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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 88 del 27 ottobre 2009


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 23 ottobre 2009

Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

1.    Al comma 3 bis dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, come introdotto dall’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 dopo le parole: “euro 254.000.000,00 distribuito in” sono inserite le seguenti: “un massimo di”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 ottobre 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1


Dati informativi concernenti la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione 

  • la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 aprile 2009, n. 9/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 aprile 2009, dove ha acquisito il n. 406 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 8 settembre 2009;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Amedeo Gerolimetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 ottobre 2009, n. 12809. 

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la modifica di cui al comma 1, si rende necessaria per permettere a Sistemi Territoriali S.p.A. di stabilire un periodo anche inferiore ai trent’anni previsti nel testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 1/2009 per la durata dell’operazione finanziaria di leasing finalizzata all’acquisizione del materiale rotabile per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale.

La minore durata costituisce, data l’attuale situazione del mercato finanziario, un elemento che può favorire una maggiore partecipazione alla gara da parte degli operatori di leasing ed una minore costosità dell’operazione.

La Prima Commissione consiliare ha esaminato il presente disegno di legge nella seduta dell’8 settembre 2009 approvandolo all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-PDL, LV-LN-P, AN-PDL, Nuovo PSI, Misto, L’Ulivo-PDV, Per il Veneto con Carraro. 

3.         Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

-          Il testo dell’art. 86 della legge regionale n. 1/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 86 - Disposizioni in merito all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.

1.      Al fine di dare attuazione alla disposizione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come successivamente modificato ed integrato, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a provvedere all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale.

2.      Il materiale rotabile di cui al comma 1 è messo a disposizione del gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale.

3.      Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del sale and lease back.

3 bis. Allo scopo di consentire alla società Sistemi Territoriali SPA di sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell’indennizzo per scadenza anticipata relativo alle operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali SPA un contributo di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in un massimo di trent’anni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

4.         Struttura di riferimento 

Direzione mobilità

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