1. L’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituito dal seguente:
“Art. 49 - Canone e imposta regionale sulle concessioni.
1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui al comma 1.
3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, “Disciplina dell’imposta sulle concessioni statali” e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo dell’imposta dovuta e non pagata.
4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative.
5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.”.
1. Il comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato.
1. L’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:
“Art. 54 - Procedura comparativa in materia di concessioni.
1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comune rilascia,modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell’indennizzo di cui al comma 5.
3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all’allegato S/3.
4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all’esaurimento della stessa.
5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario.”.
1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 55 bis - Potere sostitutivo regionale.
1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.”.
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui all’articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio.
2. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi edilizi, come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore al venti per cento dell’importo degli interventi edilizi, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
4. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di modifica.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
Art. 3 - Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio2010, n. 13
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 ottobre 2009, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 novembre 2009, dove ha acquisito il n. 441 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6°commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 12 novembre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Andrea Causin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 febbraio 2010, n. 1342.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Contesto economico e amministrativo del settore balneare
Il settore balneare è un segmento dell’economia turistica particolarmente significativo per il Veneto: nell’anno 2008 il Veneto ha registrato complessivamente nel settore balneare 3.746.815 arrivi e 26.136.962 presenze e rappresenta oltre il 40 per cento del complesso delle presenze turistiche regionali.
Il Veneto rappresenta il 13 per cento del turismo balneare italiano in termini di arrivi: dopo l’Emilia Romagna, è la seconda meta in Italia per turismo balneare ed è la prima regione per arrivi e presenze internazionali sulla risorsa mare (l’Emilia Romagna, seconda, registra la metà della presenze straniere registrate dal Veneto) e compete quindi sul mercato internazionale del turismo balneare con le altre località del Mediterraneo.
La lunghezza della costa marittima balneabile è di circa 100 chilometri e i comuni costieri dove sono presenti concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo sono nove: Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Venezia, in provincia di Venezia; Porto Tolle e Rosolina in provincia di Rovigo.
Alla data del 31 dicembre 2008, si contano 572 concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa e il gettito del canone demaniale dovuto allo Stato dai concessionari in Veneto per l’anno appena trascorso ammonta a euro 10.326.798,00, mentre l’imposta regionale dovuta per l’anno 2008 ammonta a euro 516.354,00. Va tra l’altro precisato che sul litorale veneto operano poco meno di cento campeggi di medie e grandi dimensioni, con una concentrazione nettamente superiore a quella di tutte le altre regioni italiane e con talune strutture all’aria aperta qualitativamente riconosciute a livello internazionale.
Si ricorda che i comuni costieri svolgono diverse funzioni in materia di demanio marittimo quali il rilascio e rinnovo delle concessioni turistiche, la rilevazione dei dati delle aree concessionate, l’accertamento dell’imposta regionale e dei canoni demaniali, la gestione del relativo contenzioso, nonché importanti attività quali il ripascimento del litorale nel caso di mareggiate, la pulizia delle aree libere, i controlli di sicurezza pubblica sulle spiagge, funzioni che necessitano di adeguate risorse, specie in questo periodo di accresciute esigenze di “sviluppo sostenibile del turismo” manifestate dai turisti che frequentano le spiagge, in particolar modo per quelli provenienti dai paesi europei (Germania, Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, ecc.).
In tale contesto, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici ed uniformare la prassi amministrativa dei comuni in materia di pagamento del canone, si propone di introdurre una norma nell’articolo 49 della legge regionale n. 33/2002 in forza della quale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone.
Principi comunitari e statali in materia di rinnovo delle concessioni demaniali marittime
Si evidenzia, inoltre, che entro il 2009 avranno scadenza numerose concessioni demaniali: da un rapido sondaggio operato presso i comuni, a titolo esemplificativo, risultano infatti in scadenza il 78 per cento delle concessioni del Comune di Chioggia, il 56 per cento di quelle di Eraclea, il 100 per cento del Comune di Venezia, il 26 per cento delle concessioni del Comune di Rosolina.
