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Bur n. 29 del 07 aprile 2009


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 03 aprile 2009

Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto 

1.    La presente legge disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” e successive modificazioni.

2.    In particolare, la presente legge:

a)    individua l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio;

b)    determina i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio;

c)    disciplina l’attività di vigilanza;

d)    istituisce il Registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio.

3.    Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 218/2003 e successive modificazioni.

 

Art. 2

Funzioni della Regione

 

1.    Spettano alla Regione le funzioni riguardanti:

a)    la tenuta e l’aggiornamento del Registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 8;

b)    l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dei trasporti dell’elenco delle imprese autorizzate nell’anno precedente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

c)    l’accertamento della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 6;

d)    la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.

 

Art. 3

Funzioni delle province

 

1.    Spettano alle province, nell’ambito territoriale di competenza, le funzioni riguardanti:

a)    l’accertamento della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 6;

b)    la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.

 

Art. 4

Funzioni dei comuni

 

1.    Spettano ai comuni le funzioni riguardanti:

a)    il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio alle imprese aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio di competenza;

b)    l’invio alla struttura regionale competente in materia di mobilità di copia delle autorizzazioni rilasciate nonché la comunicazione di tutti i dati e loro successive modifiche, relativi alle imprese autorizzate, ai fini dell’annotazione nel Registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 8;

c)    la comunicazione alla struttura regionale competente in materia di mobilità dell’adozione, da parte delle imprese autorizzate, della carta dei servizi di cui all’articolo 14;

d)    l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6;

e)    la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge;

f)    l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 16.

 

CAPO II

Attività di noleggio

 

Art. 5

Autorizzazione all’attività di noleggio

 

1.    L’attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.

2.    L’autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio e per l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio della medesima.

3.    Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto.

 

Art. 6

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

 

1.    Il rilascio da parte del comune dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è subordinato:

a)    al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successive modificazioni;

b)    alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o rimessa per lo stazionamento degli autobus, anche in comune diverso da quello in cui l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, avente una superficie non inferiore a 20 metri quadrati per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio;

c)    alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;

d)    all’adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.

2.    L'autorizzazione per l'attività di noleggio non può essere rilasciata alle cooperative sociali di tipo A di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali.” e alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 “legge-quadro sul volontariato.” e successive modificazioni.

 

Art. 7

Istanza di autorizzazione

 

1.    L’istanza di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, è presentata al comune nel cui territorio l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa." e successive modificazioni, avente ad oggetto:

a)    la denominazione, la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa;

b)    le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni;

c)    l’iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d)    il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

e)    il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati, con relativo numero di targa, da adibire all'attività di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con finanziamenti pubblici;

f)    la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale adibito all’attività di conducente e il possesso da parte del medesimo dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada.” e successive modificazioni;

g)    il possesso dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 218/2003, in caso di esercizio di servizi internazionali.

2.    Le imprese autorizzate comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 1, entro quindici giorni dall’avvenuta modifica compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

 

Art. 8

Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus

 

1.    La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di seguito denominato Registro.

2.    Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 ed in particolare:

a)    la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;

b)    l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di noleggio;

c)    gli estremi dell’autorizzazione e il comune che ha provveduto al rilascio della medesima;

d)    il numero di autobus in dotazione;

e)    l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.

3.    Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.

4.    La gestione dei dati annotati nel Registro è effettuata in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

5.    L’iscrizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio nel Registro non costituisce condizione di efficacia dell’autorizzazione medesima.

6.    La revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18, comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro.

 

Art. 9

Divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici

 

1.    Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 218/2003 è vietato l’utilizzo per l’attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con finanziamenti pubblici di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

2.    L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.

3     Per le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” il divieto di cui al comma 1 non si applica:

a)    agli autobus acquistati in autofinanziamento;

b)    agli autobus acquistati con finanziamento pubblico trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione.

 

Art. 10

Contributo per le spese dell'attività amministrativa

 

1.    Le imprese autorizzate all’attività di noleggio corrispondono un contributo annuo, pari a euro 50,00, per la tenuta del Registro di cui all’articolo 8 e per l’attività svolta dai comuni ai sensi della presente legge.

