autorità competente al riconoscimento della formazione professionale dei maestri di sci di altri stati dell’Unione europea è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport.
Sono state altresì eliminate le definizioni di esercizio stabile e temporaneo in quanto trovano applicazione per gli stati appartenenti all’Unione europea, le disposizioni comunitarie e statali di recepimento; mentre per gli stati non appartenenti all’Unione europea, trova applicazione il principio di reciprocità.
Per il necessario coordinamento normativo si è intervenuto anche su altre parti della legge, benché non espressamente censurate dalla Commissione, come gli articoli 4, 5 e 6 della disciplina in esame, che hanno comportato ulteriori modifiche per adeguare i rinvii normativi interni al testo di legge novellato.
Il presente disegno di legge si compone di n. 9 articoli, oltre alla previsione della dichiarazione di urgenza.
La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 ottobre 2010 ha licenziato all’unanimità, senza modifiche, l’unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.
Erano rappresentati i gruppi LV-LN Padania, Popolo della libertà, Partito democratico veneto, Italia dei valori, Unione di centro.
1. Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 16, comma 1 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6, eserciti, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00.”.
Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
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