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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 101 del 09 dicembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 05 dicembre 2008

Modifiche all'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e conseguente inserimento dei Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco all'interno dell'Ulss n. 16.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Modifica dell'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 14 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

       1.    L’ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 14, descritto nell’allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, é così modificato:

"Unità locale socio-sanitaria n. 14

Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 14:

Cavarzere

Chioggia

Cona”.

Art. 2 - Modifica dell'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 16 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

       1.    L’ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 16, così come descritto nell'allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, é così modificato:

"Unità locale socio-sanitaria n. 16

Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 16:

Abano Terme

Albignasego

Arzergrande

Brugine

Cadoneghe

Casalserugo

Cervarese Santa Croce

Codevigo

Correzzola

Legnaro

Limena

Maserà di Padova

Mestrino

Montegrotto Terme

Noventa Padovana

Padova

Piove di Sacco

Polverara

Pontelongo

Ponte S. Nicolò

Rovolon

Rubano

Saccolongo

Saonara

S. Angelo di Piove di Sacco

Selvazzano Dentro

Teolo

Torreglia

Veggiano”.

Art. 3  - Norma transitoria

       1.    In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998”, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinata alla preventiva approvazione delle relative schede di dotazione ospedaliera secondo la normativa vigente, garantendo agli ospedali di Chioggia e Piove di Sacco la qualifica per acuti ed il mantenimento per entrambi dei servizi, anche a scavalco, resi alla data odierna, adeguatamente implementati.
       2.    Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno in ogni caso efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione delle schede di dotazione ospedaliera da parte dalla Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 dicembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 14 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

Art. 2 - Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

Art. 3 - Norma transitoria


Dati informativi concernenti la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 agosto 2007, dove ha acquisito il n. 260 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bertipaglia, Degani, Padrin, Conte, Teso, Ruffato, Covi e Laroni;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;

- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 9 settembre 2008;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 2008, n. 14781.

2. Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            la legge regionale n. 56/1994 “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, all’articolo 9, comma 3, prevede che la Regione, con propria legge, possa modificare gli ambiti territoriali della Unità locali socio sanitarie.

            La stessa legge regionale chiarisce come la scelta di ricomprendere un comune in un ambito territoriale piuttosto che in un altro, sia determinata sulla base di parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e comunicazioni vari, alla mobilità sanitaria e all’equilibrio tecnico-finanziario.

            I Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e S. Angelo di Piove di Sacco attualmente rientranti nell’ambito territoriale dell’Ulss n. 14, fanno parte della provincia padovana e risentono di un flusso naturale di tipo economico verso la città di Padova.

            A tale legame di tipo economico si affianca una maggiore facilità di trasporti verso il capoluogo di provincia, circostanza che assume particolare rilevanza per le categorie sociali più fragili.

            Per tali ragioni appare sicuramente più idonea per i sopra menzionati comuni la loro collocazione nell’ambito territoriale dell’Unità locale socio-sanitaria n. 16. Per la natura del suo contenuto il provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

            L’articolo 1 del presente progetto di legge prevede la modifica dell’ambito territoriale dell’Ulss n. 14 così come definito nell’allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

            L’articolo 2 del presente progetto di legge inserisce i comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e S. Angelo di Piove di Sacco nell’ambito territoriale dell’Ulss n. 16, così come definito dall’allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

       La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 09 settembre 2008 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3

-        Il testo dell’art. 9, comma 3 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 9 - Ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie ed individuazione delle Aziende ospedaliere

3. Le modifiche degli ambiti territoriali delle unità locali socio-sanitarie e l’individuazione delle aziende ospedaliere di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con legge regionale sentiti gli enti locali interessati. Le modifiche hanno efficacia a partire dal primo gennaio successivo all’entrata in vigore della legge regionale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione piani e programmi socio sanitari

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