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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 80 del 29 settembre 2009


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 25 settembre 2009

Iniziative a tutela dei corsi d'acqua di risorgiva.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Finalità

1.    Al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto, la Regione, in armonia con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 e successive modificazioni, e con la pianificazione di settore di tutela delle acque, promuove e sostiene azioni specifiche per la conservazione dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti.

Art. 2 - Azioni a tutela delle risorgive

1.    Ai sensi della presente legge s’intendono per azioni a tutela dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti, gli interventi volti a contenere il fenomeno fisico della scomparsa delle risorgive ed a sostenere il valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo.

2.    Fra le azioni a tutela dei fiumi di risorgiva si collocano, in particolare:

a)    gli interventi di ricarica agronomica delle falde, fra i quali la sistemazione idraulica di singoli appezzamenti anche mediante realizzazione di canalette disperdenti e le attività di imboschimento anche a fini produttivi;

b)    la realizzazione di alcune aree di ricarica, mediante impiego di cave di ghiaia dismesse o comunque di superfici a ciò dedicate;

c)    i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua di risorgiva e dei singoli fontanili, mediante la riqualificazione morfologica, la ricostituzione della vegetazione ripariale, il ripopolamento faunistico, la realizzazione e la gestione di percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva ed i capodifonte;

d)    le attività di tipo divulgativo ed informativo dirette a diffondere la conoscenza del fenomeno delle risorgive e della loro peculiarità e a sensibilizzare il pubblico rispetto alla problematica della riduzione della portata complessiva dei corsi d’acqua di risorgiva ed alla progressiva riduzione dei capodifonti.

3.    La Regione concede finanziamenti ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica ed alle agenzie regionali operanti nel settore, che presentino progetti diretti a realizzare gli interventi di cui al comma 1. I progetti possono prevedere il coinvolgimento, tramite accordi o convenzioni, di altri soggetti pubblici o privati.

4.    Con provvedimento della Giunta regionale da approvare, previo parere della competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida che descrivono specificamente le azioni di cui al comma 1 e sulla base delle quali l’Amministrazione valuta la qualità espressa dai singoli progetti di interventi di cui al medesimo comma 1, ai fini dell’ammissibilità degli stessi al finanziamento regionale.

Art. 3 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti

1.    Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

2.    La Giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento nell’attuazione degli interventi, verificandone l’efficacia rispetto alle finalità di cui all’articolo 1.

Art. 4 - Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate all’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 e alimentata per pari importo dalle entrate di cui all’upb E0041 “Canoni e fitti” del bilancio di previsione 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Azioni a tutela delle risorgive

Art. 3 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti

Art. 4 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2009, n.23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 

-          La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 luglio 2008, dove ha acquisito il n. 342 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Conte, Bizzotto, Gianpaolo Bottacin, Caner, Cenci, Da Re, Finozzi, Stival e Zamboni;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;

-          La 7° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 10 febbraio 2009;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 settembre 2009, n. 11547.

2. Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il fenomeno idrogeologico delle risorgive, caratterizzante tutta l’alta pianura veneta, fa parte di un sistema unico in Europa per entità, interesse naturalistico ed economico.

Le profonde trasformazioni subite dal territorio nei decenni passati hanno gravemente compromesso il sistema delle risorgive, determinando la drammatica riduzione della portata complessiva dei fiumi e la scomparsa della maggior parte dei capodifonti.

Numerose sono le cause di tale evidente danno al patrimonio ambientale e naturalistico: l’impermeabilizzazione del suolo dovuta all’urbanizzazione; la modificazione dei sistemi irrigui, con sostituzione dei tradizionali sistemi a scorrimento con quelli pluvio-irrigui; l’abbassamento degli alvei fluviali causato dall’escavazione in alveo e dalla costruzione di dighe nelle zone montane; il cambiamento del regime pluviometrico; l’aumento dei prelievi civili ed industriali.

Gli effetti del progressivo abbassamento della falda e della conseguente compromissione del sistema delle risorgive sono gravi e documentati: forte riduzione di risorse idriche per l’irrigazione ed a fini potabili; compromissione dell’habitat di specie vegetali ed animali; compromissione del tipico paesaggio agrario; perdita del valore culturale e ricreativo del territorio.

Le tendenze sono tali che, in assenza di interventi di tipo strutturale, nel prossimo decennio si potrebbe assistere alla definitiva scomparsa del fenomeno delle risorgive. L’azione fondamentale per la conservazione del patrimonio delle risorgive è rappresentata dal ristabilimento dell’equilibrio idraulico del territorio dell’alta pianura, anche attraverso azioni volte alla ricarica artificiale dell’acquifero di cui le risorgive costituiscono il naturale sfioratore.

La presente proposta di legge fa della Regione del Veneto il soggetto che promuove e sostiene azioni per arrestare il fenomeno dell’esaurimento delle risorgive e dunque per tutelare il patrimonio di risorse idriche dell’alta pianura veneta da esse rappresentato (articolo 1).

Dette azioni di tutela dei corsi d’acqua di risorgiva e dei capodifonti consistono in interventi di contenimento del fenomeno fisico della scomparsa delle risorgive e di valorizzazione dell’aspetto naturalistico paesaggistico e ricreativo rappresentato da tale patrimonio che deve essere preservato (articolo 2).

A tal fine, la Regione eroga finanziamenti ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica ed alle agenzie regionali operanti nel settore, per la realizzazione di progetti d’intervento corrispondenti alle azioni di preservazione e valorizzazione del patrimonio delle risorgive. I progetti possono prevedere il coinvolgimento, tramite accordi o convenzioni, di altri soggetti pubblici o privati. (articolo 2, comma 3).

Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le linee guida con le quali l’amministrazione regionale descrive specificamente le azioni finanziabili ai fini della tutela delle risorgive. Sulla base di tali linee guida l’amministrazione valuta la qualità espressa dai singoli progetti di interventi presentati dai soggetti interessati, ai fini dell’ammissibilità degli stessi al finanziamento regionale (articolo 2, comma 4).

Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare (articolo 3, comma 1).

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2009-2011, trovano copertura con le risorse allocate all’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 e alimentata per pari importo dalle entrate di cui all’upb E0041 “Canoni e fitti” del bilancio di previsione 2009 (articolo 5).

La Settima Commissione Consiliare permanente nella seduta del 10 febbraio 2009, concluso l’esame dell’argomento in oggetto, ha espresso all’unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Alleanza Nazionale verso il Popolo della libertà, Liga Veneta - Lega Nord - Padania e L’Ulivo - Partito Democratico Veneto) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo modificato dalla Commissione. 

3. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo

Direzione tutela ambiente

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