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Bur n. 15 del 19 febbraio 2010


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 16 febbraio 2010

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1.    Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.848.444.841,82 per l’esercizio 2010, in euro 168.526.000.00 per l’esercizio 2011 ed in euro 115.914.000,00 per l’esercizio 2012.

Art. 2

Rifinanziamenti e fondi speciali

1.    Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2.    Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2010, sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

3.    Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.

Art. 3

Piano straordinario opere di interesse locale

1.    Al fine di incentivare con misure tempestive una ripresa dell’economia veneta, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010 a favore dei comuni che, ai sensi della vigente legislazione in materia, realizzano lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 euro.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.

Art. 4

Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”

1.    La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”, di seguito denominata Fondazione, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, per la promozione e gestione del sito UNESCO Dolomiti iscritto nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Umanità dal World Heritage Committee UNESCO a Siviglia il 26 luglio 2009.

2.    La partecipazione alla Fondazione, senza fini di lucro, è subordinata alla condizione che la Regione sia socio fondatore unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine e che tra gli scopi vi siano:

a)    lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti da parte dei soci fondatori, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di un piano di gestione e l’istituzione di tavoli tematici con gli enti locali, gli enti parco, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e private interessate, nonché con la collaborazione delle istituzioni internazionali e comunitarie;

b)    la promozione e l’organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a diffondere la conoscenza del Bene UNESCO e la cultura della tutela del territorio, in relazione anche allo sviluppo delle popolazioni locali.

3.    La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 2, autorizza il Presidente a sottoscriverne l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

4.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali; provvede inoltre a definire la struttura di riferimento per l’espletamento dei compiti istituzionali legati alla partecipazione alla Fondazione e presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta dalla Fondazione.

5.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 120.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 e agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 5

Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”

1.    Al fine di consentire il completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”, di cui all’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, Veneto Acque SPA è autorizzata a contrarre un mutuo fino ad euro 90.000.000,00, per una durata non superiore a 30 anni.

2.    A favore della società Veneto Acque SPA la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare idonee forme di garanzia a copertura del rimborso del capitale e degli oneri afferenti il mutuo medesimo, disciplinando condizioni e modalità con l’istituto o gli istituti finanziatori; inoltre, con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua idonee forme di monitoraggio del progetto, incaricando la struttura competente a provvedere alle opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo.

3.    Agli eventuali oneri derivanti dal rilascio delle garanzie regionali di cui al comma 2 si fa fronte, per tutta la durata della garanzia, con le risorse allocate nell’upb U0196 “Oneri per garanzie fidejussorie” del bilancio regionale.

Art. 6

Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1.    Per agevolare le Province nell’esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a costituire e gestire un archivio storico centrale informatico degli strumenti urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze e delle conoscenze.

2.    Successivamente all’acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle Province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ai fini dell’attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004.

3.    L’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio" è così modificato:

a)    al comma 1 le parole “novanta giorni” sono sostituite con “sessanta giorni”;

b)    al comma 5, le parole “trenta giorni” sono sostituite con “quindici giorni”;

c)    al comma 8, le parole “quindici giorni” sono sostituite con “dieci giorni”.

4.    L’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” è così modificato:

a)    al comma 1 le parole “dieci anni” sono sostituite con “due anni”;

b)    al comma 2 le parole “diciotto mesi” sono sostituite con “dodici mesi”.

5.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 7

Modifica dell’articolo 19 “Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei” della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”

1.    La rubrica dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 è così sostituita:

“Art. 19 - Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.”.

2.    Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, è così sostituito:

“1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per il riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.”.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 8

Contributo straordinario agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in quanto fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA (SVEC), devono adempiere all’obbligazione di garanzia per l’estinzione del debito residuo.

2.    Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti locali che sono direttamente obbligati nei confronti della SVEC per essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con quest’ultima.

3.    Sono esclusi dai contributi di cui ai commi 1 e 2 gli enti locali che hanno ricevuto i contributi regionali ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

4.    La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

5.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.

Art. 9

Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione

1.    La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata all’acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da società necessarie e strumentali all’attività istituzionale della Regione.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2010.

Art. 10

Contributo straordinario a favore della Società Terme di Recoaro SPA

1.    La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario alla Società Terme di Recoaro SPA finalizzato a garantire l’operatività della stessa nell’ambito del compendio termale di Recoaro Terme.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0064 “Spese per il funzionamento delle società partecipate” del bilancio di previsione 2010.

Art. 11

Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

1.    Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti di importo pari o inferiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, dovuti alla Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

2.    Non si procede parimenti al rimborso per l’importo di cui al comma 1, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge.

3.    Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.

Art. 12

Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale

1.    Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura organizzativa, la Giunta regionale, ferma restando la consistenza attuale delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è autorizzata ad integrare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) di euro 2.446.900,00.

2.    A partire dall’esercizio 2010, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono stabilite in euro 15.367.296,00 per le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) ed in euro 4.210.525,00 per le risorse di natura variabile di cui all’articolo 31, comma 3, del medesimo contratto, ivi comprese le risorse di cui all’articolo 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009).

3.    È fatta salva la rimodulazione delle suddette risorse in corrispondenza di processi di trasferimento o esternalizzazione di funzioni o in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 13

Azioni a favore delle scuole d’infanzia paritarie del Veneto

1.    Il finanziamento a favore delle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto viene incrementato di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 14

Interventi di miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici prospicienti spazi ed aree pubbliche

1.    In considerazione dell’ampio e inestimabile patrimonio storico, architettonico e ambientale presente nel Veneto, ed in particolare nei centri urbani, e allo scopo di migliorare la qualità urbana, il decoro degli edifici, la conservazione e la fruizione anche turistica dei beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di prevedere l’applicazione di sistemi protettivi rimovibili senza solventi per facilitare l’opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags.

2.    Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze, per un’altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico.

3.    La Giunta regionale, sulla base di apposita indagine tecnica, approva entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall’obbligo e regime sanzionatorio.

4.    Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2010.

Art. 15

Valorizzazione dei “Casoni della Laguna di Caorle”

1.    La Regione del Veneto riconosce i Casoni della Laguna di Caorle quali manufatti di interesse regionale facenti parte del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del Veneto.

2.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Caorle un contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione del censimento delle fonti storiche, bibliografiche, iconografiche e cartografiche relative ai Casoni della Laguna di Caorle.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi e ricerche e indagini sul territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 16

Norme in materia di autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

1.    Ai fini dell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all’articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2.    Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2010.

Art. 17

Contributo alla Provincia di Padova per l’ampliamento dell’Archivio di Stato

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Padova un contributo di euro 400.000,00 per l’ampliamento dell’Archivio di Stato.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.

Art. 18

Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

1.    In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in particolare degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), sono istituiti i seguenti registri di patologia e di mortalità:

a)    Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;

b)    Registro regionale delle nascite;

c)    Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare;

d)    Registro regionale delle malattie rare;

e)    Registro dei tumori del Veneto;

f)     Registro regionale dialisi e trapianti;

g)    Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;

h)    Registro regionale di mortalità.

2.    I registri di patologia e di mortalità di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate al comma 1, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3.    Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4.    Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010.

Art. 19

Anticipazione finanziaria a favore dell’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova

1.    Ai fini del superamento della grave situazione di crisi economica che incide sulla tutela e qualità delle risorse umane e di quelle strutturali e per la realizzazione dei programmi pluriennali di attività, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova una anticipazione finanziaria di euro 1.500.000,00, che verrà restituita in virtù dei miglioramenti dell’equilibrio economico-patrimoniale e degli introiti derivanti da un miglioramento nella gestione dei cespiti immobiliari.

2.    Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalla restituzione di cui al comma 1 vengono introitate nell’upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1.    Dopo l’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 18 bis - Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali.

1.    Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.”.

2.    Dopo il comma 7 quinquies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all’articolo 18 bis.”.

3.    Al fine di incentivare i comuni a verificare il livello e la qualità delle opere di urbanizzazione presenti sul territorio, la Giunta regionale è autorizzare ad erogare un contributo straordinario.

4.    La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione del contributo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 21

Contributo straordinario all’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del dolore

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 100.000,00 a favore dell’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del dolore.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010.

Art. 22

Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea

1.    La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ed a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, tra la Regione del Veneto, il Comune di Cerea ed altri sogetti pubblici e privati, di una Fondazione di diritto privato, con le finalità di gestione del bacino culturale, ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea, perseguendo i seguenti obiettivi principali:

a)    attività di progettazione per il restauro, il recupero e la migliore fruzione di opere destinate ad attività culturali, ambientali e di interesse sociale, disponibili ad un territorio molto vasto e non delimitato da confini geografici;

b)    programmazione, monitoraggio e continua evoluzione di interventi nei beni e nelle attività culturali, ambientali e sociali;

c)    attività di progettazione e proposte costanti di interventi nel settore dello spettacolo;

d)    aumento della qualità dell’offerta culturale, ambientale e sociale;

e)    sviluppo imprenditoriale e del talento locale;

f)     miglioramento della gestione degli ambiti di difficoltà sociale;

g)    attività finalizzate all’attrazione delle imprese disponibili agli investimenti ad una linea preferenziale nel coivolgimento delle varie realtà della comunità.