2.    Il contributo è maggiorato di 20,00 euro per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di euro 500,00.

3.    Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo, in misura del 50 per cento alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e per il 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

4.    Le somme versate alla Regione ai sensi del comma 3 sono allocate all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di regolarità, sicurezza e qualità del servizio

 

Art. 11

Divieti per i conducenti

1.    Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto:

a)    di modificare il percorso stabilito all’atto della definizione del servizio, salvi casi di forza maggiore;

b)    di far salire sull’autobus, anche durante le soste, persone estranee a quelle per le quali l’autobus è stato noleggiato;

c)    di interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei viaggiatori o nei casi di forza maggiore o di evidente pericolo.

 

Art. 12

Documenti di viaggio 

1.    Il comune competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.

2.    Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall’esterno.

3.    A bordo di ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio è conservata copia conforme dell’autorizzazione.

4.    La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.

 

Art. 13

Dispositivi di controllo 

1.    Alle imprese autorizzate all’attività di noleggio si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e successive modificazioni, con particolare riferimento al monitoraggio ed alle disposizioni di utilizzazione.

2.    La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni.

 

Art. 14

Carta dei servizi 

1.    La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell’attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.

2.    Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono al comune competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni tre anni.

3.    Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

 

CAPO IV -  Attività di vigilanza e sanzioni amministrative

 

Art. 15

Attività di vigilanza 

1.    La Regione, le province e i comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge e provvedono all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, attribuendo le funzioni a soggetti dotati di apposita tessera di servizio.

2.    I comuni provvedono, in particolare, all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, almeno ogni tre anni dal rilascio dell’autorizzazione all’attività di noleggio.

3.    Ai fini di cui al comma 1 la Regione si avvale di dipendenti regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia di mobilità cui siano state attribuite funzioni di vigilanza e controllo.

4.    Al fine dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge la Regione e le province trasmettono al comune competente copia dei verbali di accertamento relativi all’attività di cui al comma 1.

5.    Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all’articolo 6, il comune assegna all’impresa un termine non superiore a trenta giorni per il reintegro dei requisiti di cui è stata accertata la mancanza, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.

 

Art. 16

Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie 

1.    Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:

a)    violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b)    violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’attività di noleggio;

c)    violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte delle imprese, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio;

d)    violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati.

2.    L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

3.    L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4.    Costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00 le seguenti infrazioni:

a)    la mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati di cui all’articolo 7, comma 2;

b)    l’inosservanza dei divieti di cui all’articolo 11.

5.    L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.

6.    L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 14 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera d), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

7.    Per l’individuazione dei soggetti obbligati e per la determinazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

8.    I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dal comune competente.

 

Art. 17

Sospensione dell’autorizzazione 

1.    L’autorizzazione all’attività di noleggio è sospesa dal comune competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall’impresa, nell’arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

a)    se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l’impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

b)    se l’impresa ha la disponibilità da sei a dieci autobus, quando l’impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.

2.    Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b) aumenta di una unità, fino ad un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.

3.    La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 7, comma 2, e 11 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’autorizzazione all’attività di noleggio da venti a quaranta giorni.

4.    La sospensione di cui al comma 3 è da trenta a sessanta giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

5     La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’autorizzazione all’attività di noleggio da sette a trenta giorni.

6.    La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

7.    Ai fini di cui al presente articolo costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

 

Art. 18

Revoca dell’autorizzazione 

1.    L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è revocata dal comune competente nei seguenti casi:

a)    svolgimento dell’attività di noleggio nel periodo di sospensione dell’autorizzazione;

b)    sospensione dell’attività di noleggio nell’arco di cinque anni per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

c)    inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici ai sensi dell’articolo 9, comma 2;

d)    il mancato reintegro dei requisiti nel termine indicato ai sensi dell’articolo 15, comma 5.

