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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.
1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all’articolo 3 bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.”.
Art. 2
Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Esercizio dell’impresa artigiana.
1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su posteggio.
5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. Prima del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono inseriti i seguenti:
“01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
02.La tenuta dell’albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.
03.La tenuta dell’albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 dopo le parole: “e alla sua separata sezione” sono inserite le parole: “di cui all’articolo 11” e le parole: “, ha effetto costitutivo” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, le parole: “anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI” sono sostituite dalle parole: “anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese”.
4. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“3.Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all’albo o alla sua separata sezione hanno titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari” e successive modifiche ed integrazioni.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “da lire due milioni a lire cinque milioni” sono sostituite dalle parole: “da euro 1.000,00 a euro 2.500,00”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 6 - Iscrizione all’albo.
1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente Commissione provinciale per l’artigianato è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione provinciale per l'artigianato, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente Commissione provinciale per l’artigianato, equivale alla comunicazione di cui al comma 1.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all’albo.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d).”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.
1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provinciale per l’artigianato, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. In caso di esito negativo la Commissione provinciale per l’artigianato provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. L’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell’artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27”, è così sostituito:
“Art. 9 - Cancellazione dall’albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La Commissione ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.
3. La Commissione, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4.”.
Art. 8
Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato.
Art. 9
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 11 - Consorzi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla Commissione provinciale per l’artigianato le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.”.
Art. 10
Abrogazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente “Disciplina dell’artigianato”” e modificato dall’articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”, è abrogato.
Art. 11
Abrogazione dell’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, è abrogato.
Art. 12
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. L’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 13 - Obblighi di comunicazione.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato comunicano alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’albo entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento.”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, le parole “tribunale competente per territorio” sono sostituite dalle parole “giudice ordinario competente per territorio”.
Art. 14
Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. Al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “Organi di autogoverno dell’artigianato” sono sostituite dalle parole: “Funzionamento delle commissioni per l’artigianato”.
Art. 15
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato””, è così sostituito:
“1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;
b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;
c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“2.I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“3.La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“4.La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.”.
5. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, le parole: “per cinque riunioni consecutive” sono sostituite dalle parole: “per tre riunioni consecutive non giustificate”.
6. Al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, le parole: “su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1” sono soppresse.
Art. 16
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. Al punto 1) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “anche mediante periodiche revisioni d’ufficio” sono soppresse.
2. Dopo il punto 2) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all’albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;”.
3. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati.
4. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato.
Art. 17
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, è così sostituito:
“2.L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“3.La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle parole: “sei mesi”.
Art. 19
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“2.La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.
3. Il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.
4. Il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“6.Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, dopo le parole: “Commissioni provinciali per l’artigianato” sono aggiunte le parole: “e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza”.
6. Il comma 8 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“8.La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.”.
7. Il comma 10 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“10. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate.”.
Art. 20
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati.
2. Il punto 5) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“5)formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l’artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato.”.
Art. 21
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. L’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“Art. 22 - Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianato.
1. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato, estranei all’amministrazione regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ”Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza, è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.”.
Art. 22
Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
1. Dopo il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“Titolo III bis
Agenzie per le imprese artigiane
Art. 32 bis
Disciplina.
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale la Regione riconosce le agenzie per le imprese artigiane.
2. Le agenzie svolgono attività di informazione, orientamento ed assistenza a favore di coloro che vogliono avviare un’impresa artigiana attestando la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.”.
Art. 23
Abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. L’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, e conseguentemente il Titolo IV sono abrogati.
Art. 24
Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 6
1. Dopo il Titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“Titolo IV bis
Eccellenza artigiana
Art. 33 bis
1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all’innovazione.
2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento del dirigente regionale della struttura competente in materia di artigianato ed è annotato nell’albo provinciale delle imprese artigiane.”.
Art. 25
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificati dall’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, sono abrogati.
Art. 26
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
1. L’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”, è così sostituito:
“Art. 35 - Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0054 “Azioni a sostegno dell’associazionismo artigiano” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all’articolo 18.
3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, il fabbisogno per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali medesimi.”.