2.    La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della Fondazione, di un rappresentante nominato dalla Giunta regionale.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 23

Azioni regionali per la valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato West Star nel Comune di Affi (VR)

1.    La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero della difesa al fine di predisporre un progetto di valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato West Star nel Comune di Affi (VR).

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0168 “Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 24

Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque e attraversamento di beni del demanio idrico

1.    I canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque superficiali destinate ad essere utilizzate per attività di acquacoltura, già aumentati ai sensi dell’articolo 39 della legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, sono diminuiti di pari importo.

2.    Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina dalla viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.

4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione,sono esentate dal relativo canone di concessione.”.

3.    Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 (upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”) si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento dell’upb di uscita U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 25

Contributo straordinario al Comune di Comelico Superiore (BL) per interventi di ristrutturazione delle Terme di Valgrande

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore (BL) un contributo straordinario di euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, per interventi di sistemazione esterna delle Terme di Valgrande.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2010.

Art. 26

Disposizioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorici del 2009

1.    Per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.” in ordine agli eccezionali eventi meteorici critici che hanno colpito il territorio del Veneto nel 2009, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo complessivo di euro 1.900.000,00.

2.    Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché per la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nelle misure, con le procedure e modalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”. Il contributo è altresì erogato per i danni ad infrastrutture ed edifici pubblici. Per i danni ai beni mobili non registrati la Giunta regionale provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfettaria.

3.    Ad integrazione delle risorse finanziarie recate dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”, allo scopo di consentire il ripristino delle strutture agricole non ammissibili all’assicurazione agevolata nei territori delle province di Treviso e di Vicenza colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del 6 giugno 2009, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 27

Esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria gestita da Veneto Strade SPA

1.    A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” sono esentati dal pagamento dei canoni annui di concessione.

Art. 28

Contributo a sostegno della ricerca e della cura della paralisi cerebrale infantile e studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI)

1.    La Giunta regionale è autorizzata a sostenere, tramite la concessione di un contributo annuale all’Azienda ospedaliera di Padova, attività di ricerca e cura della paralisi cerebrale infantile, anche attraverso lo studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 29

Anticipazione finanziaria a favore di Veneto Acque SPA

1.    La Regione del Veneto anticipa alla società Veneto Acque S.p.A. la somma di euro 3.500.000,00 in corrispondenza dei crediti non riscossi nei confronti di Veritas SPA a tutto l'anno 2010 ed in ragione della garanzia di cui all’articolo 20 della Convenzione sottoscritta in data 12 settembre 1990 fra la Regione stessa e Veneto Acque SPA. L’importo viene restituito da Veneto Acque SPA alla Regione una volta incassato (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti”).

2.    La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la modalità di restituzione della somma anticipata a Veneto Acque SPA di cui al comma 1.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.500.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2010.

Art. 30

Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio

1.    La Regione del Veneto promuove la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento.

2.    Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con specifica competenza in materia, previa ricognizione dell’esistente e delle necessità.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale”del bilancio di previsione 2010.

Art. 31

Fondazione Città della Speranza - Autorizzazione acquisto porzione di immobile

1.    Nell’ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, ad acquisire porzione dell’edificio di cui all’articolo 3 della citata convenzione, sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è pari ad euro 3.000.000,00. L’acquisto avviene con le modalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere immobiliari” del bilancio di previsione 2010.

Art. 32

Contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici

1.    Fatto salvo quanto già previsto dalla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “metodo Doman o Vojta o Fay o Aba” ” e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi a favore di cittadini con disabilità psicofisica residenti in Veneto che si avvalgono di trattamenti riabilitativi specifici, le cui spese non siano coperte dal fondo sanitario regionale.

2.    La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i trattamenti oggetto dei contributi di cui al comma 1.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 33

Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza

1.    Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l’esercizio 2010 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.

Art. 34

Attuazione dell’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”

1.    Ai fini della realizzazione della SR 10 e per dare attuazione all’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, con particolare riferimento ad interventi sulla viabilità regionale, anche a pedaggio, è facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all’affidamento della concessione di realizzazione e gestione di autostrade a pedaggio regionali alla società Veneto Strade SPA, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche.

2.    In deroga a quanto stabilito dall’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche e integrazioni, a Veneto Strade SPA competono le funzioni di autorità espropriante, ivi compresa l’autorizzazione di cui all’articolo 165, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, salvo che dette ultime attività non vengano delegate al concessionario.

3.    La Giunta regionale stipula con Veneto Strade SPA apposite convenzioni con cui:

a)    disciplina le funzioni conferite a Veneto Strade SPA;

b)    regola i rapporti economici tra la Regione del Veneto e Veneto Strade SPA, inclusa la destinazione dei canoni sulle concessioni.

4.    I rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Veneto Strade SPA e il soggetto concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema tipo deve essere approvato dalla Giunta regionale.

5.    La Giunta regionale può erogare un proprio contributo qualora siano insufficienti i soli investimenti privati.

6.    L’operatività del presente articolo è rinviata all’acquisizione da parte della Regione, quale socio di Veneto Strade SPA, di tutte le quote di capitale privato.

7.    Nei casi previsti dal comma 4, alla scadenza della concessione, l’autostrada regionale torna alla disponibilità della Regione del Veneto, in buon stato di conservazione.

8.    Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare uno studio relativo al sistema tariffario da applicare alle strade a pedaggio regionale.

9.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.

Art. 35

Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni

1.    Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2.    Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3.    Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio immobiliare di Regione, province ed enti locali e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 o 2.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 36

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e disposizioni transitorie e finanziarie

1.    Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” è soppresso.

2.    Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale sul condono, i comuni riesaminano le istanze di condono per le quali si era formato il diniego ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, abrogato dal comma 1.

3.    Per far fronte agli oneri conseguenti al riesame delle istanze di condono denegate di cui al comma 2, è riconosciuto ai comuni un contributo quantificato in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010 cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 37

Fondo straordinario per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e supporto alla persona

1.    A favore dell’Ufficio scolastico regionale è istituito un fondo straordinario di compensazione alla diminuzione prevista per gli appalti storici per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e supporto alla persona di euro 900.000,00 per l’anno 2010.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 38

Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”

1.    Il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente:

“5. I soci gondolieri designati di cui al comma 2, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 19.”.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, consistenti in un contributo al Comune di Venezia per l’istruttoria delle nuove autorizzazioni, e quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2010.

Art. 39

Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri - Comune di Dolcè (VR)

1.    Al fine di realizzare un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri - Comune di Dolcè (VR), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un accordo di programma con la Provincia di Verona.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.

Art. 40

Accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione delle opere all’interno del Parco naturalistico del Garda

1.    La Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione delle opere all’interno dell’istituendo Parco naturalistico del Garda.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.

Art. 41

Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico di Verona

1.    La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico, denominato Verona - Accademia per l’Opera Italiana.

2.    La partecipazione regionale è subordinata al fatto che scopo principale dell’Accademia sia la formazione di artisti specializzati nel settore del Teatro dell’opera, nonché la produzione di spettacoli, in stretta collaborazione con le Fondazioni liriche del Veneto, Arena di Verona e Fenice di Venezia, quali mezzo e risultato dei progetti formativi.

3.    Le modalità di partecipazione regionale agli organi dell’Accademia sono definite dalla Giunta regionale e il Presidente della Giunta o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 42

Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”

1.    La Giunta regionale, al fine di favorire la stabilità e lo sviluppo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, costituitasi nel 1966 e riconosciuta dallo Stato come unica istituzione concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio-fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede in Padova.

2.    La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 a condizione che alla stessa partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di Padova.

3.    La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Fondazione un contributo annuo per il funzionamento e per la gestione.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 43

Contenimento della spesa pubblica: esonero dal servizio del personale regionale che ha maturato 35 anni di anzianità contributiva

1.    Al fine di razionalizzare e contenere il complessivo costo del personale regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, commi da 1 a 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.    Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è risolto di diritto al raggiungimento dei 40 anni di contributi. A tal fine, per ciascun anno solare, la Giunta regionale, individua l’elenco del personale che matura il limite contributivo di cui sopra e lo colloca a riposo con un preavviso minimo di sei mesi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro con oltre 40 anni di contributi ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.    Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è risolto di diritto al raggiungimento dei 65 anni di età.

Art. 44

Fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di internet

1.    Al fine di diffondere la banda larga per la connessione internet veloce in tutto il territorio regionale, la Regione Veneto istituisce un fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di internet.