Appare evidente che gli operatori economici del settore balneare hanno l’esigenza di avere una normativa certa sulla durata delle concessioni demaniali marittime per poter programmare i necessari investimenti che garantiscano la qualità dell’offerta turistica. Infatti è necessario ribadire che i concessionari sono piccole e medie imprese del territorio che generano attività economica, creano occupazione, concorrono alla tutela del litorale e forniscono ai turisti servizi adeguati agli standard della moderna ospitalità.
La Regione con l’adeguamento e la definizione della normativa in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa, intende definire, in modo inequivocabile, quegli elementi normativi che conferiscano chiarezza, certezza e duratura garanzia alle attività economiche ed imprenditoriali poste in essere ogni anno dai concessionari nel litorale veneto, dando altresì valore e significato all’ammontare complessivo del gettito del canone demaniale versato allo Stato dai concessionari del Veneto.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia del governo del territorio, che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni, con esclusione della determinazione dei principi fondamentali, che è riservata allo Stato.
La durata minima delle concessioni demaniali, per la sua valenza generale e per la sottesa ratio di sviluppo e valorizzazione economico-sociale, è un principio fondamentale di riferimento per la disciplina della materia e quindi è riservato alla legislazione statale.
Al riguardo necessita rilevare che la durata delle concessioni demaniali marittime nel Veneto è disciplinata dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e dalle norme di principio statali contenute prevalentemente nel DL n. 400 del 1993, convertito in legge n. 494 del 1993.
L’articolo 10 della legge n. 88/2001, che ha modificato l'articolo 1 comma 2 del DL n. 400/1993, riprodotto dall’articolo 54, comma 2, della legge regionale n. 33/2002, così dispone: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”.
Si ricorda, che le funzioni amministrative, in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, sono state prima delegate e poi trasferite ai Comuni costieri rispettivamente con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 e con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 30, comma 5. L’articolo 46 della legge regionale n. 33/2002 conferma il trasferimento delle citate funzioni ai Comuni, disponendo che “ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo”.
Nella disciplina statale e regionale in materia di concessioni demaniali marittime, appare evidente il contrasto tra il diritto al rinnovo automatico statuito dalle norme interne e i principi di derivazione comunitaria, che impongono che il sistema di scelta del contraente sia ispirato al principio della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, anche nelle ipotesi in cui non si versi in materia di appalti di servizi o di concessione di servizi pubblici.
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 3145 del 24 marzo 2009, ha affermato che i principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza si applicano anche alla concessione di beni pubblici; di conseguenza, il rinnovo di una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa deve avvenire mediante una valutazione comparativa delle domande concorrenti e, in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo.
A questo proposito, non si può non rilevare quanto segnalato dall’Autorità Garante della concorrenza che, con propria comunicazione del 16 ottobre 2008, evidenzia, con riferimento all’articolo 1, comma 2, del citato DL n. 400/1993, che la previsione del rinnovo automatico di una concessione demaniale sessennale non stimola gli operatori economici ad offrire migliori condizioni di servizio agli utenti, ed auspica pertanto una revisione delle disposizioni contenute nelle citate previsioni normative.
Ma il problema di compatibilità della normativa regionale con quella comunitaria è diventato ancor più urgente con la necessità di dare attuazione alla direttiva 2006/123/CE. Infatti la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 è relativa ai servizi nel mercato interno e si propone di attuare una maggiore competitività del mercato dei servizi per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea, eliminando gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi fra gli Stati membri. Tale direttiva ha fissato un termine di tre anni per il proprio recepimento da parte degli Stati membri, termine che scade il 28 dicembre 2009.
Ai fini del presente disegno di legge, necessita evidenziare, in particolare, quanto stabilito dall’articolo 12 della direttiva (CE) n. 123/2006, che così dispone:
“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata, adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.”.
