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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 88 del 27 ottobre 2009


LEGGE REGIONALE  n. 28 del 23 ottobre 2009

Disciplina dell'attività di acconciatore.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.    La presente legge disciplina l’attività di acconciatore in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e dall’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 2

Esercizio dell’attività

1.    L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ove istituito, oppure al comune competente per territorio.

2.    In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

3.    L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, rispettino i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 4.

4.    L’attività di acconciatore può essere svolta presso la sede designata dal cliente solo in caso di:

  1. malattia o altra forma di impedimento;
  2. manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo;
  3. altri eventi indicati nel regolamento di attuazione.

5.    Le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

6.    L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 3

Attività formativa

1.    Le azioni formative riguardanti l’attività di acconciatore, anche sulla base dell’accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, sono predisposte e attuate ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

2.    La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le azioni di cui al comma 1, che mirano, in particolare:

  1. alla qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;
  2. alla specializzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;
  3. alla formazione teorica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 174/2005;
  4. alla riqualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174/2005.

3.    La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce altresì:

  1. i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2;
  2. gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale.

4.    L’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione ai corsi e agli esami di cui al presente articolo compete alla struttura regionale competente in materia di formazione.

5.    La Giunta regionale stabilisce la composizione della commissione per l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d’esame.

6.    Ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l’accordo di cui al comma 1.

Art. 4

Regolamento comunale

1.    Ciascun comune, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.    Il regolamento prevede, in particolare:

  1. i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l’attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza;
  2. la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività in base alle previsioni dell’articolo 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;
  3. l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
  4. l’obbligo e le modalità di esposizione della dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico delle attività produttive o al comune e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l’attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata presso la sede designata dal cliente, l’obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5

Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività

1.    In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante che, alla data del trasferimento, sia in possesso, anche per interposta persona, dell’abilitazione professionale, può iniziare l’attività senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 2, previa comunicazione allo sportello unico per le attività produttive o al comune competente per territorio, da effettuare entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell’azienda.

2.    Il comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge n. 174/2005, nella presente legge o nel regolamento comunale, previa diffida, può sospendere l’attività.

3.    La prosecuzione dell’attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.

4.    La prosecuzione dell’attività viene altresì vietata:

  1. qualora l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
  2. nel caso in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali il comune può consentire la sospensione dell’attività:

1)    per gravi indisponibilità fisiche;

2)    per maternità;

3)    per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;

4)    per lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda ulss.

Art. 6

Vigilanza e controlli

1.    L’attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore è esercitata dal comune, fatte salve le competenze della azienda ulss in materia di accertamenti igienico-sanitari.

2.    Il comune, in particolare, accerta, durante l’orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 174/2005.

Art. 7

Sanzioni amministrative

1.    É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00:

  1. chi esercita l’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore;
  2. chi esercita l’attività senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

2.    E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00:

  1. chi esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio;
  2. chi non osserva la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività.

3.    E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00:

  1. chi omette di esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all’attività;
  2. chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari.

4.    Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00.

5.    L’applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.

Art. 8

Norme finali

1.    Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione del Veneto la legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 “Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini” e dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735 “Attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri”.

2.    In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la legge n. 161/1963, come modificata dalla legge n. 1142/1970 e dalla legge n. 735/1984, continua ad avere applicazione, limitatamente alle modalità di acquisizione dell’abilitazione professionale, fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 ottobre 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Esercizio dell’attività
Art. 3 - Attività formativa
Art. 4 - Regolamento comunale
Art. 5 - Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività
Art. 6 - Vigilanza e controlli
Art. 7 - Sanzioni amministrative
Art. 8 - Norme finali


Dati informativi concernenti la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione 

-          La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 novembre 2007, n. 21/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 novembre 2007, dove ha acquisito il n. 279 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;

-          La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 27 gennaio 2009;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 ottobre 2009, n. 12807.

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge 17 agosto 2005, n. 174 (Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005) recante norme sulla “Disciplina dell’attività di acconciatore” provvede a ridefinire gli aspetti della normativa in materia di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, superando la vecchia impostazione per riconoscere la figura unica del moderno acconciatore.

Sulla base del nuovo assetto costituzionale delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni, vengono stabiliti i principi fondamentali di disciplina dell’attività di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e le disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività.

