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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 65 del 10 agosto 2010


LEGGE REGIONALE  n. 21 del 05 agosto 2010

Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.

3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.

Art. 2

Attività e compiti

1. L’attività ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, si esercita con riguardo ai settori regionali sanitario e sociale. Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.

2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di secondo grado, che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.

3. L’attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.

4. L’attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.

5. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.

6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.

7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell’attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.

Art. 3

Assetto organizzativo

1. La responsabilità della struttura ispettiva è affidata ad un dirigente regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” e successive modificazioni; l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, provvede alla determinazione della dotazione organica e all’assegnazione della sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa.

Art. 4

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza

1. Nell’espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l’esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:

a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;

b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;

c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell’attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.

2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all’attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.

3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.

4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.

Art. 5

Regolamento

1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.

Art. 6

Abrogazioni e modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” e l’articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 “Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare”;

b) il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7;

c) il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” le parole “in materia ispettiva o” sono soppresse.

Art. 7

Norma transitoria

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti compatibili il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)”.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” e successive modificazioni, nonché il personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio regionale.

3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la convenzione, già in essere tra la Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale della Guardia di Finanza.

Art. 8

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Art. 2 - Attività e compiti

Art. 3 - Assetto organizzativo

Art. 4 - Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza

Art. 5 - Regolamento

Art. 6 - Abrogazioni e modifica dell’articolo 15 della legge regionale novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”

Art. 7 - Norma transitoria

Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 5 agosto 2010, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoindicati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • progetto di legge n. 26: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Teso relativa a “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”;
    • progetto di legge n. 34: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Pettenò relativa a “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema sociosanitario veneto”;
    • Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
    • La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 luglio 2010;
    • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2010, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a sette anni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale della Regione Veneto”, si rende necessario rivederne l'impostazione collocando la struttura ispettiva presso il Consiglio regionale, organo che , ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale, determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione.

Con la presente proposta di legge si prevede che la struttura ispettiva operi direttamente in collegamento funzionale con la Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, consentendo al Consiglio regionale di poter disporre di uno strumento diretto ed efficace per poter monitorare il servizio sanitario ed esercitare al meglio i propri compiti di programmazione e di verifica della gestione.

La struttura ispettiva, nel testo della proposta di legge, svolge attività di verifica a carattere amministrativo e contabile ed esercita una funzione di vigilanza espressamente qualificata di secondo grado, non sostituendo la normale attività di vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.

L'operato della nuova struttura ispettiva potrà estendersi, oltre alle aziende ULSS e ospedaliere, all'Istituto oncologico veneto e agli enti pubblici afferenti il settore sociale.

In particolare il presente progetto di legge:

  • all'articolo1: istituisce presso il Consiglio regionale del Veneto, una struttura ispettiva cui è affidato il compito di esercitare una continua attività ispettiva e di vigilanza sulle unità locali socio-sanitarie, sulle aziende ospedaliere e sugli enti pubblici operanti nel settore sociale; inoltre introduce un collegamento funzionale tra la struttura ispettiva e la Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale;
  • all'articolo 2: detta la disciplina di tale attività di vigilanza attribuendole carattere amministrativo, contabile e funzionale e definendola di secondo grado e, pertanto, non sostitutiva della normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla normativa vigente alle altre strutture regionali.

Per quanto attiene agli aspetti operativi, è prevista l'attività ispettiva ordinaria e l'attività ispettiva straordinaria.

L'attività ordinaria, in un'ottica di programmazione, è effettuata in conformità al piano annuale di attività, predisposto dalla Commissione consiliare.

L'attività straordinaria riguarda invece fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale;

  • all'articolo 3: sono previste disposizioni di carattere organizzativo inerenti l'affidamento della responsabilità della struttura ispettiva, la determinazione della dotazione organica e l'assegnazione della sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa;
  • all'articolo 4: contiene ulteriori disposizioni organizzative riguardanti la richiesta, da parte della struttura ispettiva, di informazioni e documentazione, l'accesso diretto ai dati del sistema informativo regionale, la collaborazione di personale in servizio presso i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, i rapporti con i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
  • all'articolo 5: si demanda ad un successivo regolamento la disciplina degli ulteriori aspetti di natura organizzativa e funzionale;
  • all'articolo 6: si prevedono le norme da abrogare e la modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23;
  • all'articolo 7: si prevedono disposizioni relative alla disciplina transitoria;
  • all'articolo 8: è prevista la dichiarazione di urgenza.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 7 del 15 luglio 2010, approvandolo, con modifiche, all'unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro, Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra Europea) - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Verifica dei contratti.

  1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

  2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.”.

4. Struttura di riferimento

Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza presso il Consiglio regionale

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