Art. 27
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:
“a)gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: “È delegata” sono sostituite dalle parole: “È attribuita”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, dopo le parole: “commissioni provinciali per l’artigianato” sono aggiunte le parole: “sino all’accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane”.
Art. 28
Norme transitorie e finali
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato e la Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dal computo dei due mandati previsti dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 15 della presente legge, è comunque escluso il mandato in essere all’entrata in vigore della presente legge.
4. Le nuove Commissioni provinciali per l’artigianato, costituite in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, cessano di operare al momento dell’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di accreditamento di cui al comma 5. Dalla medesima data i compiti e le funzioni attribuiti dalla presente legge alle Commissioni provinciali per l’artigianato sono attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione delle funzioni istruttorie di accertamento dei requisiti di impresa artigiana previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificati dalla presente legge, che sono attribuite alle Agenzie per le imprese artigiane in conformità a quanto previsto dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare l’accreditamento, la vigilanza e l’esercizio delle attività delle agenzie per le imprese artigiane previste dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come introdotto dall’articolo 22 della presente legge.
6. Per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 33 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come introdotto dall’articolo 24 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni artigiane più rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le lavorazioni artigiane nel cui ambito operano le imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 4 marzo 2010
Galan
INDICE Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 8 - Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 11 - Abrogazione dell’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 12 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 13 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 14 - Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 15 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 16 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 17 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 18 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 19 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 20 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 21 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 22 - Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 23 - Abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 24 - Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Art. 25 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 26 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” Art. 28 - Norme transitorie e finali
Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 15
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vendemiano Sartor, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 agosto 2009, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 agosto 2009, dove ha acquisito il n. 426 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3°commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1505.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’artigianato riveste un ruolo di rilievo nell’economia del Veneto sia in relazione al numero di imprese che a quello degli occupati. Basti pensare che si contano oltre 147.000 imprese artigiane, pari al 28,8 per cento delle imprese venete, con un numero di addetti superiore a 409.000 unità, equivalente al 20 per cento della popolazione attiva nel Veneto. La rilevanza economica dell’artigianato non è soltanto dal punto di vista numerico, ma anche in relazione alle competenze nell’ambito delle produzioni che specializzano il Veneto, come il mobile, l’oreficeria, le calzature, il vetro, l’alimentare, la meccanica ed altro.
Il disegno di legge parte dalla considerazione che una riduzione degli adempimenti a carico delle imprese ne consente un aumento della produttività. Si ricorda, infatti, che un sistema “a burocrazia zero” può consentire alle microimprese di aumentare la produttività del 5,8 per cento e di recuperare il 53,7 per cento del gap di produttività che oggi scontano rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna.
Il disegno di legge tiene inoltre conto sia dell’obiettivo generale di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico delle imprese entro il 2012 fissato dal Piano d’azione europeo, che degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
La direttiva impone, infatti, agli Stati membri: l’esame delle procedure e delle formalità relative all’accesso ad una attività di servizi, intesa come qualsiasi attività economica non salariata fornita normalmente dietro retribuzione, ed al suo esercizio; la semplificazione delle procedure qualora non risultino sufficientemente semplici; l’istituzione di punti di contatto, di natura pubblica o privata, denominati sportelli unici; l’adozione di misure volte a rendere effettivo il diritto all’informazione; l’utilizzo di procedure per l’espletamento in via telematica delle formalità per l’accesso ad un’attività di servizio.
Com’è noto, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, ed in particolare dell’articolo 117, la materia dell’artigianato risulta demandata alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Prima della modifica costituzionale l’artigianato era materia di legislazione concorrente; lo Stato dettava - con c.d. leggi quadro - i principi fondamentali della materia e le Regioni disciplinavano il dettaglio. In tale contesto si inseriva la legge 8 luglio 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigianato” la quale da un lato definiva il concetto di impresa artigiana e le modalità di iscrizione all’albo, dall’altro rinviava alla legge regionale la disciplina, sia dell’organizzazione e del funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, che della tenuta dell’albo delle imprese artigiane.
Con la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 l’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono state delegate alle Camere di commercio territorialmente competenti. Alle stesse sono state, inoltre, delegate le funzioni connesse alla tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane e di vigilanza.
