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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 65 del 11 agosto 2009


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 07 agosto 2009

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”

1.    All’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell’attività svolta dai servizi dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.

2.    Il comma 3, dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.”.

Art. 3 - Introduzione dell’articolo 13 bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”, di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56

1.    Dopo l’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 13 bis - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1.    Dopo l’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis - Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

1.    In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modificazioni possono essere costituite Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

2.    Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d’intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica sul BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.”.

2.    Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

“3 ter.    Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.”.”.

2.    In fase di prima applicazione, qualora siano stati già sottoscritti i protocolli attuativi di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l’adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell’upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”, ai sensi del comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”

Art. 4 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2007, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 

-          La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sandro Sandri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione14 ottobre 2008, n. 19/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2008, dove ha acquisito il n. 364 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;

-          La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 27 novembre 2008;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Claudio Rizzato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 2009, n. 9881.

2. Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1.      Oggetto della normativa e disciplina attuale.

La legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, avente ad oggetto “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”, stabilisce, tra l’altro, all’articolo 8, commi 1 e 2, delle specifiche disposizioni volte allo sviluppo e miglioramento delle attività di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei Servizi veterinari (SVET) dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS. Con tale normativa, nello specifico, il legislatore regionale ha inteso attribuire un terzo dell’introito derivante dalle sanzioni amministrative allo sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi medesimi, subordinando tale attribuzione al raggiungimento di obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, sulla base di criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.         Proposta di modifica integrativa.

Sulla base e in analogia a quanto sopra descritto, appare opportuno prevedere una procedura di attribuzione di finanziamenti derivanti da sanzioni finalizzati allo sviluppo e miglioramento dei servizi ARPAV deputati alla vigilanza e controllo in materia di campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.

A tal riguardo va ricordato che la vigente legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, avente ad oggetto “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” prevede, all’articolo 8, una serie di ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei titolari o legali rappresentanti di stazioni emittenti che non ottemperino a determinate prescrizioni amministrative, o pongano in essere delle condotte contrarie a disposizioni normative. Lo stesso articolo 8 della legge regionale in parola prevede che le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative siano delegate ai Comuni ove sono installati gli impianti emittenti, e che le spese per l’esercizio delle delega siano stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell’importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell’entrata, il capitolo n. 7946 denominato “Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Sulla base di quanto citato e previsto dalla legge regionale n. 29/1993 appare congruo, in analogia con quanto stabilito dal vigente articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, prevedere la destinazione delle somme introitate al bilancio regionale a mente dell’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 29/1993, allo scopo dello sviluppo e miglioramento dei servizi ARPAV deputati alla vigilanza e controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazione e da elettrodotti.

L’attribuzione dei fondi in parola sarà effettuata subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Tale proposta è motivata dall’opportunità di favorire il miglioramento dei servizi di ARPAV incaricati della vigilanza e controllo dei campi elettromagnetici generati sia da impianti di teleradiocomunicazioni che da elettrodotti. Si tratta di una attività particolarmente delicata visto non solo l’alto numero di siti ove sono collocati attualmente sul territorio regionale gli impianti per le comunicazioni elettroniche (impianti radiobase per la telefonia cellulare, impianti radiofonici, impianti televisivi) e gli elettrodotti e relative cabine di trasformazione, ma anche la complessità di tali emittenti da un punto di vista tecnologico, considerato il continuo progredire della tecnica delle comunicazioni elettroniche, nell’ottica della tutela sanitaria della popolazione dall’esposizione alle radiazioni non ionizzanti generate dalle emittenti medesime.

3.      Finalità del disegno di legge.

Con il disegno di legge in questione si intende sviluppare e migliorare i servizi di ARPAV che istituzionalmente svolgono l’attività di vigilanza e controllo nel delicato settore della vigilanza e controllo dei campi elettromagnetici generati dalle sorgenti di radiazioni non ionizzanti utilizzate nel settore delle comunicazioni elettroniche e nell’ambito di elettrodotti e relative cabine di trasformazione.

Lo strumento previsto per il raggiungimento di tale finalità consiste nell’attribuzione di specifiche risorse economiche parametrate al raggiungimento di determinati obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, sulla base di criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Le risorse economiche necessarie sono le somme introitate al bilancio regionale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 29/1993.

La Quinta Commissione consiliare permanente ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta del 27 novembre 2008, approvandolo con modifiche, all’unanimità (favorevoli i gruppi Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Liga Veneta Lega Nord Padania, UDC, Veneto PPE; L’Ulivo - Partito Democratico Veneto) nel testo che segue.

3.  Note agli articoli 

Nota all’articolo 1:

-       Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.

1.      A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

1 bis. A partire dall’anno 2008, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo di piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2.      A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell’attività svolta dai servizi dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3.      I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.

4.      Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)      l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002;

b)      l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005.”.

Nota all’articolo 2:

-       Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Strutture sanitarie e socio-sanitarie.

1.      L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e quella relativa alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di strutture sanitarie socio-sanitarie pubbliche, ad esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.

“1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.”.

5. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

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