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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 21 del 09 marzo 2010


LEGGE REGIONALE  n. 14 del 04 marzo 2010

Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di finanziamento dei gruppi consiliari

Art. 1

Modifica dell’articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche

1. Il comma 2 dell’articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche è così sostituito:

“2.Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate mensili.”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche

1. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche è così sostituito:

“Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.”.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche in tema di trattamento indennitario dei consiglieri

Art. 3

Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell’articolo 7 le parole “dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4” sono sostituite dalle parole “disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza”.

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

“2.L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.”.

Art. 4

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche è aggiunto il comma 6 bis:

“6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.”.

Art. 5

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche è aggiunto il seguente secondo comma bis:

“L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo il diritto a beneficiarne.”.

Art. 6

Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, le parole “l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale” sono sostituite da “Il dirigente della struttura regionale competente”.

Art. 7

Abrogazioni e norma transitoria

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 20 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9;

b) il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4;

c) l’articolo 45 comma 5 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

2. In attesa delle disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall’articolo 3 comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan


INDICE

Capo I - Modifiche Delle Leggi Regionali 10 Giugno 1991, n. 12 E Successive Modifiche, 27 Novembre 1984, n. 56 In Materia Di Finanziamento Dei Gruppi Consiliari

Art. 1 - Modifica Dell’articolo 181 Della Legge Regionale 10 Giugno 1991, n. 12 E Successive Modifiche

Art. 2 - Modifica Dell’articolo 3 Della Legge Regionale 27 Novembre 1984, n. 56 E Successive Modifiche

Capo II - Modifiche Della Legge Regionale 10 Marzo 1973, n. 9 E Successive Modifiche In Tema Di Trattamento Indennitario Dei Consiglieri

Art. 3 - Modifiche Dell’articolo 7 Della Legge Regionale 10 Marzo 1973, n. 9 E Successive Modifiche

Art. 4 - Modifica Dell’articolo 10 Della Legge Regionale 10 Marzo 1973, n. 9 E Successive Modifiche

Art. 5 - Modifica Dell’articolo 18 Della Legge Regionale 10 Marzo 1973, n. 9 E Successive Modifiche

Art. 6 - Modifica Dell’articolo 19 Bis Della Legge Regionale 10 Marzo 1973, n. 9 E Successive Modifiche

Art. 7 - Abrogazioni E Norma Transitoria


Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2009, dove ha acquisito il n. 448 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Tesserin, Marchese, Frigo e Teso;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 1 febbraio 2010;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Frigo, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1503.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge mira a modificare alcune leggi regionali che in particolare disciplinano il finanziamento dei gruppi e il trattamento economico dei consiglieri trasferendo la competenza ad emanare i relativi atti dall’organo politico, qual è l’Ufficio di Presidenza, al dirigente della struttura regionale competente.

Tale scelta si colloca nell’ambito di una riforma, iniziata agli inizi degli anni novanta, dapprima con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e proseguita con la Riforma Bassanini, finalizzata a rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente ed efficace, ma anche più trasparente.

L’effetto di tale riforma è stato una graduale riduzione, sin quasi all’eliminazione, di ogni competenza gestionale in capo all’organo politico, nel presupposto che le decisioni su casi concreti, laddove manchi qualsiasi discrezionalità. debbano essere prese dagli organi tecnici quali i dirigenti.

In tal senso attraverso uno studio, compiuto dalle strutture del Consiglio regionale, sulle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza degli ultimi due anni sono stati individuati alcuni procedimenti amministrativi puramente gestionali che possono essere trasferiti o delegati alla competenza dei dirigenti.

Alcuni dei quali trovano, nella disposizione normativa, disciplinata la competenza in capo all’Ufficio di Presidenza.

Si tratta pertanto di intervenire su alcune norme regionali per spostare, per le motivazioni sopra esposte la competenza dall’Ufficio di Presidenza alla dirigenza in modo da garantire una semplificazione dell’intero procedimento che così rimane esclusivamente a carico del dirigente.

In particolare si è suddiviso il progetto di legge in due titoli.

Il primo riguarda modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1990, n. 12 e 27 novembre 1984, n. 56 aventi per oggetto il finanziamento dei gruppi consiliari.

Negli articoli 1 e 2 che riguardano rispettivamente il finanziamento sostitutivo ai gruppi e il contributo finanziario si è infatti ravvisata l’assenza di qualsiasi discrezionalità da parte dell’organo competente chiamato nel primo caso a determinare un emolumento che è già predeterminato dalla norma, così come nell’altro in cui l’aggiornamento del contributo è parametrato all’indice ISTAT.

Pertanto essendo in entrambi casi attività di pura gestione amministrativa la competenza può essere trasferita al dirigente della struttura consiliare competente.

Analogamente nel titolo secondo articoli 3, 4 e 5 si vuole intervenire sul procedimento relativo all’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione dell’assegno vitalizio, dell’assegno di reversibilità, dell’assegno di fine mandato ritenendo che essendo degli atti puramente contabili che, si fondano su requisiti di legge, rappresentano anch’essi degli atti di pura gestione la cui competenza non può che appartenere al dirigente della struttura consiliare competente.

All’articolo 6 si coglie l’occasione di abrogare il regolamento regionale n. 4/1973 ormai in molte parti abrogato, rinviando per tutti quei contenuti attuativi alle disposizioni che l’Ufficio di Presidenza emanerà ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.

Con tali modifiche si contribuirà a semplificare questa parte dell’attività amministrativa del Consiglio regionale determinando una certa snellezza in tutti questi procedimenti che soprattutto nella fase di inizio della prossima legislatura richiedono tempi certi e rapidi nello stesso tempo.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 1° febbraio 2010, ha approvato all’unanimità la presente proposta di legge con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-PDL, LV-LN-P, AN-PDL, PNE, Nuovo PSI, L’Ulivo-PDV, Comunisti Italiani, Misto, Rifondazione comunista, IDV.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 181 della legge regionale n. 12/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 181 - Norme particolari sul personale assegnato ai Gruppi consiliari.

  1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 178 o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia, pari al costo globale previsto per il personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali determinate in base a quanto contemplato dall'articolo 178.

  2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate mensili.

  3. E' vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei Gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - (Spese di funzionamento e aggiornamento)

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:

a) da una quota di lire 3.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;

b) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei consiglieri dall’ottavo al quindicesimo;

c) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo.

Al gruppo consiliare misto il contributo di cui al comma primo è assegnato in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente al gruppo di importo pari a quello di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.

Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.

Se, nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.

Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo.

Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:

a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;

b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.”.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7

  1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza.

  2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.

  3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

  4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.”.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10

1. L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell’indennità consiliare lorda.

2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare.

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

5. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

6. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

7. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.”.

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18

L’assegno di reversibilità è commisurato all’assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

a) al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento;

b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto , l’80 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con due figli aventi diritto, l’85 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;

c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l’80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;

d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all’unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all’assegno, la misura dell’assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo il diritto a beneficiarne.”.

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’art. 19 bis della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 bis

1. Il dirigente della struttura regionale competente, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione amministrazione, bilancioe servizi del Consiglio regionale

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