Il nuovo quadro costituzionale, fondato sul principio di sussidiarietà, unitamente ad esigenze di semplificazione, impone di ripensare al ruolo ed alle funzioni assegnate alle Camere di commercio nell’ambito delle procedure di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, con la conseguente attribuzione a tali enti delle funzioni amministrative di tenuta dell’albo.
Le linee di indirizzo su cui poggia il presente disegno di legge di novellazione della legge regionale n. 67/1987 sono essenzialmente:
- semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all’albo delle imprese artigiane: occorre considerare che il programma di semplificazione e conseguente riduzione degli oneri per le imprese, ha un ruolo prioritario tra le politiche europee, sia per il contributo che può dare nella attuale situazione economica a sostegno della competitività, del lavoro e della crescita, sia per le importanti sinergie che è in grado di realizzare con altri programmi europei, come lo Small Bussines Act.
Alla luce di tale considerazione il disegno di legge semplifica l’iter burocratico per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana; l’iscrizione non ha più la veste di una domanda, ma diventa una comunicazione, o meglio una dichiarazione di inizio attività, con la quale le imprese possono, all’atto della presentazione, iniziare l’attività. La qualifica di impresa artigiana viene acquisita fin dalla presentazione della comunicazione di inizio attività senza dover attendere, come prevede l’iter attualmente vigente, la preventiva delibera della Commissione provinciale per l’artigianato.
In particolare, ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane vengono utilizzate le stesse procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle imprese prevista dall’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40. In tal modo con un unico adempimento l’interessato potrà presentare dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e domanda di iscrizione al Registro imprese, all’INPS, all’INAIL e all’albo imprese artigiane. Anticipando alcuni degli effetti previsti dalla direttiva 123/2006/CE, sono stati così introdotti i principi per rendere effettiva, nel settore dell’artigianato, la tutela dell’iniziativa economica sin dalla presentazione della comunicazione di inizio attività;
- istituzione delle Agenzie per le imprese artigiane: l’articolo 38 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 40 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che soggetti privati accreditati (c.d. Agenzie per le imprese) possano attestare i requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio di impresa. Tali soggetti, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività stessa. Il disegno di legge fa proprio tale istituto ed attribuisce alle costituende Agenzie per le imprese artigiane il compito di accertare ed attestare il possesso dei requisiti di artigianalità dell’impresa, in luogo delle attuali Commissioni provinciali per l’artigianato.
In tal modo, rivolgendosi all’Agenzia, l’interessato potrà ottenere una dichiarazione di conformità che gli permetterà l’immediata iscrizione all’albo delle imprese artigiane oltre che l’immediato avvio della propria attività di impresa. La qualcosa in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva 123/2006/CE secondo cui, al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, è necessario che gli Stati membri facciano in modo che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità, il c.d. sportello unico. Sportelli unici che possono essere costituiti anche da organizzazioni o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione (consideranda n. 48).
È opportuno ricordare che il modello di semplificazione che la Regione del Veneto vuole adottare è stato espressamente citato come esempio nel “Programma nazionale di riforma 2008-2010” approvato dal Consiglio dei ministri il 6 novembre 2008 in attuazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione;
- rafforzamento delle forme di controllo successivo: dapprima da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato e, successivamente, una volta accreditate le Agenzie per le imprese, da parte stessa Regione sull’operato delle Agenzie;
- semplificazione delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato tramite una drastica riduzione della loro composizione numerica. In particolare, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, punto 6) della direttiva 123/2006/CE che vieta il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, è previsto che i componenti delle Commissioni siano esclusivamente figure professionali di elevata competenza tecnica in merito alle materie su cui le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi. Le Commissioni provinciali per l’artigianato, nella nuova composizione, continueranno ad operare soltanto sino all’attivazione delle Agenzie per le imprese artigiane, mentre la Commissione regionale continuerà ad esercitare il ruolo di organo di tutela del settore artigiano, cui sono assegnate prevalentemente funzioni decisorie in materia di contenzioso amministrativo;
- valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità tramite l’introduzione del percorso dell’Eccellenza.