2.    Il comune provvede alla revoca entro un anno dall’accertamento delle fattispecie di cui al comma 1, o entro il diverso termine indicato dall’ente ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

3.    In caso di revoca ai sensi del comma 1 l’impresa non può richiedere una nuova autorizzazione nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di revoca.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie finali 

Art. 19

Disposizioni transitorie 

1.    Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

2.    Al fine di cui al comma 1 l’impresa presenta, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 al comune competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.

3.    Le autorizzazioni all’attività di noleggio rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al comma 1, salvo il caso in cui il mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall’inerzia del comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia decorsi duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4.    La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 si applica decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 20

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni 

1.    Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”, è aggiunto il seguente comma:

“4 ter.    É vietato alle imprese l’esercizio dei servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4 mediante l’utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione.”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 aprile 2009

Galan


INDICE

 

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni della Regione

Art. 3 - Funzioni delle province

Art. 4 - Funzioni dei comuni

 

CAPO II - Attività di noleggio

Art. 5 - Autorizzazione all’attività di noleggio

Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

Art. 7 - Istanza di autorizzazione

Art. 8 - Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus

Art. 9 - Divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici

Art. 10 - Contributo per le spese dell'attività amministrativa

 

CAPO III - Disposizioni in materia di regolarità, sicurezza e qualità del servizio.

Art. 11 - Divieti per i conducenti

Art. 12 - Documenti di viaggio

Art. 13 - Dispositivi di controllo

Art. 14 - Carta dei servizi

 

CAPO IV - Attività di vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 15 - Attività di vigilanza

Art. 16 - Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 17 - Sospensione dell’autorizzazione

Art. 18 - Revoca dell’autorizzazione

 

CAPO V - Disposizioni transitorie finali

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 20 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 

  • La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 giugno 2007, n. 8/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 ottobre 2007, dove ha acquisito il n. 270 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
  • La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 26 settembre 2008;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Ferruccio Zigiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 marzo 2009, n. 4167.

2. Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge intende definire le norme necessarie all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente secondo quanto disposto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 che, nell’ambito delle competenze legislative delineate dall’articolo 117 della Costituzione e colmando un vuoto normativo, ha stabilito i principi e le norme generali a tutela della concorrenza valevoli per questo settore.

La precedente disciplina dell’attività prevedeva che il servizio di noleggio di autobus con conducente venisse esercitato attraverso il rilascio, da parte dei Comuni, di specifiche autorizzazioni che erano contingentate in rapporto al dato demografico del comune che le rilasciava. Questo significava che l’attribuzione delle autorizzazioni per quel tipo di trasporto aveva come unico riferimento il bacino comunale.

Orbene, se tale impostazione poteva avere una sua ragione in passato, oggi l’esistenza di cambiamenti quali la crescita della domanda di trasporto per il turismo anche a lunga distanza, l’apertura delle frontiere dei paesi comunitari e, soprattutto, la cresciuta esigenza di libero mercato anche per questo settore economico, impongono scelte diverse.

La legge statale n. 218/2003 sull’attività di noleggio autobus ha, infatti, posto una forte spinta alla liberalizzazione del settore, riconducendo l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada alla sfera di libertà di iniziativa economica, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, determinando di conseguenza il superamento del sistema basato su un’autorizzazione per ogni singolo autobus che viene così sostituita dalla generale autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa di noleggio di autobus con conducente.

Un’altro aspetto fortemente innovativo della legge statale è costituito dalla norma del comma 3 dell'articolo 1, secondo la quale costituisce una distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

Il disegno di legge oggi all’attenzione del Consiglio si propone, pertanto, di dettare le disposizioni integrative di quanto stabilito dalla legge n. 218/2003.

In particolare, in applicazione dei principi di sussidiarietà di differenziazione e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, alloca le funzioni amministrative in materia di noleggio di autobus con conducente alla Regione, alle province ed ai comuni.

Sono, inoltre, determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni specificandosi il principio del divieto di utilizzo di autobus sovvenzionati.

Viene, poi, prevista l’istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio, mentre una particolare attenzione è riservata alle disposizioni in materia di qualità del servizio ed al sistema di sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione della legge stessa.

Nel suo complesso il progetto di legge risulta composto di 20 articoli suddivisi in 5 capi.