Appare evidente quindi che la fattispecie del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, come previsto dalla legge n. 88/2001 e dalla legge regionale n. 33/2002, risulta in contrasto con il comma 2 dell’articolo 12 della direttiva n. 123/2006.
Ma pure la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale n. 33/2002, che prevede che, in caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili al concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo, i concessionari hanno la preferenza nell’assegnazione di nuove concessioni, appare in contrasto con il divieto di concedere vantaggi al prestatore di servizi uscente, previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della direttiva citata.
In relazione alle motivazioni ed argomentazioni sopra riportate, quindi, con il presente disegno di legge, la Regione intende adeguare la disciplina regionale in materia di concessioni demaniali marittime alla normativa comunitaria, al fine di risolvere i problemi di applicazione da parte dei Comuni, prevenire futuri contenziosi, nonché evitare l’avvio di una procedura dì infrazione da parte della Commissione europea.
Si ricorda che nel contrasto tra diritto interno e comunitario, la prevalenza spetta a quest’ultimo, anche se la norma interna confliggente venga emanata in epoca successiva (cfr., Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 1984). L'applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo di quello interno da disapplicare, e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della Pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, e ciò anche d'ufficio, indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte (Consiglio di Stato - Sezione IV, n. 54 del 18 gennaio 1996).
Commento ai singoli articoli
Passando ora all’esame dei singoli articoli del disegno di legge, si osserva quanto segue.
L’articolo 1, modificando l’articolo 49 della legge regionale n. 33/2002, dispone che la Giunta regionale definisca con proprio provvedimento i termini e le modalità di pagamento del canone.
L’articolo 2 propone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale n. 33/2002, che come specificato prevedeva in talune fattispecie la preferenza del concessionario nella assegnazione di nuove concessioni. La preferenza accordata al precedente concessionario contrasta infatti con quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1, della direttiva CE n. 123/2006, che statuisce l’applicazione di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza, oltre ad una adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgersi e completamento. La suddetta preferenza viola anche il comma 2 dell’articolo 12 della direttiva, che vieta l’attribuzione di qualsiasi tipo di vantaggio al prestatore di servizi uscente.
L’articolo 3 del disegno di legge propone l’integrale sostituzione dell’articolo 54 della legge regionale n. 33/2002.
Ai commi 1 e 2, ai fini dell’adeguamento alla direttiva CE n. 123/2006, viene eliminato il rinnovo automatico della concessione, perché in contrasto con l’articolo 12 della direttiva, prevedendo innanzitutto l’obbligo di pubblicità della domanda di rinnovo da parte del concessionario, per consentire ad eventuali interessati di presentare una o più domande di nuova concessione sulla stessa area.
La formulazione dei nuovi commi prevede due possibili ipotesi:
- la prima ipotesi, riguardante il caso che nessun altro interessato presenti domanda di nuova concessione sulla stessa area, comporta il rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario;
- la seconda ipotesi, invece, riguardante il caso di concorso tra domanda di rinnovo e le domande di nuova concessione, comporta l’avvio di una procedura comparativa per il rilascio di nuove concessioni, secondo i principi di pubblicità, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, applicando le procedure ed i criteri per il rilascio di nuove concessioni indicati nell’allegato S/3. A tale fine, il concessionario che ha chiesto il rinnovo può convertire la sua domanda in una domanda di nuova concessione integrando la relativa documentazione.
Al comma 5 si prevede che, nel caso di rinnovo della concessione che abbia dato luogo ad una procedura comparativa con individuazione di un nuovo concessionario, quest’ultimo debba pagare al precedente titolare un indennizzo pari al 90 per cento del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area in concessione. Si precisa che il valore aziendale è individuato da una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato, depositata dal precedente concessionario in comune ai fini della pubblicazione nella procedura di rinnovo.
Un atto unilaterale d’obbligo garantisce l’effettivo pagamento dell’indennizzo. Infatti nell’ipotesi di mancato pagamento si fa luogo allo scorrimento della graduatoria.
