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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 21 del 09 marzo 2010


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 04 marzo 2010

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 66, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

1. Alla fine della lettera d), comma 1, articolo 66 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” è inserito il seguente periodo:

“e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un’omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto .”.

Art. 2

Modifica del comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

1. Al comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo le parole: “lettere b), i) e m)” sono sostituite dalle parole “lettere b) e i)”;

b) nel terzo periodo le parole: “lettera d),” sono sostituite dalle parole “lettere d) e m),”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 66, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 2 - Modifica del comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 febbraio 2009, dove ha acquisito il n. 393 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Sernagiotto, Grazia, Gerolimetto, Bond, Piccolo, Zanon, Padrin, Frasson, De Boni e Rizzato;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;

- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 27 luglio 2009;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Ferruccio Zigiotto, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1510.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le aree del Piano per l’edilizia economico popolare (PEEP) dei vari comuni vengono assegnate in proprietà o in diritto di superficie ai cittadini.

Gli assegnatari hanno la facoltà di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà ovvero, se già proprietari, di eliminare i vincoli di inalienabilità previsti per legge, nei termini previsti dall’articolo 31, comma 45 e seguenti della legge n. 488/1998.

La propensione ad usufruire di tali opzioni per i privati è recentemente diminuita in modo rilevante a causa dei prezzi - calcolati sulla base dei citati criteri di legge - giudicati troppo elevati dagli assegnatari, complice anche l’attuale congiuntura economica, determinando un disinteresse che sta privando i Comuni di un’entrata significativa che, com’è noto, è vincolata a finanziare nuove iniziative sul patrimonio PEEP.

Con la presente proposta di legge si propone quindi di “riattivare” questo circuito virtuoso, delegando i Comuni ad introdurre delle agevolazioni sui prezzi di riscatto fissati dalla legge statale, mediante introduzione di uno “sconto sociale” che i Comuni potrebbero fissare in modo autonomo.

Questa soluzione ha trovato anche il favore della Corte dei conti, la quale, interpellata dal Sindaco di Abano Terme in merito alla possibilità per il Comune di introdurre autonomamente una serie di agevolazioni sulle tempistiche e sui prezzi di riscatto delle aree PEEP, ha chiarito, con delibera n. 178/2008/cons. adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto nell’adunanza del 3 dicembre 2008, che “una disciplina regolamentare da parte dei Comuni può legittimamente operare nella misura in cui la legge regionale lo consenta”.

Il progetto di legge propone pertanto di integrare in tal senso la lettera d) del comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione, dopo aver sentito in audizione le associazioni dei comuni, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 66 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 66 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:

a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

c) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l’autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un’omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto.

e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni.”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 65, comma 2,della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 65 - Funzioni della Regione.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ei) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 67; alle funzioni di cui alla lettere d) e m), provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione edilizia abitativa

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