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Bur n. 78 del 22 settembre 2009


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 18 settembre 2009

Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

1.    Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “lire 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 30.000,00” ed è aggiunta alla fine la seguente frase: “per le acque minerali e di sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque termali.”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

1.    Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis.    Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la Giunta regionale può modificare il provvedimento di concessione.”.

Art. 3

Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”

1.    Dopo il comma 2 quater dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

“2 quinquies. I proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l’ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell’acqua.”.

2.    Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è abrogato.

Art. 4

Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

1.    Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “da lire 5.000.000 a lire 15.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali.”.

2.    Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di lire da 6.000.000 a 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.”.

3.    Al comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di lire da 6.000.000 a 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.”.

4.    Al comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di lire da 2.000.000 a 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali.”.

Art. 5

Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali

1.    In considerazione della congiuntura economica in atto e al fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli occupazionali, nel triennio 2010-2012 il diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, è ridotto come segue:

a)    a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di plastica;

b)    a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di vetro.

2.    La riduzione prevista al comma 1 si applica ai concessionari che entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, dovuto per il triennio 2007-2009, e abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali.

3.    Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.

4.    Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al comma 1, il dirigente responsabile del procedimento avvia le procedure per la decadenza della concessione.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1.    Il diritto proporzionale, come modificato dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, non si applica alle domande di permesso di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Norma finanziaria

1.    Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 3.750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011 (upb E0041 “Canoni e fitti” - capitolo n. 100183/E “Entrata derivante dall’applicazione del diritto proporzionale per metro cubo di acqua imbottigliata (articolo 15, comma 2 ter, legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 - articolo 20, legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1)”), si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” (capitolo n. 45780 “Spese per i servizi ferroviari integrativi”) del bilancio pluriennale 2009-2011.

Art. 8

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 settembre 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

Art. 3 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”

Art. 4 - Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”

Art. 5 - Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali

Art. 6 - Disposizioni transitorie

Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 18 settembre 2009, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.  Procedimento di formazione

-          La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 aprile 2007, n. 3/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 aprile 2007, dove ha acquisito il n. 231 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;

-          La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 5 dicembre 2007;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 settembre 2009, n. 11461.

 

2.  Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la pianura veneta ha un acquifero sotterraneo, generalmente con acqua di ottima qualità, che costituisce una risorsa nascosta, del valore inestimabile ma non inesauribile, deve essere salvaguardata da sprechi e inquinamenti.

Negli ultimi decenni, in particolare, l’attività dell’uomo ha sperperato parte del cospicuo capitale disponibile riducendo sia la capacità di ricarica delle falde sotterranee, causa l’impermeabilizzazione dei suoli e le modifiche dell’idrografia superficiale, sia la quantità complessiva dell’acqua contenuta a seguito di un utilizzo non equilibrato dei prelievi.

Nel contempo, oltre alla quantità l’attività antropica ha parzialmente compromesso, specialmente in alcune falde più superficiali, le caratteristiche qualitative della risorsa.

Da questo è derivato che gli indirizzi ambientali in merito all’utilizzo della risorsa acqua perseguono l’applicazione del concetto secondo il quale la pianificazione deve essere volta al “governo della riproduzione dell’acqua”, in modo da considerare la risorsa come un bene primario limitato, pertanto da salvaguardare e da rigenerare.

È un comportamento auspicato già dalla Carta europea dell’acqua, approvata il 16 maggio 1968 dal Consiglio d’Europa, il cui testo afferma, tra l’altro, il principio che “Le risorse di acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservarle, controllarle e, se possibile, accrescerle.”.

Devono, pertanto, essere abbandonate le strategie di mero sfruttamento delle risorse idriche, privilegiando l’uso razionale ed equilibrato anche con principi di solidarietà.

Inoltre, nel settore idrominerale la risorsa è riconosciuta quale bene del patrimonio indisponibile pubblico, pertanto da non deprimere del suo valore di risorsa naturale, ma al contrario obbligatoriamente da valorizzare da parte delle regioni, competenti per materia, ma anche da parte delle altre amministrazioni pubbliche interessate, con lo scopo di ottenere effetti benefici a favore sia del cittadino consumatore, sia delle imprese che operano nel settore.

Pertanto per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio idrominerale si rende necessario, in particolare, il riordino e l’aggiornamento di alcune delle disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", che regolamentano l’utilizzo dell’acqua minerale e di sorgente destinata all’imbottigliamento, e del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”.

Le modifiche da apportare riguardano due aspetti.

Il primo aspetto attiene alla revisione di alcune condizioni stabilite per il controllo e il monitoraggio degli effetti dei quantitativi estratti in modo da garantire un uso più razionale del patrimonio idrominerale.

Si propone, per questo aspetto, di modificare la legge regionale n. 40/1989 in modo da procedere, per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, con cadenza biennale, alla verifica dello stato di vulnerabilità della risorsa idrominerale utilizzata (falda sotterranea o sorgente) mediante monitoraggi, con possibilità di eventuali revisioni delle disposizioni contenute nella concessione.

