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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 15 del 19 febbraio 2010


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 16 febbraio 2010

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1.    Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2010, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.254.644.449,37 in termini di competenza e in euro 25.548.595.702,94 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2.    Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2010.

3.    É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2010 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.

4.    É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2010 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1.    É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2010, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 3

1.    L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2010 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Articolo 4

1.    É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2010 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2009, per l'ammontare di euro 100.000.000,00.

2.    Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l’elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato.

Articolo 5

1.    Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l’anno 2010 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.848.444.841,82 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

a)    per euro 596.000.000,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;

b)    per euro 1.252.444.841,82 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2010 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

2.    La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3.    Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4.    In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5.    L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 116.226.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2011 e 2012 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 (upb U0199).

Articolo 6

1.    Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2010, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2.    Sul fronte dei limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2010, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.

Articolo 7

1.    La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del DL 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell’anno 2009, viene assicurata con le risorse previste nell’upb U0189 “Fondo di riserva di cassa” del bilancio di previsione 2010. Tale disponibilità deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.

Articolo 8

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli n. 100036/E e n. 100092/U).

Articolo 9

1.    A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2010-2012 nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 10

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2010

Galan


INDICE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10


(seguono allegati)

Bilancio Pluriennale_222384.pdf
Bilancio allegati_222384.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione27 ottobre 2009, n. 24/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 novembre 2009, dove ha acquisito il n. 443 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2009;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere, Amedeo Gerolimetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 febbraio 2010, n. 1341.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, pubblicata nella stesso Bollettino, ndr).

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1:

- Il testo dell’art. 42 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 42 - Impegni di spesa.

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:

a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;

d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall’approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza dell’esercizio in corso;

b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.”.

Nota all’articolo 2:

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all’entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:

a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;

b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;

c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.”.

Nota all’articolo 5:

- Il testo dell’art. 14, comma 1 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale.

1. Nel bilancio di previsione annuale:

a) il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;

b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.”.

Nota all’articolo 6:

- Il testo dell’art.22, comma 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. 2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;

e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.”.

Nota all’articolo 9:

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 3 - Bilancio pluriennale.

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

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