2.    L’Agenzia garantisce il diritto pubblico alla rete in tutto il territorio regionale e gestisce lo studio e la realizzazione di infrastrutture di rete pubblica per la copertura delle zone che non sono coperte dalla banda larga per motivi di fallimento di mercato.

3.    La Giunta regionale é autorizzata a definire la configurazione e la struttura dell’Agenzia.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica” del bilancio di previsione 2010.

Art. 45

Contributi per l’informazione televisiva a favore dei non udenti

1.    Al fine di rendere l’informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti attraverso la lingua dei segni, la Giunta regionale è autorizzata a partire dal 2010 a stipulare idonea convenzione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) Veneto.

2.    L’ENS del Veneto presenta ogni anno alla Giunta regionale un progetto di telegiornale in lingua italiana dei segni indicando le emittenti locali, il programma e le relative spese.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 46

Sostegno alle associazioni di volontariato operanti nella raccolta di rifiuti urbani recuperabili

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore delle associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni, che operano senza fini di lucro all’interno dei territori comunali e siano autorizzate da convenzioni approvate dai comuni alla raccolta per scopi benefici, umanitari e per realizzare progetti di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo, di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, fra le quali il materiale ferroso, o a partecipare ad iniziative organizzate dai comuni e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.

2.    La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento criteri e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.

Art. 47

Contributo straordinario alla cooperativa sociale “Il Cerchio”

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla cooperativa sociale Il Cerchio di Venezia al fine di sostenere l’uso di pene alternative per contribuire alla riduzione dell’affollamento delle carceri venete e l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione di pena.

2.    Gli oneri derivanti dell’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.

Art. 48

Integrazione del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30

1.    Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” è incrementato di complessivi euro 15.000.000,00.

2.    Ai fini della ripartizione, l’incremento di cui al comma 1 è suddiviso come segue:

a)    euro 11.500.000,00 per il finanziamento dell’aumento del 2,5 per cento, rispetto all’anno 2009, della quota di rilievo sanitario nei servizi residenziali per anziani disabili (articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”;

b)    euro 3.500.000,00 a favore delle restanti prestazioni socio-sanitarie (articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g) della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30).

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “Fondo regionale per la non autosufficienza” del bilancio di previsione 2010.

Art. 49

Servizi semiresidenziali per persone con disabilità

1.    Le risorse a favore delle attività e dei servizi semiresidenziali effettuati presso i centri diurni per le persone con disabilità sono incrementate per complessivi euro 4.000.000,00.

2.    Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

a)    euro 1.000.000,00 ad incremento dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti dei centri diurni ai sensi dell’articolo 133, comma 3, lettera a) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

b)    euro 3.000.000,00 per interventi finalizzati alla realizzazione di strutture innovative sulla disabilità ai sensi dell’articolo 25, legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.

3.    Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.

4.    Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.

Art. 50

Contributi regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia

1.    Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 2.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2010.

Art. 51

Contributo per il funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra

1.    Per l’attuazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 “Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e del DPR 23 dicembre 1978, n. 315 “Testo unico in materia di pensioni di guerra”, finalizzati entrambi ad elevare le condizioni morali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti nonché tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 un contributo di euro 50.000,00 per garantire il funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, ONLUS.

2.    La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo stabilisce le regole per l’accesso ai contributi.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 52

Attivazione di Case della salute e UTAP

1.    Al fine di far fronte in maniera adeguata al bisogno di salute nel territorio e di raggiungere gli obiettivi di appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta regionale presenta entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano per l’attivazione capillare di Unità territoriali di assistenza primaria (UTAP).

2.    Le UTAP sono attivate all’interno delle case della salute, qualora istituite, o in altre sedi distrettuali in cui si attua l’assistenza territoriale, e sono composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici e pediatri ambulatoriali interni. Le UTAP operano come rete integrata all’interno del dipartimento cure primarie, al fine di garantire assistenza sanitaria nel territorio 24 ore su 24.

3.    Nelle case della salute e nelle UTAP si realizza la valorizzazione del rapporto della medicina convenzionata con l’azienda ULSS e con il distretto socio-sanitario, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento nel governo clinico del territorio.

4.    Alle UTAP è preposto un medico di medicina generale, al quale spetta il coordinamento dell’attività dei medici alle medesime assegnati, la garanzia nei confronti del cittadino assistito di orientamento e tutoraggio, attraverso il medico di fiducia o il pediatra di libera scelta, per l’intero arco del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, il raccordo e il collegamento con i presidi ospedalieri, le strutture per lungodegenti, le strutture dedicate all’assistenza palliativa e quelle di riabilitazione presenti nel territorio di riferimento. Il medico coordinatore dell’UTAP permane nell’incarico per un biennio, rinnovabile per una sola volta. Le UTAP sono costituite da un congruo numero di medici, in relazione all’ambito territoriale e demografico di riferimento, assicurando, mediante idonea turnazione e complementarietà degli orari, l’assistenza ambulatoriale in tutti i giorni della settimana nell’arco delle 12 ore diurne e l’assistenza domiciliare ininterrotta, diurna e notturna.

5.    Nelle UTAP deve essere prevista la presenza sia di medici specialisti pediatri di libera scelta incaricati, sia di medici specialisti pediatri iscritti negli elenchi dell’azienda sanitaria ma privi di incarico. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono svolgere attività professionale, oltre che nelle rispettive unità di base, anche in propri studi professionali, compatibilmente con l’impegno assunto nell’ambito delle stesse unità.

6.    I direttori generali delle aziende ULSS presentano alla Giunta regionale le proposte di istituzione delle UTAP entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; in ogni azienda ULSS devono essere previste almeno tre UTAP.

7.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 53

Materiale e apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà internazionale

1.    La Regione del Veneto, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” destina materiale e apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, ad associazioni, enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri.

2.    È fatto obbligo a ciascuna azienda ULSS di comunicare sistematicamente alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità la disponibilità di attrezzature di cui al comma 1. L’elenco regionale delle attrezzature disponibili viene aggiornato ogni 6 mesi.

3.    La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua attraverso una procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore che provveda alla raccolta, al ripristino e allo stoccaggio del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse.

4.    Le richieste di materiale e apparecchiature mediche dismesse devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità.

5.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 54

Apertura presso l’ospedale di Castelfranco Veneto di un Centro regionale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC)

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 200.000,00 euro al fine di attivare un Centro regionale interprovinciale al servizio dei comuni del Veneto orientale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale con sede presso l’ospedale di Castelfranco Veneto.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di Piano per la Sanità” del bilancio di previsione 2010.

Art. 55

Contributo straordinario all’ULSS n. 13 di Mirano (VE)

1.    Al fine di mettere in sicurezza e completare le strutture dei presidi ospedalieri di Dolo, Mirano e Noale, la Regione attribuisce all’Azienda ULSS n. 13 di Mirano un contributo straordinario di complessivi euro 22.500.000,00 da erogare in 15 anni.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 56

Contributo straordinario ai comuni per contrastare il randagismo

1.    Al fine di consentire ai comuni di far fronte a fenomeni di particolare pericolosità connessi al randagismo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni contributi straordinari nel limite massimo di 5 mila euro.

2.    All’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” è aggiunto il seguente comma 10 bis:

“10 bis. I parametri sulla distanza di cui al comma 10 non valgono per i rifugi con un numero di cani inferiori a 20.”.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010.

Art. 57

Contributo straordinario al Comune di Conegliano (Treviso) per il restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi del Duomo

1.    Al fine di consentire al Comune di Conegliano di recuperare una parte fortemente degradata del Duomo della città, già Chiesa di S. Maria dei Battuti, in particolare con il restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di 200.000,00 euro.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.

Art. 58

Contributo straordinario al Comune di Cappella Maggiore (Treviso) per il restauro del complesso della Chiesa della SS Trinità

1.    Al fine di consentire al Comune di Cappella Maggiore una completa fruizione al pubblico del complesso della Chiesa della SS Trinità, di proprietà della Parrocchia di S. Maria Maddalena, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 150.000,00 finalizzato alla realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo per risolvere problemi statici, di isolamento, impermeabilizzazione e condizionamento.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.

Art. 59

Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo” di Portogruaro

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 300.000,00 per il sostegno delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo”.

2.    La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un piano di gestione complessivo del Teatro che assicuri lo svolgimento della stagione teatrale 2010-2011.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.

Art. 60

Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 400.000,00 per il sostegno delle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro.

2.    La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte della Fondazione di un Piano di riorganizzazione che assicuri prioritariamente le attività della Scuola di musica nel rispetto degli obiettivi di bilancio anche negli anni successivi al 2010.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.