Di seguito vengono illustrati, articolo per articolo, gli aspetti più significativi del testo proposto:

L’articolo 1 delimita la sfera di intervento del legislatore regionale nel settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, rinviando alla normativa statale per quanto attiene la disciplina di specifici aspetti di sua competenza.

L’articolo 2 stabilisce le funzioni e i compiti della Regione, in particolare per quanto attiene alla tenuta e all’aggiornamento del Registro regionale delle imprese esercenti attività di noleggio di autobus con conducente, alla trasmissione periodica dei dati in esso contenuti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si attribuiscono, inoltre, alla Regione funzioni di vigilanza e di controllo sulla permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio e sul rispetto della disciplina regionale, nazionale e comunitaria di settore.

L’articolo 3 individua le funzioni delle province che sono limitate a quelle di vigilanza e controllo sulla permanenza in capo alle imprese esercenti l’attività di noleggio dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e sul rispetto delle altre prescrizioni dettate dalla legge. Tale scelta, da un lato, è conseguente all’aver considerato la dimensione comunale la più adeguata per l’esercizio delle funzione di rilascio delle autorizzazioni, dall’altro discende dalla convinzione che un potere di vigilanza e controllo diffuso ai vari livelli di governo territoriale aumenti il grado di effettività della legge.

L’articolo 4 demanda ai comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà, le principali funzioni amministrative relative il rilascio, la sospensione, la revoca delle autorizzazioni, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché l’applicazione della sospensione e revoca dell’autorizzazione.

L’attribuzione di tali funzioni amministrative alla dimensione territoriale comunale appare, inoltre, opportuna in considerazione dell’esperienza maturata con la disciplina previgente che già attribuiva ai Comuni la competenza al rilascio dei titoli autorizzatori senza che siano emersi problemi nell’esercizio di tale funzione o la necessità di un suo unitario esercizio ad un livello istituzionale superiore.

L’articolo 5 ribadisce quanto già sancito dalla legge n. 218/2003 e cioè che l’attività di noleggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione che consente l’esercizio dell’attività e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio. L’articolo contiene, inoltre, il divieto di utilizzare per attività di noleggio, nell’ambito della Regione del Veneto, autobus che abbiano più di quindici anni di vetustà dalla immatricolazione; ciò al fine di garantire nel territorio regionale uno standard minimo di sicurezza e di compatibilità ambientale dei mezzi adibiti a noleggio.

L’articolo 6 attiene i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di noleggio da parte delle imprese tra i quali si annovera: la disponibilità di un idoneo spazio per lo stazionamento degli autobus, onde evitare che gli autobus da adibire al servizio di noleggio possano stazionare su strade o piazzali pubblici; l’adozione di un regime di contabilità separata tra le due attività per le imprese che svolgono sia attività di noleggio che servizi di trasporto pubblico locale, al fine evitare la possibilità di sussidi incrociati tra l’attività di trasporto pubblico, oggetto di finanziamento da parte della pubblica amministrazione, e l’attività di noleggio esercitata in un mercato concorrenziale. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che l’autorizzazione non può essere rilasciata alle cooperative sociali di tipo A e alle associazioni di volontariato; tale scelta normativa trova fondamento nella circostanza che detti soggetti usufruiscono di forme speciali di contribuzione pubblica di cui le altre imprese non possono beneficiare e che hanno come oggetto un’attività incompatibile con quella dell’esercizio professionale del trasporto di persone per mezzo del noleggio di autobus con conducente.

L’articolo 7 disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e descrive il contenuto della domanda da rivolgere al comune ove l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

L’articolo 8 disciplina il registro regionale delle imprese che svolgono attività di noleggio ed in cui devono essere annotate, tra l’altro, le generalità del titolare, gli estremi dell’autorizzazione, il numero di autobus in dotazione con l’indicazione di quelli acquistati con finanziamenti pubblici e l’eventuale svolgimento dell’attività a livello internazionale. Di tale Registro la Regione assicura adeguata pubblicità anche attraverso la possibilità di consultazione del Registro stesso tramite strumenti telematici.