Sulla base dei dati riscontrati dall’attività di monitoraggio la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvederà a impegnare i proventi dei canoni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

Il secondo aspetto si riferisce alla necessità, oltre all’aspetto prioritario della tutela ambientale della risorsa, di stabilire modalità economiche di gestione che consentano il rispetto del principio comunitario di libera concorrenza del mercato, in modo da poter trarre il maggior profitto dal bene demaniale a beneficio della collettività.

La necessità di riordino del settore emerge anche dal “documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali, naturali e di sorgente”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 16 novembre 2006, al fine di sollecitare la revisione su scala nazionale della normativa in modo da uniformare i comportamenti delle regioni.

In particolare, come si vede dalla tabella seguente, le regioni applicano canoni talmente differenziati da rendere differentemente onerosa l’acqua estratta, provocando effetti dannosi alla concorrenza con ripercussioni sul beneficio economico ottenibile dalla risorsa pubblica del quale sono responsabili le amministrazioni pubbliche, in primo luogo le regioni.

INTROITI CANONI ACQUE MINERALI REGIONI

 

imbottigliato

emunto

portata

Importo

 

[€/mc]

[€/mc]

[mc/anno]

[€/anno]

Abruzzo

NO

NO

500.000

0,00

Basilicata

0,30

 

700.000

210.000,00

Calabria

NO

NO

300.000

0,00

Campania

NO

NO

1.100.000

0,00

Emilia Romagna

NO

NO

610.000

0,00

Lazio

NO

NO

200.000

0,00

Liguria

NO

NO

150.000

0,00

Lombardia

0,516

NO

2.900.000

1.496.400,00

Marche

NO

NO

340.000

0,00

Molise

NO

NO

(assieme all'Abruzzo)

0,00

Piemonte

0,70 PET 0,35 VETRO

 

1.600.000

900.000,00

Puglia

 

NO

110.000

0,00

Toscana

NO

NO

1.000.000

0,00

Umbria

 

0,50

1.050.000

525.000,00

Veneto

3,00

 

2.600.000

7.800.000,00

Friuli V.G.

NO

NO

140.000

0,00

Sardegna

NO

NO

350.000

0,00

Sicilia

NO

da 0 a 5 milioni/litri € 5.164,57; da 5 a 35 milioni/litri € 0,001032913; oltre 35 milioni/litri € 0,000012911 a litro (acque minerali)

250.000

 

Valle d'Aosta

NO

NO

 

0,00

Prov.Aut.TN

NO

NO

200.000

0,00

Prov.Aut.BZ

 

€ 594,30 per l/s con un minimo di € 5.943,00 (per uso imbottigliamento);

 

 

TOTALI

 

 

14.100.000

10.931.400

 

 

paganti

9.100.000

10.931.400

 

 

%

65

100

 

 

VENETO

2.600.000,00

7.800.000,00

 

 

%

29

71

Fino ad ora, tredici regioni non applicano canoni né sull’imbottigliato né sull’emunto e le altre regioni applicano canoni pari o inferiori a 0,51 €/mc, con importi minimi nell’ordine di qualche migliaio di euro per i canoni relativi alle superfici, per i quali la Regione Veneto applica minimi per le zone di montagna o di pianura pari rispettivamente a euro 17.630,29 ed euro 23.507,06 (canone 2006).

In particolare, solo il 65 per cento della quantità di acqua minerale prodotta in Italia è soggetta a canone, di questa il 30 per cento riguarda il Veneto, e dai canoni di concessione il 70 per cento dell’importo nazionale è introitato dal Veneto.

L’acqua minerale prodotta nel Veneto è circa un quinto della produzione nazionale, con una occupazione di personale stimata in 1.600 occupati diretti, 7.000 occupati indiretti, con un probabile giro d’affari di 450 milioni di euro e investimenti pubblicitari valutati in 75 milioni di euro.

Per questo motivo, il suddetto documento di indirizzo pone a riferimento i seguenti minimi e massimi entro cui definire il canone da applicare:

-      da 1,00 a 2,50 euro ogni mille litri o frazione di imbottigliato;

-      da 0,50 a 2,00 euro ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto.

L’articolo 15 della legge regionale n. 40/1989, nello stabilire i canoni che i concessionari devono corrispondere alla regione per l’utilizzo della risorsa, dispone al comma 2 ter, che: “Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti”.

Il testo del suddetto comma 2 ter era stato introdotto nell’articolo 15 dal comma 1, dell’articolo 20, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (finanziaria 2004) con il diritto proporzionale stabilito a 0,65 €/mc di imbottigliato, quest’ultimo aumentato a 1,00 €/mc dal comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (finanziaria 2006).

Tale diritto proporzionale è stato recentemente elevato da 1,00 €/mc agli attuali 3,00 €/mc di imbottigliato mediante l’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007 (finanziaria 2007).