Art. 61

Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il programma “Vicenza d’autore - Città Unesco 1994-2009”

1.    In occasione dei 15 anni dall’iscrizione di Vicenza nella Lista dei Beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Vicenza al fine di intensificare la vocazione internazionale di alcuni siti del centro storico in chiave culturale e turistica attraverso iniziative di valorizzazione dei beni stessi.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.

Art. 62

Contributo straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto

1.    La Regione del Veneto è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 euro all’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) - Comitato regionale Veneto per le attività informative ed educative da svolgere in collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche del Veneto in occasione della “Giornata della Memoria” e della “Giornata del Ricordo”.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.

Art. 63

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

1.    Il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.”.

2.    La Giunta regionale, al fine di un miglior inserimento nel paesaggio degli impianti ed alloggi di cui al comma 1, è autorizzata ad erogare contributi per la realizzazione di aree verdi relative alle strutture ricettive cui gli impianti ed alloggi afferiscono; entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e termini per l’erogazione del contributo.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 64

Disposizioni in ordine allo sviluppo del “Turismo sulle vie navigabili”

1.    Alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono apportate le seguenti modifiche:

a)    nel titolo della Sezione II del Capo II del Titolo III dopo le parole “in mare”, sono aggiunte le parole “,lagunare, fluviale e nei parchi”;

b)    nella rubrica dell’articolo 124, dopo le parole “in mare”, sono aggiunte le parole “in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi”;

c)    la lettera a) del comma 1 dell’articolo 124, è così sostituita:

“a) alle imprese turistiche che effettuano l’attività di trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei parchi a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l’esercizio del turismo a finalità ittica;”;

d)    dopo il comma 1, dell’articolo 125, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. L’attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi con la possibilità di ristorazione effettuata a bordo.”;

e)    nell’allegato U “Identificazione delle piccole e medie imprese turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di altri servizi complementari correlati direttamente al settore turismo”, al paragrafo “Tipologie di attività”, sono apportate le seguenti modifiche:

1)    al punto 1) “Tipologie di esercizi ricettivi e dell’intermediazione retti a regime di piccola e media impresa così come classificati dalla presente legge” sono aggiunte le parole “ed altre imprese qualificabili come turistiche ai sensi della legge n. 135/ 2001”;

2)    dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“o bis)      imprese che effettuano la navigazione in mare, nelle lagune, nei laghi, nei fiumi e nei parchi, ai fini escursionistici e turistici.”;

f)     al comma 1 dell’articolo 127 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L’ente competente può ammettere l’istallazione di motori fuoribordo alimentati a combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43° C sulle imbarcazioni che effettuano attività di pesca turismo, in funzione della Lunghezza fuori tutto (LFT) dell’unità di lavoro”.

2.    Per favorire lo sviluppo di attività di navigazione turistica in mare, in laguna, in fiume, nei canali navigabili e nei parchi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo del Polesine un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, e di euro 20.000,00 per l’esercizio 2011, per interventi di localizzazione e posa in opera di apposita segnaletica indicante gli attracchi fluviali, i centri storici, i percorsi ciclo pedonali e i punti enogastronomici.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 65

Interventi per il recupero ambientale e socio economico dell’area del Monte Pizzoc

1.    Al fine di avviare il recupero ambientale e socio-economico dell’area del Monte Pizzoc consentendone la fruizione pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle vie d’accesso, per il restauro del rifugio alpino “Città di Vittorio Veneto”, per il ripristino dei pascoli e delle aree naturalistiche ed ambientali.

2.    A seguito della presentazione di un piano generale per la riqualificazione e fruizione del Monte Pizzoc, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Fregona (TV) il contributo per realizzare gli interventi di cui al comma 1.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.

Art. 66

Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno dell’innovazione strategica

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comune di Portogruaro di euro 200.000,00 per il sostegno di progettualità volte all’innovazione strategica nel Veneto Orientale al fine di favorire uno sviluppo economico locale di tipo sostenibile.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.

Art. 67

Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio

1.    La Regione del Veneto al fine di favorire il risparmio energetico istituisce un contributo per le attività degli Sportelli energetici informativi realizzati nel territorio.

2.    All’attività degli Sportelli energetici informativi è estesa l’attività di analisi e certificazione energetica, che prevede un “contributo per l’analisi energetica e la certificazione energetica delle abitazioni private” a disposizione dei cittadini e degli enti pubblici che intendano promuoverle presso la cittadinanza. Tale contributo sarà in ragione del 30 per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di 100,00 euro per unità immobiliare.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi, piani e progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2010.

Art. 68

Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”

1.    Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole “veicoli a motore” sono aggiunte le parole “ivi comprese le motoslitte”.

2.    Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente articolo:

“Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.

1.    La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo 4.

2.    Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.

3.    I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell’ambiente.

4.    I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.”.

3.    L’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Sanzioni amministrative.

1.    Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)    da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 ter;

b)    da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;

c)    da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

2.    Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

3.    L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

a)    al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;

b)    alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.”.

4.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle comunità montane o ai comuni competenti per territorio su cui insiste viabilità silvo-pastorale come definita ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modificazioni, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera di segnaletica di divieto e di autorizzazione e limiti all’utilizzo di motoslitte.

5.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2010.

Art. 69

Contributo straordinario per la costituzione del tavolo permanente per Porto Marghera

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario da destinare alla costituzione di un tavolo permanente su Porto Marghera, per avviare un confronto con le forze imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti locali, affinché si proceda con politiche di innovazione, di ricerca, trasformazione produttiva, di difesa occupazionale, per la realizzazione di un modello di sviluppo industriale lungimirante e compatibile con l’ambiente.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2010.

Art. 70

Intervento straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in mobilità

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che nel corso del 2010 si trovino a percepire l’indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o di mobilità.

2.    Per l’erogazione del contributo di sostegno al reddito dei soggetti, di cui al comma 1, la Giunta regionale potrà avvalersi dell’INPS, assicurando la priorità alla situazione socio economica famigliare dei beneficiari, previo parere della Commissione per la concertazione tra le parti sociali.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificato in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.

Art. 71

Contributo straordinario per azioni sperimentali contro il fenomeno mobbing

1.    Al fine di promuovere sperimentazioni ed azioni pilota, nell’ambito del contrasto dei fenomeni di mobbing e di tutela della salute psico-sociale delle persone sui luoghi di lavoro, anche alla luce della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia che da anni ha attivato uno sportello pubblico.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0242 “Pari opportunità” del bilancio di previsione 2010.

Art. 72

Istituzione del Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità

1.    La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo previsto dall’articolo 4 della Costituzione nonché la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione, contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all’attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.

2.    Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituito il fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.

3.    Al fondo di cui al comma 2 accedono le persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione del presente articolo:

a)    i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;

b)    gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;

c)    gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un’attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un’attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;

d)    gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;

e)    i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, che svolgono la propria attività secondo le modalità di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile per le prestazioni d’opera coordinata e continuativa, di cui all’articolo 61 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” per il lavoro a progetto, ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio.

4.    La Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della competente Commissione consiliare, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell’applicazione del presente articolo, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 3.

5.    Accedono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le province che promuovono azioni e iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché le società di persone e le società di capitale le cui attività sono svolte in forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa e formalizzate con l’apertura della partita IVA.

6.    Le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei relativi benefici sono stabilite, entro 90 giorni dall’approvazione del presente articolo, dalla Giunta regionale.

7.    Costituiscono titolo preferenziale per l’accesso al fondo di cui al comma 2, le azioni che favoriscono ed incentivano:

a)    l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali;

b)    la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l’aggiornamento, prevista in primo luogo per i lavoratori di cui alla lettera e) del comma 3 e perseguita anche con l’erogazione di contributi economici;

c)    le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti così come definiti dal presente articolo;

d)    prestiti d’onore ad un tasso di interesse agevolato, destinati a neo imprenditori/imprenditrici per lo stat-up di imprese a conduzione personale e l’avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché destinati alle società di cui al comma 5 per l’acquisto di strumenti di lavoro.

8.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.

Art. 73

Contributo per la definizione di un quadro conoscitivo generale dei sistemi difensivi regionali

1.    Al fine dare attuazione alla scelta compiuta in sede di adozione del PTRC con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 e confermata in sede di controdeduzioni alle osservazioni con deliberazione della Giunta regionale n. 118/CR del 4 agosto 2009, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare la predisposizione del progetto strategico, denominato “ sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea”, con la finalità di concorrere a garantire la tutela e la salvaguardia e al tempo stesso ottimizzare le potenzialità di valorizzazione di un patrimonio architettonico presente in modo significativo in Veneto.

2.    Anche in collaborazione con gli enti locali, organismi di diritto pubblico ed associazioni senza scopo di lucro del Veneto, la Giunta regionale avvia la ricognizione dei sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea al fine di costruire un quadro conoscitivo generale, quale premessa per definire misure di salvaguardia, pianificare opere, interventi o programmi di particolare rilevanza per la tutela e valorizzazione dei beni immobili coinvolti e del paesaggio culturale da questi determinato.