La normativa nazionale prevede, inoltre, che le Regioni:

a)    disciplinino l’attività professionale di acconciatore;

b)    definiscano i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami;

c)    adottino norme volte a favorire lo sviluppo del settore;

d)    definiscano i principi per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

Con legge 2 aprile 2007, n. 40 (Gazzetta ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - supplemento ordinario n. 91) è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

L’articolo 10, comma 2 di tale ultima normativa, in particolare, prevede che le attività di acconciatore e di estetista non siano più soggette ad autorizzazione comunale ma alla sola dichiarazione di inizio attività.

Per tali attività, inoltre, non sono più possibili forme di contingentamento basate sul criterio della distanza minima o su altro comunque collegato alla presenza sul territorio comunale di altri esercizi dello stesso tipo.

Viene meno anche l’obbligo di chiusura infrasettimanale, mentre sono ancora richiesti il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

É disposto inoltre, al comma 7, l’adeguamento a tali principi delle disposizioni normative e regolamentari, rispettivamente regionali e comunali.

Con il presente DDL si intende dare attuazione alle previsioni delle sopra citate normative nazionali.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 27 gennaio 2009 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei Gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Bizzotto Zamboni e Bottacin G.), U.D.C. (Frasson), Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian), L’Ulivo - Partito Democratico Veneto (Causin e Tiozzo con delega Bertipaglia - F.I.). 

3.         Note agli articoli 

Note all’articolo 1

-          Il testo dell’art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 è il seguente:

“10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

1.      Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2.      Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

3.      Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

4.      Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica.

5.      L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «senza autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti» e le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000». I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.

5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)               al comma 4, le parole da: «Le persone fisiche» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare»;

b)               al comma 5, primo periodo, le parole: «L'autorizzazione rilasciata a chi» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione può essere presentata da chi»;

c)               al comma 6, le parole: «L'autorizzazione non può essere rilasciata ai» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione non può essere presentata dai» e le parole: «e a coloro» sono sostituite dalle seguenti: «e da coloro»;

d)               al comma 13, primo periodo, le parole: «per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: «per la dichiarazione di inizio attività».

5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica» e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.

5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività dell'autoscuola»; al comma 9, alinea, le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato»; dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione».

5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono inserite le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo».

5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari (57).

5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.

6.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8.      Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:

«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».

9.      All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico».”.

-          La legge 2 aprile 2007, n. 40 reca disposizioni in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.

 

Note all’articolo 2

-          Il testo dell’art. 3 della legge n. 174/2005 è il seguente:

“3.Abilitazione professionale.

1.      Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2.      Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3.      Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4.      Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5.      Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6.      L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.”.

-          Il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“19. Dichiarazione di inizio attività.

1.      Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2.      L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.

3.      L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4.      Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5.      Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.”.

 

Note all’articolo 3

-          Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

“4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1.      Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2.      Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

-          Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo n. 3/2009 è il seguente:

“ Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.

1.      Il programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2.      Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all’approvazione del programma successivo.

3.      La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.

4.      La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:

a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;

b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;

c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;

d) i tempi di realizzazione degli interventi;

e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell’impatto degli interventi;

f) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell’istruzione e del lavoro;

g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente;

h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all’integrazione tra politiche formative, dell’istruzione, dell’orientamento e del lavoro;

i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;

j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

5.      Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali e dalle province nell’ambito della programmazione provinciale di cui all’articolo 3.

6.      Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

7.      Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.”.

-          Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1990 è il seguente:

“Art. 9 - Attuazione delle azioni formative.

1.      Le azioni formative sono attuate:

a) dalla Giunta regionale direttamente;

b) dagli enti o organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;

c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;

d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;

e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.”.

-          Il testo dell’art. 3 della legge n. 174/2005 è il seguente:

“3. Abilitazione professionale.

1.      Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a)  dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2.      Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3.      Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4.      Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5.      Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6.      L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.”.

-          Il testo dell’art. 6 della legge n. 174/2005 è il seguente:

“6. Norme transitorie.

1.      Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

2.      I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.

3.      I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

5.      I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a)  a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b)   a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

c)   a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6.      Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

7.      A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.”. 

Nota all’articolo 6

-          Per il testo dell’art. 3 della legge n. 174/2005 vedi nota all’articolo 3. 

4.         Struttura di riferimento

Direzione artigianato

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