Si rende, pertanto, necessario un riallineamento dei canoni regionali al livello tariffario nazionale in quanto il citato recente aumento, a 3,00 €/mc del canone regionale sull’acqua imbottigliata rischia di fatto di mettere seriamente in difficoltà, rispetto alle situazioni riscontrate nelle altre regioni, il settore degli stabilimenti di produzione di acqua minerale nel Veneto.

Questo comporta un altissimo introito iniziale da parte della regione a fronte del pericolo di ridurre drasticamente, già da subito, competitività sul mercato italiano, ed anche estero, al prodotto “acqua minerale estratta nel Veneto” e di rendere non concorrenziali gli investimenti di capitali nel settore tanto da poter comportare, per estremo, processi di ristrutturazione anche sostanziali, con il pericolo di delocalizzazione in altre regioni degli stabilimenti di imbottigliamento.

Da questo derivano ricadute certamente negative sulle società che operano nel settore e di conseguenza sull’occupazione diretta e sull’indotto, oltre a rendere più caro al cittadino consumatore la fruizione del bene demaniale veneto, a vantaggio dell’economia delle altre regioni.

Tale tassazione, da ritenersi estrema se confrontata con i canoni applicati dalle altre regioni, se mantenuta non può consentire da un lato di poter trarre il maggior profitto dal bene demaniale a beneficio della collettività e dall’altro di rispettare il principio comunitario di libera concorrenza del mercato.

Di conseguenza, si propone di modificare la legge regionale n. 40/1989 come di seguito indicato, sempre per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, in modo da riportare ad un miglior livello concorrenziale con il resto d’Italia la commercializzazione delle acque estratte dal Veneto:

-      si conferma, per l’anno solare 2007, il canone di 3,00 €/mc sulla quantità di acqua minerale e di sorgente imbottigliata, così come introdotto dalla legge finanziaria regionale 2007, da corrispondere nella misura di almeno un terzo nell’anno solare 2007 e, per il restante importo, suddiviso in quattro rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali, a decorrere dall’anno solare 2008;

-      in considerazione anche di quanto indicato nel citato “documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali, naturali e di sorgente”, si stabilisce, a decorrere dall’anno solare 2008, in 1,50 €/mc il canone sulla quantità di acqua minerale e di sorgente imbottigliata;

-      l’importo di 1,50 €/mc potrà essere rivisto, con cadenza biennale, sulla base dell’andamento del mercato, delle esigenze delle singole realtà territoriali interessate, di quanto stabilito nelle altre regioni e delle imprese operanti.

Inoltre, è previsto un aggiornamento degli importi del diritto proporzionale relativo al permesso di ricerca e degli importi delle sanzioni.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 5 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole, a maggioranza dei presenti, nel testo modificato anche nel titolo che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei Gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), L’Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo), Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro - U.D.C. (Frasson); astenuti i rappresentanti dei Gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Bizzotto, Zamboni e Bottacin G.), Progetto Nord Est (Cancian) e Comunisti Italiani (Atalmi).

3.         Note agli articoli

Nota all’articolo 1

-          Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:

“Art. 9 - (Rilascio).

1.       Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentita la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all'art. 26.

Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a)       la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;

b)       il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;

c)       lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.

2.       Esso riguarda, di norma, un' area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.

3.       Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:

a)       l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;

b)       la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;

c)       l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare ai sensi del penultimo comma del presente articolo;

d)       l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;

e)       ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

4.       Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dalla Giunta regionale.

5.       Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non sono soggette alla pubblicazione di cui all'articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.

6.      Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 30.000,00  per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque minerali e di sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque termali.

7.       In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.”.

Nota all’articolo 2

-  Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:

“Art. 13 - (Rilascio).

1.  La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.

2.  Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione;

b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove;

c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;

d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

e) le eventuali prescrizioni sull'eduzione dell'acqua;

f) la determinazione del diritto proporzionale annuo che il concessionario deve pagare ai sensi dell'art. 15;

g) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;

h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;

i)  l'importo della tassa di concessione regionale;

l)  l'eventuale canone d'uso delle pertinenze di cui al comma 3 dell'art. 15.

3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.

4. (omissis)

5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni dalla loro approvazione.

5 bis. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la Giunta regionale può modificare il provvedimento di concessione.”.

Nota all’articolo 3

-  Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:

“Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1.       Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:

a)       per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento:

1)       di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;

2)       di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;

b)       per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.

2.       Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.

2 quinquies. I proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l’ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell’acqua.

3.       Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3 ter. La quantificazione dell’importo dovuto, sulla base dell’ammontare effettivo dell’onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

4.       (omissis)

5.       (omissis)

6.       (omissis)

6 bis. Al fine di incentivare l’imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d’acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a)       il novanta per cento della quantità d’acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b)       l’intera quantità d’acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 50 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:

“Art. 50 - (Sanzioni).

1.      A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali.

2.      A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi del comma 4 dell'art. 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.

3.      A chiunque svolga le attività di cui all'art. 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.

4.      In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un' espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali.

5.       Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.       In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.”.

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 15, comma 2 ter, della legge regionale n. 40/1989 è il seguente:

“2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione geologia e attività estrattive

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