3.    Per valorizzare i dati del quadro conoscitivo generale di cui al comma 2 e cogliere le opportunità di un raccordo fra i sistemi difensivi del Veneto con le altre realtà regionali d’Italia e di altri paesi europei, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un Centro di riferimento regionale per la conoscenza e documentazione delle architetture militari.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 74

Protezione e valorizzazione dell’area naturale di Roverchiara

1.         Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l’area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.

2.         Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.

3.         In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l’utilizzo dell’area come discarica o deposito di rifiuti.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2010.

Art. 75

Contributo per un piano di valorizzazione e salvaguardia dell’area del Cansiglio

1.    Al fine di predisporre un piano generale ed integrato di riqualificazione ambientale, naturalistica, sociale ed economica dell’area del Cansiglio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un tavolo permanente coinvolgendo gli enti locali, Veneto Agricoltura, le comunità scientifiche, le associazioni ed organizzazioni culturali, ambientaliste e sociali interessati della comunità locale.

2.    Per la definizione del piano generale di cui al comma 1, il tavolo permanente per la valorizzazione del Cansiglio raccoglie le varie proposte di tutela e valorizzazione finora presentate, predispone una carta dei principi per la salvaguardia e la valorizzazione del Cansiglio, formula le linee di indirizzo per la tutela delle aree di pregio naturalistico ed ambientale, definisce linee guida ed attività per il sostegno all’economia locale rispettosa delle risorse naturalistiche, dei prodotti tipici e delle tradizioni storiche delle comunità locali.

3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.

Art. 76

Contributo straordinario agli impianti sciistici di malga San Giorgio

1.    Al fine di sostenere l’attività della stazione sciistica di Malga San Giorgio in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), svantaggiata durante la stagione invernale per la mancanza di neve, si autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario di 300.000,00 euro a favore della società Nuova Lessinia SPA.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2010.

Art. 77

Contributo per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare la somma di 300.000,00 di euro per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2010.

Art. 78

Contributo straordinario al Comune di Chioggia per far fronte ai maggiori oneri per il trasporto pubblico locale

1.    La Regione assegna per l’esercizio 2010 un contributo straordinario di 500.000,00 di euro al Comune di Chioggia al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla conformazione morfologica del territorio chioggiotto che comporta per il trasporto pubblico locale un costo al chilometro pari a circa il doppio del contributo regionale riconosciuto nel 2009.

2.    Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0127 “Trasporto pubblico locale” del bilancio di previsione 2010.

Art. 79

Contributi regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza stradale

1.    Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni d’uso della rete stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 350.000,00 alle amministrazioni provinciali per promuovere interventi diretti all’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2010.

Art. 80

Modifica legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

1.    Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione per l’attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, la suddetta autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all’esercizio degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse.”.

2.    All’articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

“d bis) esercizio da parte delle cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, oltre il limite di cui all’articolo 6, comma 2.”.

3.    Al comma 1 dell’articolo 10, le parole “euro 50,00” sono sostituite dalle parole “ euro 55,00”.

Art. 81

Contributo straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico

1.    Al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico, e di promuovere l’artigianato locale e la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario di 100.000,00 euro per l’esercizio 2010 e 50.000,00 euro per gli esercizi 2011 e 2012.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 82

Contributi a sostegno della piccola pesca costiera

1.    Al fine di tutelare e sostenere la modalità di prelievo ittico di antica tradizione veneta nota come piccola pesca costiera, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 ad erogare contributi per un importo complessivo di 500.000,00 di euro.

2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 500.000 di euro, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2010.

Art. 83

Contributo straordinario per il ripristino degli arenili

1.    Per il rispristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni costieri contributi straordinari per difese a mare strutturali o di tipo sperimentale pari a euro 10.500.000,00.

2.    Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.

3.    Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni costieri contributi straordinari pari a complessivi euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, di cui euro 600.000,00 al Comune di Jesolo, euro 600.000,00 al Comune di Chioggia, euro 600.000,00 al Comune San Michele al Tagliamento, euro 200.000,00 al Comune di Carole, euro 50.000,00 al Comune di Eraclea, euro 300.000,00 al Comune di Porto Tolle ed euro 300.000,00 al Comune di Rosolina.

4.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati in euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.

Art. 84

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2010

Galan


INDICE

Art. 63 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

Art. 64 - Disposizioni in ordine allo sviluppo del “Turismo sulle vie navigabili”

Art. 65 - Interventi per il recupero ambientale e socio economico dell’area del Monte Pizzoc

Art. 66 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno dell’innovazione strategica

Art. 67 - Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio

Art. 68 - Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”

Art. 69 - Contributo straordinario per la costituzione del tavolo permanente per Porto Marghera

Art. 70 - Intervento straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in mobilità

Art. 71 - Contributo straordinario per azioni sperimentali contro il fenomeno mobbing

Art. 72 - Istituzione del Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità

Art. 73 - Contributo per la definizione di un quadro conoscitivo generale dei sistemi difensivi regionali

Art. 74 - Protezione e valorizzazione dell’area naturale di Roverchiara

Art. 75 - Contributo per un piano di valorizzazione e salvaguardia dell’area del Cansiglio

Art. 76 - Contributo straordinario agli impianti sciistici di malga San Giorgio

Art. 77 - Contributo per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere

Art. 78 - Contributo straordinario al Comune di Chioggia per far fronte ai maggiori oneri per il trasporto pubblico locale

Art. 79 - Contributi regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza stradale

Art. 80 - Modifica legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

Art. 81 - Contributo straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico

Art. 82 - Contributi a sostegno della piccola pesca costiera

Art. 83 - Contributo straordinario e il ripristino degli arenili

Art. 84 - Dichiarazione d’urgenza

(seguono tabelle A – B – C nel file PDF allegato)


(seguono allegati)

Tabelle finanziaria_222381.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 ottobre 2009, n. 25/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 novembre 2009, dove ha acquisito il n. 442 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1°commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2009;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Amedeo Gerolimetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 febbraio 2010, n. 1339.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la manovra di bilancio per il 2010 si colloca in un contesto economico di miglioramento della congiuntura in essere, sia a livello internazionale che nazionale. In Italia il livello del PIL, nel terzo trimestre del 2009, è cresciuto dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, con un risultato leggermente migliore delle attese per effetto della ripresa dei consumi privati e degli investimenti in mezzi di trasporto. Pertanto la previsione di crescita dell’economia italiana per il 2010 è più favorevole di quanto indicato nel Documento di Programmazione Economico-Finanziario dello scorso luglio.

Di fatto, il quadro di programmazione finanziaria resta sostanzialmente quello tracciato dal decreto legge n. 112/2008 con alcune lievi correzioni apportate successivamente dai così detti “decreti anticrisi”.

L’articolo 77-ter di tale d.l. costituisce il riferimento normativo sul fronte del Patto di Stabilità: per l’esercizio 2010 l’obiettivo di spesa è fissato nell’obiettivo programmatico 2009 (ovvero il complesso delle spese finali) aumentato dell’1,0%.

Dalla base di calcolo restano escluse le spese per la sanità (sottoposte a vincoli specifici), le spese per concessione di crediti, le spese in conto capitale per cofinanziamenti regionali ad interventi finanziati dall’Unione Europea (disposizione introdotta dalla L. 203/2008) e le maggiori spese correnti effettuate in attuazione dell’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali. Per effetto del decreto legge 5/2009 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, convertito con L. 33/2009), a decorrere dall’anno 2009 sono escluse dal computo anche le spese correnti relative a interventi cofinanziati dall’Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Il tetto alle spese è fissato sia in termini di competenza che di cassa.

Gli enti che non rispetteranno gli obiettivi del Patto per gli anni 2008-2011 incorreranno nel blocco delle spese correnti: dovranno cioè rispettare un limite massimo agli impegni delle spese correnti, pari al valore minimo assunto dagli impegni nell’ultimo triennio. Inoltre non potranno contrarre indebitamento, nè procedere a nuove assunzioni e incorreranno nell’aumento automatico dell’imposta regionale sulla benzina nella misura di 0,0258 euro al litro e della tassa automobilistica nella misura di 5 punti percentuali.

Sul versante delle entrate regionali, si conferma da anni una situazione di tendenziale staticità soprattutto per quelle tributarie a libera destinazione e la progressiva erosione dell’entità dei trasferimenti statali di parte corrente.

La Regione del Veneto sarà pertanto vincolata anche quest’anno ad una gestione molto rigida delle spese.

Come per gli esercizi precedenti, si è cercato di contenere la spesa corrente in modo da creare un margine di risorse da destinare al finanziamento degli investimenti nel settore privato che ormai da qualche anno non possono più essere finanziati con il ricorso all’indebitamento. Per la spesa finanziabile con indebitamento la prospettiva, per i prossimi anni, sarà di significativa riduzione a causa della progressiva contrazione della capacità “potenziale”.

