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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 45 del 02 giugno 2009


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 29 maggio 2009

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.

Art. 2

Disposizioni transitorie

1.    Le disposizioni del comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, come introdotte dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di nomina di amministratori e sindaci nella società costituita ai sensi della legge medesimanon ancora conclusi all’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 maggio 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni

Art. 2 - Disposizioni transitorie

Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 29 maggio 2009, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 marzo 2009, dove ha acquisito il n. 397 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Marchese, Degani, Sernagiotto, De Boni, Cortelazzo, Grazia, Frigo, Laroni, Gallo, Foggiato, Rossato, Covi, Cancian, Bertipaglia, Piccolo e Tesserin;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 24 marzo 2009;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giampietro Marchese , ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 maggio 2009, n. 6893.
2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 prevede all’articolo 10 che nessuno possa essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati, salvo il caso in cui uno dei mandati abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.

Tale norma, tuttavia, non tiene conto del fatto che, in occasione della costituzione della società di capitali a prevalente partecipazione pubblica prevista dalla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali, il legislatore aveva ritenuto d’introdurre una disciplina di carattere transitorio derogatoria rispetto alle procedure della citata legge n. 27/1997. L’articolo 8 della legge n. 29/2001, infatti, prevede che, in sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della Società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al Presidente della Giunta regionale.

Tale norma fornisce alla Giunta la possibilità di utilizzare personale regionale esperto e di fiducia dell’amministrazione, immediatamente in grado di esperire tutte le attività necessarie per la nascita di un nuovo soggetto giuridico, anziché avviare le ordinarie procedure previste. Ciò per evidenti ragioni di efficacia e di celerità in un genere di attività assai importante e delicato.

A corollario delle deroghe previste per l’applicazione delle procedure di selezione in occasione di tale situazione eccezionale (la nascita di un nuovo soggetto giuridico), la legge n. 29/2001 non prevede tuttavia alcuna deroga in relazione all’applicazione del citato articolo 10 della legge n. 27/1997.

Con la presente legge s’intende dunque stabilire che il divieto di svolgere un terzo mandato non si applichi al citato caso eccezionale, nel quale la Regione ha provveduto ad incaricare direttamente un dipendente regionale per il primo avvio del neocostituito soggetto giuridico, limitatamente alla nomina conferita in deroga alle procedure di cui alla legge n. 27/1997.

Il progetto di legge prevede anche una norma transitoria, al fine di risolvere eventuali problemi d’interpretazione circa le fattispecie disciplinate dalla nuova disposizione, con la quale si applica tale norma a tutti i procedimenti per i quali non sia stato adottato il provvedimento finale.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 142 del 24 marzo 2009 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvando a maggioranza - con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, AN-Verso il popolo delle libertà, UDC, Nuovo PSI, L’Ulivo-PDV, IDV, Per il Veneto con Carraro e l’astensione del rappresentante del gruppo consiliare LV-LN-P - un testo modificato, anche nel titolo, rispetto a quello presentato. 

3. Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 29/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Norma transitoria.

  1. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della Società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al Presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture

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