L’articolo 9 riguarda i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nel settore dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 3, della legge di settore (legge n. 218/2003) configura come distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

Va detto infatti che, pur considerando l’astratta possibilità dell’introduzione di una misura compensativa che consentisse l’utilizzo di autobus sovvenzionati in “fuorilinea” sterilizzando il contributo pubblico erogato, si è ritenuto che la soluzione sarebbe risultata di difficile applicazione pratica e di non sicura condivisione da parte della Commissione europea. In applicazione di tale principio si sancisce pertanto il divieto assoluto dell’utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali, analogamente a quanto prevedono altre regioni quali la Valle d’Aosta (legge regionale n. 17/2005), Molise (legge regionale n. 51/2005) Friuli Venezia Giulia (legge regionale n. 22/2005), Sicilia (legge regionale n. 20/2003), Piemonte (legge regionale n. 26/2006), Molise (legge regionale n. 51/2005) Basilicata (legge regionale n. 7/2006), Liguria (legge regionale n. 25/2007) e Toscana (legge regionale n. 36/2008).

A garanzia di tale divieto l’articolo stabilisce che la sua violazione comporti la revoca dell’autorizzazione. Infine, si precisa che per le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale il divieto non si applica per gli autobus completamente acquistati tramite autofinanziamento, e, per quelli acquistati con finanziamenti pubblici, il divieto viene meno quando siano trascorsi 12 anni dalla prima immatricolazione dell’autobus, ritenendosi il contributo pubblico completamente “ammortizzato”.

L’articolo 10 prevede, a copertura dei costi che l’amministrazione regionale e i Comuni sostengono per l’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente disegno di legge, un contributo composto di una parte fissa e di una parte variabile parametrata al numero di autobus da immatricolare e quindi alla dimensione aziendale; detto contributo è versato annualmente per il 50 per cento alla Regione e per il 50 per cento al comune autorizzante.

L’articolo 11 al fine di tutelare gli utenti, introduce il divieto per il conducente di mutare unilateralmente il percorso stabilito, di far salire sull’autobus persone estranee e di interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di forza maggiore o pericolo evidente.

L’articolo 12 al fine di agevolare il controllo da parte degli organi di vigilanza della sussistenza del titolo autorizzatorio, stabilisce che debba essere esposto nella parte anteriore del veicolo un contrassegno rilasciato dal comune conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, con l’indicazione del numero di targa del veicolo. A bordo di ogni autobus immatricolato per il noleggio deve essere altresì conservata copia conforme dell’autorizzazione.

L’articolo 13 impone alle imprese autorizzate il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con particolare riferimento al monitoraggio ed alle disposizioni di utilizzazione, sanzionandolo ai sensi dell’articolo 179 del nuovo codice della strada.

L’articolo 14 introduce per le imprese esercenti l’attività di noleggio con conducente l’obbligo di adozione di una carta dei servizi, secondo uno schema generale che sarà adottato dalla Giunta regionale sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative. Tale strumento appare essenziale per un corretto svolgimento del rapporto tra imprese esercenti e trasportati consentendo, soprattutto, un’adeguata informazione sul livello qualitativo del servizio offerto.

L’articolo 15 disciplina l’attività di vigilanza affidandola a Regione, province e comuni. In particolare spetta al comune autorizzante l’accertamento, almeno ogni tre anni, della permanenza in capo alle imprese autorizzate dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.

La norma prevede inoltre che Regione e province, nel caso in cui accertino delle violazioni, debbano trasmettere i relativi verbali al comune che ha rilasciato l’autorizzazione stessa, essendoli comune il soggetto legittimato ad irrogare le relative sanzioni.

Gli articoli 16, 17, e 18 riguardano l’apparato sanzionatorio ed, in conformità ai parametri sanciti dal decreto ministeriale 11 marzo 2004, contemplano sanzioni pecuniarie ed interdittive quali la sospensione o la revoca dell’autorizzazione in presenza dei comportamenti recidivanti descritti. Il numero di violazioni che comportano la sospensione e la revoca dell’autorizzazione è commisurato al numero di autobus disponibili per il noleggio.