Fatto rilevante per il 2010 è la scelta di non utilizzare la flessibilità dello 0,5% sull’aliquota dell’addizionale regionale Irpef, ovvero di non applicare un ulteriore carico fiscale sui cittadini veneti. Questo, grazie alla situazione di sostanziale pareggio del sistema sanitario regionale.

Pertanto per il 2010 non ci sarà manovra regionale sull’Irpef in quanto gli effetti della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36, in tal materia, si sono esauriti nell’anno d’imposta 2009.

I contribuenti veneti che beneficeranno di tale scelta saranno 475.000, con un risparmio medio di 268 euro.

Legge finanziaria 2010 (l. 191/2009): disposizioni d’interesse per la finanza regionale

Tale legge presenta un corpo normativo composto di due articoli, con 247 commi.

Per quanto riguarda le entrate, le disposizioni contenute nell’articolato non incidono sull’assetto di finanziamento autonomo delle Regioni. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti dei capitoli di spesa statale stabiliti dalle tabelle allegate al provvedimento, si può osservare che per il 2010 diminuiscono i trasferimenti in materia di politiche sociali rispetto alle previsioni del bilancio statale 2009.

L’art. 9-bis del decreto legge 78/2009 (“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito con legge n. 102/2009) istituisce, a decorrere dal 2009, un fondo con una dotazione di almeno 300 ml presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse per il fondo saranno reperite attraverso una rideterminazione delle risorse spettanti alle Regioni e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

La legge 99/2009 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), art. 45, istituisce un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni dove sorgono impianti di rigassificazione. Il fondo è finanziato dall’aumento dal 7% al 10%, a partire dal 1° gennaio 2009, del prelievo fiscale sulle concessioni per le produzioni di idrocarburi.

Sul fronte delle spese, la L. 191/2009 non contiene nuove disposizioni in materia di contenimento dei costi per le Regioni.

Quanto alla spesa sanitaria, resta in vigore per le Regioni l’obbligo, ai fini dell’accesso alla quota integrativa del finanziamento sanitario, di accantonare nel proprio bilancio le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e per il personale convenzionato.

Relativamente alla spesa farmaceutica territoriale, il decreto legge 39/2009 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, convertito con legge n. 77/2009) ha ridotto la soglia massima dal 14% al 13,6%.

Quanto al finanziamento sanitario 2010, è stabilito dal Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, sottoscritto il 23 ottobre 2009 da Governo e Regioni e recepito durante il passaggio della finanziaria alla Camera, sostituirà quanto attualmente stabilito in materia dall’articolo 79 del decreto legge n. 112/2009.

Il concorso statale alla copertura del fabbisogno sanitario per l’anno 2010 sarà di complessivi 104.564 ml.

La quota prevedibilmente assegnabile alla Regione del Veneto per il Servizio Sanitario regionale per l’esercizio 2010 risulta pari a circa 7.996 ml.

Contemporaneamente alla definizione di tali risorse, risulta necessario indicare coerentemente anche la loro suddivisione tra i Livelli Essenziali di Assistenza, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato – Regioni e Province Autonome recepito con il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2001 che prevede le seguenti percentuali indicative:

  • prevenzione collettiva: 5%;
  • assistenza territoriale: 55%;
  • assistenza ospedaliera: 45%.

Infine, per quanto attiene il Piano di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 l. 67/1988, il Patto per la Salute si impegna ad incrementare di 4.715 ml il contributo dello Stato per il triennio 2010-2012. Inoltre, viene incrementato da 23 a 24 miliardi di euro lo spazio di programmabilità del Piano, destinando prioritariamente tale incremento alle Regioni che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi di programma.

Le previsioni di entrata

Per il 2010, sulla base degli andamenti storici analizzati e del quadro macroeconomico previsto, si prevede di acquisire risorse libere da vincoli per 1.613,5 ml, in crescita del 5,1% rispetto al 2009.

I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 1.090 ml.; ricordo i principali:

  • tassa automobilistica regionale (605 ml);
  • quota regionale dell’accisa sulla benzina per autotrazione (166 ml);
  • quota regionale dell'accisa sul gasolio per autotrazione (119,5 ml);
  • ulteriore quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (24,5 ml), attribuita alle Regioni dalla citata L. 244/2007 (art. 1, c. 298) e commisurata ai consumi di gasolio nel territorio regionale;
  • addizionale regionale all’accisa sul gas naturale come combustibile e imposta sostitutiva per le utenze esenti (55 ml);
  • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): il gettito derivante dalla manovra fiscale in applicazione della l.r. 29/2004 (40 ml) è previsto in diminuzione del 7% (ovvero di 3 ml) rispetto al 2009 per effetto della crisi economico-finanziaria.

Le previsioni di spesa

Per quanto riguarda le previsioni di spesa rinvio alla relazione della Giunta che vi fornirà un’ analisi più dettagliata.

Ricordo, infine, che la Prima commissione consiliare, nella seduta del 9 dicembre 2009, acquisiti i pareri delle altre Commissioni consiliari, ha esaminato i progetti di legge, stralciando dal progetto di legge n. 442 gli articoli 12 (“Misure volte a garantire la tempestività dei pagamenti”) e 14 (“Disposizioni in materia di personale degli enti e organismi dipendenti”), in quanto non contenenti norme volte a realizzare direttamente effetti finanziari, e modificando l’articolo 6 nel senso proposto dalla Seconda commissione consiliare.

Per quanto riguarda il progetto di legge n. 443, è stata parzialmente accolta la manovra emendativa proposta dalla Settima commissione consiliare.

La Prima Commissione ha quindi approvato il progetto di legge 442 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” oggi in esame a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-PDL, LV-LN-P, AN-PDL (con delega Nuovo PSI), UDC-per la Costituente di Centro, Veneto PPE per la Costituente di Centro e quelli contrari dei rappresentanti dei gruppi consiliari L’Ulivo-PDV, Rifondazione Comunista, IDV e Per il Veneto con Carraro.

La Prima Commissione ha approvato il progetto di legge 443 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012” oggi in esame a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-PDL, LV-LN-P, AN-PDL (con delega Nuovo PSI), , Veneto PPE per la Costituente di Centro (con delega UDC-per la Costituente di Centro) e quelli contrari del rappresentante del gruppo consiliare L’Ulivo-PDV.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’ art. 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l’oggetto dell’iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.”.

Note all’articolo 2

- Per il testo dell’ art. 2, comma 3 lettera a),della legge regionale n. 39/2001 vedi nota all’articolo 1.

- Il testo dell’ art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’ art. 14 della legge regionale n. 5/1998 è il seguente:

“Art. 14 - Modello strutturale degli acquedotti.

1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d’ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto.

2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all’articolo 13 le Autorità d’ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1.

3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.”.

Note all’articolo 6

- Il testo dell’ art. 48, comma 4,della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 48 – Disposizioni transitorie.

4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.”.

- Il testo dell’ art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

- Il testo dell’ art. 26 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 26 – Progetti strategici.

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.”.

- Il testo dell’ art. 20 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 20 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.

1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 6, la nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti provvedimenti.

3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.

5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.

6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l’entrata in vigore del piano, l’inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21.

7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 7.

8. Il piano entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

10.Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.

11.Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.

12.L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore a cinque anni.

13.Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.

14.Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.

- Il testo dell’ art. 30 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 30 - Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi.

1. Entro due anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla provincia.

2. Il provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della provincia entro dodici mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune con l'invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.

3. In pendenza delle procedure di annullamento il presidente della provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

6. Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione dell'organo comunale competente per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell'atto o dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della provincia nomina un commissario ad acta. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto ancorché in data successiva al termine assegnato.

7. Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è tenuta, il Presidente della giunta regionale, esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista dal comma 6.

8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di particolare gravità e previa notifica di un nuovo termine al comune e alla provincia, nomina un commissario ad acta per il compimento dell’atto o dell’adempimento previsto a seguito dell’inerzia della provincia nell’esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti del comune.

9. L’ente nei cui confronti è nominato il commissario ad acta assume tutte le spese inerenti all’espletamento dell’incarico conferito al commissario, ivi comprese quelle relative alla difesa processuale degli atti adottati, in quanto all’ente medesimo imputabili.

10.Qualora il comune nel procedimento di formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l’obbligo di astensione previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su istanza del comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare un commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva.”.

Note all’articolo 7

- La rubrica dell’ art. 19 della legge regionale n. 1/2009, come modificata dalla presente legge,è la seguente:

“Art. 19 - Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.”.

- Il testo dell’ art. 19 della legge regionale n. 1/2009, come modificato dallapresente legge,è il seguente:

“Art. 19 - Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per il riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.”.