Il disegno di legge si compone di 28 articoli per la maggior parte di novellazione della legge regionale n. 67/1987.
Gli articoli 1, 2 e 3 aggiornano, sulla base della vigente normativa nazionale, il concetto di impresa artigiana. L’articolo 3, inoltre, attribuisce alle Camere di commercio le competenze in materia di tenuta dell’albo delle imprese artigiane mentre permangono in capo alla Regione le funzioni di coordinamento.
Gli articoli da 4 a 11 innovano radicalmente la procedura di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, sostituendo al procedimento su domanda dell’interessato la comunicazione che attesta il possesso dei requisiti di artigianalità; comunicazione che viene coordinata con la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7/2007.
L’articolo 12 disciplina gli obblighi di comunicazione delle variazioni e delle cancellazioni dall’albo delle imprese artigiane.
L’articolo 13 chiarisce che le decisioni della Commissione regionale per l’artigianato possono essere impugnate avanti il giudice ordinario competente per territorio.
Gli articoli da 14 a 21 disciplinano la composizione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato alla luce sia della direttiva 123/2006/CE, che del nuovo procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane.
L’articolo 22 introduce il nuovo istituto delle Agenzie per le imprese artigiane con il compito di certificare il possesso dei requisiti di artigianalità in luogo delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
L’articolo 23 abroga il Titolo IV della legge regionale n. 67/1987.
L’articolo 24 istituisce la denominazione di “Eccellenza artigiana” demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento.
L’articolo 25 contiene l’indicazione di disposizioni abrogate.
L’articolo 26 detta la norma finanziaria.
L’articolo 27 contiene disposizioni di coordinamento con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
L’articolo 28 contiene le norme transitorie ed, in particolare, prevede la soppressione delle Commissioni provinciali per l’artigianato al momento dell’adozione del provvedimento di accreditamento delle Agenzie per le imprese artigiane che ne assorbono le funzioni.
La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 09 dicembre 2009 ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al testo così come modificato.
Hanno votato i rappresentanti dei gruppi, Forza Italia-Popolo della Libertà (Fontanella con delega Frasson-Gruppo U.D.C, e Bertipaglia) Lega Nord-Liga Veneta Padania (Zamboni e Meggiolaro) L’Ulivo – Partito Democratico Veneto (Tiozzo e Causin) e Misto (Cancian).
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Tutela dell'artigianato.
01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
03.La tenuta dell’albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.
1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione di cui all’articolo 11 istituiti in ogni provincia e tenuti dalla Commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.
2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane,anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, purchè in numero non superiore a un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.
3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all’albo o alla sua separata sezione hanno titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari” e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.”.
Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Ricorsi.
1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.
2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al giudice ordinario competente per territorio.
2 bis.Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi.Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato.
3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.
4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.”.
Nota all’articolo 14
- Il Titolo II della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Titolo II
Funzionamento delle commissioniper l’artigianato”
Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati.
3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti..
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive non giustificate. In quest’ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere ridesignato.
7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti.”.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 - Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:
1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;
2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;
2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all’albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;
3) (abrogato)
4) (abrogato)
5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
2. (abrogato)
Nota all’articolo 17
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.
2. L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.”.
Nota all’articolo 18
- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 19 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.
2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.
3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l’artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i sei mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita.
Nota all’articolo 19
- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato.
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.
3. (abrogato)
4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
5. (abrogato)
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.
7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni provinciali per l’artigianato e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10.I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate.”.
Nota all’articolo 20
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.
1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:
1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;
2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;
5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l’artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;
6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.
2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la Commissione regionale per lo artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.
2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato.”.
Nota all’articolo 25
- Il testo dell’art. 34 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie.
1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 , è abrogata.
Note all’articolo 27
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 23 - Funzioni dei Comuni.
1. Sono di competenza dei comuni:
a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;
d) la predisposizione dei programmi per l’artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.
2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano” e successive modificazioni relativi all’acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all’acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.
3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modifiche e integrazioni.”.
- Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 24 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. È attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:
a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;
b) organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato sino all’accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane;
c) funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
4. Struttura di riferimento
Direzione artigianato
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