Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 65 del 10 agosto 2010


LEGGE REGIONALE  n. 20 del 05 agosto 2010

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" in materia di riapertura dei termini all'inizio della legislatura e alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

1.    Dopo l’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6 bis

Riapertura dei termini

1.    All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

2.    Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

3.    Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.”.

Art. 2

Norma transitoria

1.    In fase di prima applicazione le ulteriori proposte di candidatura di cui all’articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo 1, della presente legge possono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Modifiche all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”

1.    Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è così sostituito:

“1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 dello Statuto.”.

Art. 4

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

Art. 2 - Norma transitoria

Art. 3 - Modifiche all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”

Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 5 agosto 2010, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 52 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Ruzzante e Corazzari;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 8 luglio 2010;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2010, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i procedimenti per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale in molti casi non si sono conclusi entro la fine della legislatura.

Le candidature attualmente all’esame del Consiglio, pertanto, risultano risalenti anche alcuni anni addietro.

Per consentire un’ampia partecipazione, ed in particolare una partecipazione di soggetti il cui interesse a ricoprire gli incarichi in parola risulti attuale, appare opportuno riaprire i termini, consentendo l’effettuazione di ulteriori proposte di candidature.

Si propone pertanto di modificare la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 in modo tale che sia possibile la presentazione di ulteriori candidature ogni qualvolta al termine della legislatura risultino procedimenti di nomina sui quali il Consiglio non si sia pronunciato.

Si prevede anche una norma transitoria che consenta l’integrazione delle proposte di candidatura anche nella legislatura in corso.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 4 dell’8 luglio 2010 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvando a maggioranza - con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, UDC, IDV, Bortolussi Presidente, Unione Nordest e l’astensione del rappresentante del gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta-PRC.

  1. Note agli articoli

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Nomina dei Segretari, del Segretario della Giunta regionale e del Dirigente del Gabinetto del Presidente.

1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 dello Statuto.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti esclusivamente a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono comprovati dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, in allegato al provvedimento di nomina.

4. L'incarico di dirigente la segreteria della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, a persona in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. L'incarico di dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente è conferito dal Presidente, a persona in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

6. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario della Giunta regionale e il Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente, assumono, se esterni, all'atto del conferimento dell'incarico lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non possono partecipare, durante l'incarico, a concorsi per l'accesso a ruolo regionale.

7. La disciplina normativa dei Segretari generali, dei Segretari regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente, per quanto non espressamente previsto nel conferimento di incarico e nel contratto individuale, è determinato in conformità alle disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale regionale in quanto compatibili con la natura del rapporto.

8. Il conferimento dell'incarico dei Segretari generali, dei Segretari regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto ai sensi del comma 10.

9. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario della Giunta e il Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici ed avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

10. Gli elementi essenziali del contratto individuale relativo ai Segretari generali, ai Segretari regionali, al Segretario della Giunta ed al Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.”.

4.Struttura di riferimento

Articoli 1, 2 Direzione attività istituzionali

Articolo 3 Direzione risorse umane

Torna indietro