L’articolo 4 prevede una procedura sostitutiva della Regione nell’ipotesi di accertata inerzia o inadempimento del comune nell’esercizio delle funzioni trasferite in materia di concessioni demaniali.
L’articolo 5 regola gli effetti transitori in materia di durata delle concessioni.
Il rinnovo automatico delle concessioni non è più consentito dalla direttiva n. 123/2006 e qualora sia già stato rilasciato, la durata delle concessioni eventualmente rinnovate automaticamente deve cessare nel più breve tempo possibile, per passare, entro un termine di ragionevole applicazione, alla nuova disciplina del rinnovo delle concessioni tramite pubblicità della domanda.
Infatti la mole di concessioni in scadenza e i tempi connessi allo svolgimento di una regolare attività economica dell’impresa che gestisce la concessione, obbliga all’introduzione di tale previsione normativa, e ciò al fine di permettere da una lato, ai comuni di disporre del tempo necessario per adottare le misure organizzative più idonee per l’applicazione della nuova normativa di pubblicità e comparazione delle domande sulle concessioni demaniali, dall’altro, ai concessionari di pianificare la propria attività economica, di valorizzare l’attività aziendale ed organizzare l’impresa sulla base delle nuove disposizioni previste dal presente disegno di legge.
Al comma 1 dell’articolo 5, con norma transitoria, si propone pertanto che scadano al 31 dicembre 2014 tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere.
Il prolungamento della durata delle concessioni dovrebbe innanzitutto tutelare l’affidamento di quei concessionari che hanno già assunto impegni, anche finanziari, per realizzare le attività aziendali nonché gli adeguamenti e gli investimenti nell’area demaniale, prevedendo, sulla base della vigente legge il prolungamento delle loro concessioni; il suddetto prolungamento dovrebbe inoltre consentire ai comuni costieri di adottare tutte le misure pianificatorie, organizzative e procedimentali per dare attuazione alle disposizioni operative di cui all’articolo 3.
Al fine di consentire l’ammortamento degli investimenti già realizzati o in fase di realizzazione, ai successivi commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 si propone, in via transitoria un prolungamento della durata a seguito di apposita domanda del concessionario.
La domanda di modifica della durata della concessione può essere presentata nel caso in cui il concessionario abbia eseguito o stia realizzando interventi edilizi o acquisti di beni mobili ed attrezzature, ovvero interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, purché tutti gli interventi e gli acquisti siano effettuati durante la vigenza della concessione.
Nel caso di interventi edilizi o acquisti di beni mobili ed attrezzature, decisi dal concessionario, la maggiore durata della concessione è determinata in conformità agli importi della tabella contenuta nell’allegato S/3 lettera e) ter della legge regionale n. 33/2002, fino quindi ad un periodo massimo di venti anni.
Nel caso di interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, la maggiore durata della concessione è stabilita discrezionalmente dal comune per un periodo compreso tra i due e quattro anni.
In ogni caso, il prolungamento della durata della concessione decorre dalla data del provvedimento comunale di modifica.
L’allungamento della durata della concessione in relazione agli investimenti effettuati, prevista dai citati commi, è conforme al considerando n. 62 della direttiva n. 123/2006 che prevede una durata dell’ autorizzazione in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti.
L’articolo 6 prevede, infine, che la legge proposta sia dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e che entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 12 novembre 2009, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Autonomie locali espresso in data 10 novembre 2009, ha licenziato all'unanimità, con modifiche, l’unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.
Erano rappresentati i gruppi LV - LN Padania, FI - Popolo della libertà, AN - Popolo della libertà, L’Ulivo - Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori con di Pietro e Misto.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2:
- Il testo dell’art. 52 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 52 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.
1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio.
2. (abrogato)
3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.
4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.
5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.”.
Nota all’articolo 5:
- Il testo dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:
3. Definizioni degli interventi edilizi.
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (4);
e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione turismo