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’ art. 14 della legge regionale n. 2/2006 è il seguente:

“Art. 14 - Contributi straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A..

1. Al fine dell'estinzione del debito residuo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in quanto già fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratto di finanziamento con la Società Veneziana Canalgrande S.p.A. (SVEC), si trovino ad essere chiamati ad adempiere all'obbligazione di garanzia.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti locali che si siano direttamente obbligati nei confronti della SVEC per essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con quest'ultima.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti di spesa di cui al comma 4, secondo criteri e procedure stabilite dalla Giunta regionale.

4. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.250.000,00 ripartita in ragione di euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 (upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”).”.

Nota all’articolo 11

- Il testo dell’ art. 2 della legge n. 281/1970 è il seguente:

“2.Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.”.

Nota all’articolo 16

- Il testo dell’ art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“199.Piani regionali.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

n)i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

o)la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;

p)i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari ad acta".

10.I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11.Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

12.Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.”.

- Il testo dell’ art. 11 della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:

“Art. 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a:

a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c) dettare criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

e) definire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone dei seguenti elaborati:

a) normativa di attuazione;

b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;

c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità.

3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano, con apposite direttive:

a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;

b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.”.

Note all’articolo 18

- Il testo degli artt. 20 e 154, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003 è il seguente:

“20.Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.”

“154.Compiti.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (63);

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.”.

- Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 196/2003 è il seguente:

“3.Principio di necessità nel trattamento dei dati.

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.”.

Nota all’articolo 20

- Il testo dell’ art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 48 – Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 e terzultimo comma dell’articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all’articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:

a) Garda-Baldo;

b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;

c) Grandi Valli Veronesi;

d) Medio Corso del Piave;

e) Valle del Biois e di Gares;

f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni,fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.

6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.

7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall’articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.

7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all’articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l’area su cui insiste l’attività da trasferire ed essere previsto l’utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell’articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;

b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;

c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.

7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni.

7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.

7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;

2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44, la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc.;

c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.

7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall’articolo 50 comma 3.

7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all’articolo 18 bis.”.

Note all’articolo 24

- Il testo dell’ art. 39 della legge regionale n. 1/2008 è il seguente:

“Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”.

2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall’aumento medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento.

3. Il piano di interventi previsti dal comma 2 è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e le relative risorse sono allocate nella upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nella quale confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.

- Il testo dell’ art. 83 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

1. 1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico ed idrogeologico.

3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l’anno successivo, l’entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l’anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l’anno 2000.

4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00.

4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina dalla viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.

4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione,sono esentate dal relativo canone di concessione.

4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all’uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all’utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell’anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d’anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese”.

Nota all’articolo 26

- Il testo dell’ art. 5, comma 1,della leggen. 225/1992 è il seguente:

“5.Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.”.

Nota all’articolo 31

- Il testo dell’ art. 25 della legge regionalen. 6/1980 è il seguente:

Art. 25 - (Acquisto aree ed edifici).

La Giunta regionale provvede ad acquistare, nei limiti delle somme autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, le aree e gli edifici necessari per gli uffici regionali centrali e periferici.

Sulla congruità del prezzo di acquisto deve essere acquisito il parere dell’ufficio tecnico erariale competente.”.

Note all’articolo 34

- Il testo dell’ art. 79 della legge regionalen. 1/2008 è il seguente:

“Art. 79 - Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale.

1. Per l’aggiornamento del Piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per complessivi euro 200.000.000,00 da erogare in dieci anni per la realizzazione di nuovi interventi di viabilità nel territorio.

2. Del finanziamento di cui al comma 1 una quota pari a euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità provinciale che saranno definiti d’intesa con le amministrazioni provinciali. La rimanente quota di euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità regionale nonché come quota di contributo pubblico per interventi di finanza di progetto con particolare riferimento al completamento della strada regionale 10.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.”.

- Il testo dell’ art. 70 della legge regionalen. 27/2003 è il seguente:

“Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:

a) di lavori pubblici di competenza regionale;

b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.

3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.

4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.

5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:

a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;

b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di espropriazione.

6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.”, abrogata ai sensi dell’articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001.

8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.”.

- Il testo dell’ art. 165, comma 8, del decreto legislativon. 163/2006 è il seguente:

“165.Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.”.

Note all’articolo 35

- Il testo dell’ art. 58 del decreto leggen. 112/2008 è il seguente:

“Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”.

- La legge 6 agosto 2008, n. 133 reca disposizioni in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”.

- Il testo dell’ art. 18, commi 3, 4 , 5 e 6 della legge regionalen. 11/2004 è il seguente:

“Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.”.

- Il testo dell’ art. 14, commi da 2 a 8 della legge regionalen. 11/2004 è il seguente:

“Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d’ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;

b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

7. Qualora la giunta provinciale rilevi l’incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all’articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l’ambito cui riferire il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.”.

- Per il testo dell’ art. 48 della legge regionalen. 11/2004 vedi nota all’art. 20:

- Il testo dell’ art. 50, commi da 4 a 8, della legge regionalen. 61/1985 è il seguente:

“Art. 50 - Varianti parziali.

4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:

a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2;

b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso;

c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali;

d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto;

e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli scaduti ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;

f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 120;

g) le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore;

h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall’articolo 25;

i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica;

l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione;

m) l’adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui all’articolo 25, conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino modifiche agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo dell’articolo 10.

5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.

6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.

7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.

8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.”.

Nota all’articolo 36

- Il testo dell’ art. 3 della legge regionale n. 21/2004, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 3 – Condizioni e modalità.

1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:

a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;

c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.

2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d’uso.

3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;

b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.

4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32, comma 35, lettera a), della legge sul condono, nonché alla dichiarazione di cui al modello allegato alla medesima legge.

4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.

5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 della legge sul condono la domanda di sanatoria è integrata, su motivata richiesta del comune che ne stabilisce termini e modalità, da una documentazione grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale relativa alle opere abusive.

6. (soppresso)

7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso e di quelli conclusi.”.

Nota all’articolo 38

- Il testo dell’ art. 28 della legge regionale n. 63/1993, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 28 - Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi.

1. Le licenze e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alla cooperative di gondolieri e loro consorzi, attualmente confermate nel numero stabilito dal Comune di Venezia possono essere rideterminate, dal medesimo, in relazione all'effettiva necessità delle cooperative stesse e alla possibilità di esercitarle.

2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.

5. I soci gondolieri designati di cui al comma 2, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 19.”.

Nota all’articolo 43

- Il testo dell’ art. 72, commi da 1 a 6, del decreto legge n. 112/2008 è il seguente:

“Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità (257). (256)

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.”.

Nota all’articolo 46

- Il testo dell’ art. 4 della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:

“Art. 4 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:

a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;

b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.

3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

10.Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.”.

Nota all’articolo 48

- Il testo dell’ art. 4 della legge regionale n. 30/2009 è il seguente:

“Art. 4 - Prestazioni del Fondo.

1. Il Fondo finanzia l’accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari, così come indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, e tenuto conto delle prestazioni aggiuntive regionali. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta regionale in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e successive modificazioni.

2. A carico del Fondo sono compresi:

a) prestazioni erogate a domicilio o contributi economici, anche sotto forma di assegni di cura;

b) prestazioni di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria, nell’ambito di programmi di intervento a favore di persone non autosufficienti;

c) prestazioni in regime semiresidenziale, nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione, anche quando attengono al sollievo della famiglia;

d) prestazioni a carattere socio-sanitario in regime semiresidenziale, comprensive di azioni di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti, anche quando attengono al sollievo della famiglia;

e) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di disabili fisici, psichici, intellettivi e sensoriali;

f) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di persone non autosufficienti;

g) interventi di telesoccorso e telecontrollo;

h) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i soggetti che assistono persone non autosufficienti.”.

Note all’articolo 49

- Il testo dell’ art. 133, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 133 - Fondo regionale per le politiche sociali.

3.

Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

a)

finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;”.

- Il testo dell’ art. 25 della legge regionale n. 9/2005 è il seguente:

“Art. 25 - Strutture innovative per la disabilità.

1. Al fine di agevolare la realizzazione di strutture residenziali per l’erogazione di servizi innovativi per la disabilità quali l’accoglienza temporanea, il sollievo alle famiglie e il sostegno agli operatori, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento dell’importo complessivo ammesso al finanziamento o di contributi in conto interessi fino al novanta per cento dell’importo complessivo ammesso al finanziamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un fondo regionale per la realizzazione di strutture per servizi innovativi alla disabilità di euro 5.000.000,00 (upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).”.

Nota all’articolo 56

- Il testo dell’ art. 14 della legge regionale n. 60/1993 è il seguente:

“Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.

2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;

b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;

c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.

4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.

5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.

6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:

a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;

b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;

c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;

d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;

e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;

f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;

g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.

8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.

9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.