L’articolo 19 detta alcune disposizioni transitorie. In particolare, si disciplina il procedimento per consentire alle imprese già autorizzate secondo il precedente regime amministrativo di ottenere i nuovi titoli autorizzatori senza soluzione di continuità nell’esercizio d’impresa. Una norma transitoria riguarda, inoltre, il divieto di utilizzo nella Regione di autobus con più di quindici anni di vetustà: al fine di consentire a chi già svolge l’attività di avere un periodo di tempo utile per la sostituzione di tali mezzi e consentire, quindi, un graduale rinnovo dei parchi autobus senza causare perdite al patrimonio aziendale, si concede alle imprese un periodo di 2 anni per adeguarsi a tale prescrizione.

L’articolo 20 va ad integrare l’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 in materia di servizi di trasporto pubblico autorizzati (servizi atipici, di gran turismo e commerciali). Le disposizioni relative ai servizi autorizzati hanno una loro specificità che li rende diversi dal semplice noleggio con conducente così come definito dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 218/2003, tanto che il legislatore regionale ha inserito tali servizi nell’ambito del trasporto pubblico locale. Tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza tramite il rischio di sussidi incrociati, la norma estende il divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici anche a questa tipologia di servizi che, pur rientranti nell’ambito del trasporto pubblico, sono esercitati in regime di concorrenza tramite semplice autorizzazione amministrativa e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.

Sul disegno di legge la Commissione, sentiti i rappresentanti delle associazioni dei comuni, province e delle associazioni di categoria, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli 

Note all’articolo 6

-          Il testo dell’art. 6 della legge n. 218/2003 è il seguente:

“6.       Disposizioni concernenti i conducenti.

1.      I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2.      La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3.      L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.”.

-          Il testo dell’art. 1 della legge n. 381/1991 è il seguente:

“1.       Definizione.

1.      Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a)      la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b)      lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2.      Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3.      La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».”.

Note all’articolo 7

-          Il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono i seguenti:

“46. (R)  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a)      data e il luogo di nascita;

b)      residenza;

c)       cittadinanza;

d)      godimento dei diritti civili e politici;

e)      stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f)        stato di famiglia;

g)      esistenza in vita;

h)      nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i)        iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l)        appartenenza a ordini professionali;

m)    titolo di studio, esami sostenuti;

n)      qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o)      situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p)      assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q)      possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r)       stato di disoccupazione;

s)       qualità di pensionato e categoria di pensione;

t)       qualità di studente;

u)      qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v)      iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z)       tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa)   di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc)    qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee)   di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).”.

“47. (R)  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1.      L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2.      La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3.      Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4.      Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).”.

-          Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 395/2000 è il seguente:

“3.  Direzione dell'attività.

1.       Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.

2.       La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a)       amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b)       socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c)       titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d)       persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.”.

 

-          Il testo dell’art. 116, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

8.         I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.”.

-          Il testo dell’art. 5, comma 3,  del legge n. 218/2003 è il seguente:

“5.  Accesso al mercato.

3.         L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.”.

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’art. 179 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità.

1.      Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2.      Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 870 a euro 3.481. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3.      Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 749 a euro 2.996.

4.      Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5.      Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6.      Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7.      Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8.      Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. del regolamento CEE n. 3821/85

9.      Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15 , sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.”., 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727

Nota all’articolo 18

-          Il testo dell’art. 2 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“2. Conclusione del procedimento.

1.      Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2.      Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte., della legge 23 agosto 1988, n. 400

3.      Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4.      Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5.      Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.”.

Nota all’articolo 20

-          Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati.

1.      Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.

2.      I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:

a)      servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall’articolo 20;

b)      servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell’ambito dell’unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l’imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui agli articoli 30 e 31.

3.      Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al DM 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.

4.      I servizi autorizzati si suddividono in:

a)      servizi atipici, regolati dalle vigenti norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 ;

b)      servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'articolo 23, comma 2;

c)      servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all’articolo 23, comma 2.

4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.

4 ter.      É vietato alle imprese l’esercizio dei servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4 mediante l’utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione.”.

4.      Struttura di riferimento

Direzione mobilità

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