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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 107 del 30 dicembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 29 dicembre 2008

Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” 

1.    Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”.

 

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza 

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2008

Galan


INDICE 

Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura””

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento 

1. Procedimento di formazione 
  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 luglio 2008, dove ha acquisito il n. 340 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Teso e Cortelazzo;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 10 dicembre 2008;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 dicembre 2008, n. 15713.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 in sede di modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 recante disposizioni sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali è stata espressamente prevista la non cumulabilità dei trattamenti indennitari connessi al mandato di consigliere regionale ed al mandato di parlamentare nazionale o europeo.

Appare pertanto coerente ai principi ispiratori che hanno condotto il legislatore regionale ad intervenire in tal senso sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri, proseguire in tale azione e prevedere una analoga disposizione anche per la figura dell’Amministratore unico di Veneto Agricoltura, cui la legge istitutiva, legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, riconosce (articolo 4, comma 3) “una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione”.

Con la modifica proposta, e con immediata decorrenza di effetti stante la dichiarazione di urgenza prevista all’articolo 2, si prevede che all’amministratore unico, proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità prevista dalla legge istitutiva di Veneto Agricoltura non competa dalla data del riconoscimento del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.

La proposta di legge è stata presentata alla quarta commissione consiliare nella seduta del 1° ottobre 2008 e nella stessa seduta l’organo consiliare l’ha approvata all’unanimità, senza modifiche. 

3. Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

-        Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 35/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Amministratore unico.

  1. L’amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni, e alla scadenza può essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura. Non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
  2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati conseguiti dall’Amministratore unico e può proporre con provvedimento motivato al Consiglio regionale, la revoca anticipata della nomina. In tal caso i poteri sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo amministratore.
  3. All’amministratore unico è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”. 

4. Struttura di riferimento 

Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

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