10.Le strutture devono osservare le seguenti distanze:

a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;

b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;

10 bis. I parametri sulla distanza di cui al comma 10 non valgono per i rifugi con un numero di cani inferiori a 20.

11.L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.

12.Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.

13.Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.”.

Nota all’articolo 63

- Il testo dell’ art. 30 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 30 – Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".

3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.

5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.

6.

Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.

Note all’articolo 64

- Il testo del titolo della Sezione II del Capo II del Titolo III della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“SEZIONE II

Disposizioni in materia di turismo in mare, in lagune, nei fiumi, lagunare, fluviale e nei parchi a finalità ittica, escursionistica e ricreativa e pesca turismo”.

- Il testo della rubrica dell’art. 124 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 124 - Turismo in mare, in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi a finalità ittica, escursionistica e ricreativa.”.

- Il testo dell’art. 124 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 124 - Turismo in mare, in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi a finalità ittica, escursionistica e ricreativa.”.

1.

Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:

a) alle imprese turistiche che effettuano l’attività di trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei parchi a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l’esercizio del turismo a finalità ittica;

b)

sono consentite le attività di pescaturismo.”.

- Il testo dell’art. 125 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 125 - Requisiti e modalità.

1.

L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.

1 bis. L’attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi con la possibilità di ristorazione effettuata a bordo.”.

- Il testo dell’allegato U della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

Allegato U - Identificazione delle piccole e medie imprese turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di altri servizi complementari correlati direttamente al settore turismo.

Indicazioni di carattere generale

Si premette che per piccole e medie imprese s'intendono quelle individuate dalla raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996.

Secondo tale raccomandazione le piccole e medie imprese, sono definite come imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti;

b) aventi:

1) un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

2) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall'allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo terzo.

Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, la piccola impresa è definita come un'impresa:

a) avente meno di 50 dipendenti;

b) avente:

1) un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

2) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall'allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo terzo.

Tipologie di attività

1) Tipologie di esercizi ricettivi e dell'intermediazione retti a regime di piccola e media impresa così come classificati dalla presente legge ed altre imprese qualificabili come turistiche ai sensi della legge n. 135/2001:

a) alberghi;

b) motel;

c) villaggi-albergo;

d) residenze turistico-alberghiere;

e) residenze d'epoca;

f) campeggi;

g) villaggi turistici;

h) esercizi di affittacamere;

i) attività ricettive in esercizi di ristorazione;

l) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

m) strutture ricettive-residence;

n) agenzie di viaggio e turismo;

o) rifugi alpini, rifugi escursionistici.

o bis) imprese che effettuano la navigazione in mare, nelle lagune, nei laghi, nei fiumi e nei parchi, ai fini escursionistici e turistici.

2) attività codificate dall'Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa:

55.30.01 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;

92.33 Attività parchi di divertimento;

92.61.1 Gestione di piscine;

92.61.2 Gestione di campi da tennis;

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) ed attività turistiche connesse alla pesca;

93.04.1 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico;

93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali;

92.61.5 B Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie etc. compresi gli impianti di innevamento artificiale;

92.61.5 F Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture ed impianti);

71.22 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali;

3) Tipologie di esercizi ricettivi retti da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalla presente legge:

a) ostelli per la gioventù;

b) case per ferie;

c) rifugi alpini, rifugi escursionistici;

d) foresterie per turisti;

e) case religiose di ospitalità;

f) centri soggiorno studi;

4) Tipologie di esercizi ricettivi gestiti in forma non imprenditoriale direttamente da persone fisiche, secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalla presente legge:

a) rifugi alpini, rifugi escursionistici;

b) attività ricettive a conduzione familiare-bed & breakfast;

c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

- Il testo dell’art. 127 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 127 - Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso l'ente competente del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto. L’ente competente può ammettere l’istallazione di motori fuoribordo alimentati a combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43° C sulle imbarcazioni che effettuano attività di pesca turismo, in funzione della Lunghezza fuori tutto (LFT) dell’unità di lavoro.

2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.”.

Nota all’articolo 68

- Il testo dell’ art. 4 bis della legge regionale n. 14/1992, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 4 bis (Famiglie regoliere).

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore ivi comprese le motoslitte, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera.”.

Nota all’articolo 72

- Il testo dell’ art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“61.Definizione e campo di applicazione.

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.”.

Note all’articolo 80

  • Il testo dell’ art. 6 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.

1. Il rilascio da parte del comune dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è subordinato:

a) al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successive modificazioni;

b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o rimessa per lo stazionamento degli autobus, anche in comune diverso da quello in cui l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, avente una superficie non inferiore a 20 metri quadrati per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio;

c) alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;

d) all’adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.

2. L’autorizzazione per l’attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, la suddetta autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all’esercizio degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse.”.

- Il testo dell’ art. 18 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 18 - Revoca dell’autorizzazione.

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è revocata dal comune competente nei seguenti casi:

a) svolgimento dell’attività di noleggio nel periodo di sospensione dell’autorizzazione;

b) sospensione dell’attività di noleggio nell’arco di cinque anni per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici ai sensi dell’articolo 9, comma 2;

d) il mancato reintegro dei requisiti nel termine indicato ai sensi dell’articolo 15, comma 5.

d bis) esercizio da parte delle cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, oltre il limite di cui all’articolo 6, comma 2.

2. Il comune provvede alla revoca entro un anno dall’accertamento delle fattispecie di cui al comma 1, o entro il diverso termine indicato dall’ente ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1 l’impresa non può richiedere una nuova autorizzazione nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di revoca.”.

- Il testo dell’ art. 10 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge,è il seguente:

“Art. 10 - Contributo per le spese dell'attività amministrativa

1. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio corrispondono un contributo annuo, pari a euro 55,00, per la tenuta del Registro di cui all’articolo 8 e per l’attività svolta dai comuni ai sensi della presente legge.

2. Il contributo è maggiorato di 20,00 euro per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di euro 500,00.

3. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo, in misura del 50 per cento alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e per il 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

4. Le somme versate alla Regione ai sensi del comma 3 sono allocate all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.”.

4. Strutture di riferimento

1. Direzione Risorse finanziarie

2. Direzione Bilancio

3. Direzione Lavori pubblici

4. Segreteria regionale ambiente e territorio

5. Direzione Tutela ambiente

6. Direzione Urbanistica

7. Direzione Comunicazione e informazione

8. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie

9. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie

10. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie

11. Direzione Ragioneria e tributi

12. Direzione Risorse umane

13. Direzione Servizi sociali

14. Direzione Urbanistica

15. Direzione Urbanistica

16. Direzione Tutela ambiente

17. Direzione Beni culturali

18. Direzione Piani e programmi socio sanitari

19. Direzione Servizi sociali

20. Direzione Urbanistica

21. Direzione Piani e programmi socio sanitari

22. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

23. Direzione Beni culturali

24. Direzione Difesa del suolo

25. Direzione Turismo

26. Unità di progetto Protezione civile

27. Direzione Infrastrutture

28. Direzione Piani e programmi socio sanitari

29. Direzione Tutela ambiente

30. Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

31. Direzione Demanio patrimonio e sedi

32. Direzione Servizi sociali

33. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

34. Direzione Infrastrutture

35. Direzione Urbanistica

36. Direzione Urbanistica

37. Direzione Istruzione

38. Direzione Mobilità

39. Direzione Infrastrutture

40. Direzione Pianificazione territoriale e parchi

41. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

42. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

43. Direzione Risorse umane

44. Direzione Sistema informatico

45. Direzione Servizi sociali

46. Direzione Servizi sociali

47. Direzione Servizi sociali

48. Direzione Servizi sociali

49. Direzione Servizi sociali

50. Direzione Servizi sociali

51. Direzione Servizi sociali

52. Direzione Piani e programmi socio sanitari

53. Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

54. Direzione Piani e programmi socio sanitari

55. Direzione Risorse socio sanitarie

56. Unità di progetto Sanità animale e igiene alimentare

57. Direzione Beni culturali

58. Direzione Lavori pubblici

59. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

60. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

61. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

62. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

63. Direzione Turismo

64. Direzione Turismo

65. Direzione Turismo

66. Direzione Sviluppo economico ricerca e innovazione

67. Unità di progetto Energia

68. Direzione Foreste ed economia montana

69. Segreteria regionale Attività produttive istruzione e formazione

70. Direzione Lavoro

71. Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

72. Direzione Lavoro

73. Direzione Pianificazione territoriale e parchi

74. Direzione Geologia e attività estrattive

75. Direzione Pianificazione territoriale e parchi

76. Direzione Mobilità

77. Direzione Infrastrutture

78. Direzione Mobilità

79. Direzione Infrastrutture

80. Direzione Mobilità

81. Direzione Turismo

82. Unità di progetto Caccia e pesca

83. Direzione Difesa del suolo

(I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge ndr)

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