Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 95 del 18 novembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 20 del 14 novembre 2008

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    La lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

“c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005;”.

Art. 2

Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è così sostituito:

“2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:

-      per la produzione primaria;

-      per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;

mediante:

a)    ammodernamento strutturale;

b)    ammodernamento tecnologico;

c)    ammodernamento organizzativo-strategico.”.

2.    Il comma 3 dell’articolo 17 della legge della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è così sostituito:

“3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a)    gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b)    gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;

c)    i drenaggi, gli impianti e le opere per l’irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d’acqua;

d)    le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;

e)    le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;

f)     i semplici investimenti di sostituzione;

g)    gli impianti e le attrezzature usate.”.

3.    Dopo il comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, da ultimo abrogato dal comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 ter.    Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

3 quater.         Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.”.

Art. 3

Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    L’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e sostituito dall’articolo 19 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è così sostituito:

“Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.

1.    Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a)    all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;

b)    alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;

c)    all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.

Art. 4

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    All’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, le parole: “e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle parole: “e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.”.

Art. 5

Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    All’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dai commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e da ultimo sostituito dall’articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“4 bis.    L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006, articolo 4, paragrafo 9.”.

Art. 6

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

Art. 7

Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo le parole: “e commercializzazione diretti” sono inserite le parole: “a migliorare il rendimento globale dell’impresa,”.

2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis.    Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.”.

3.    Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituto:

“4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l’acquisto di macchine e attrezzature usate.”.

4.    Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “la garanzia del trasferimento” sono sostituite dalle parole: “la priorità del trasferimento”.

Art. 8

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “dal regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite con le parole: “dal regolamento (CE) n. 1698/2005”.

Art. 9

Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Al comma 5 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite con le parole: “del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

Art. 10

 Modifica dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

1.    Al comma 3 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalla parole: “sessanta per cento”.

2.    Il comma 4 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.”

3.    Il comma 5 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).”.

4.    Al comma 7 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008”.

5.    Al comma 8 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5” sono soppresse.

Art. 11

 Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Al comma 3 dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

Art. 12

 Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    L’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dall’articolo 43 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è abrogato.

Art. 13

 Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    All’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dall’articolo 13, comma 2 e dall’articolo 14, comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e da ultimo sostituito dall’articolo 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, dopo il numero “57” aggiungere le parole: “comma 2, lettere b) e c)”.

Art. 14

 Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    All’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come inserito dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, le parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006” sono sostituite dalle parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008”.

Art. 15

 Modifica dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

1.    Alla lettera d), punto 1) dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole: “del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000” sono sostituite dalle parole: “del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007”.

Art. 16

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 3 - Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 4 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 6 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 7 - Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 8 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 9 - Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 10 - Modifica dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

Art. 11 - Modifica dell’articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 12 - Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 13 - Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 14 - Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 15 - Modifica dell’allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2008, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 

-          La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 ottobre 2008, dove ha acquisito il n. 361 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato e Rizzato;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

-          La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 21 ottobre 2008;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 ottobre 2008, n. 13059.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

fin dal suo esordio, la legge regionale n. 40/2003 è stata oggetto di ripetuti interventi di novellazione a causa soprattutto delle numerose modifiche indotte dal continuo mutamento della normativa comunitaria di riferimento rappresentata dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, dalle procedure di esenzione e infine dalla disciplina di sostegno allo sviluppo rurale.

La legge regionale n. 40/2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, oltre che a disciplinare la programmazione di settore, istituisce, tra gli altri, un regime di aiuti a favore delle imprese agricole e agroindustriali nonché uno a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili (agrienergie).

In deroga al principio di incompatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune (articolo 87, paragrafo 1 del trattato), la UE consente, entro rigide regole, la concessione di aiuti pubblici a singole imprese e anche i suddetti regimi soggiacciono a tale normativa.

Nell’ambito della politica di controllo degli aiuti di stato, alla Commissione CE va preventivamente richiesto il parere di compatibilità per ogni progetto volto a istituire o modificare regimi di aiuti (“obbligo di notifica”) oppure, in “regime di esenzione”, essa deve essere preventivamente informata che l’aiuto che si intende concedere rispetta tutte le condizioni previste dai regolamenti di riferimento. Quest’ultima modalità consente di aumentare le possibilità di concedere aiuti in tempi più brevi, riducendo le formalità burocratiche per gli stati membri e per i beneficiari.

A conferma di un bassissimo grado di flessibilità anche formale concesso nell’applicazione delle regole sugli aiuti pubblici, la Commissione CE esige che gli stati membri adeguino i propri regimi di aiuto esistenti man mano che si modificano i regolamenti comunitari di riferimento, secondo un meccanismo di rinvio che si potrebbe definire di tipo statico.

Ciò, in virtù dell’obbligo che i regimi di aiuto (in questo caso, la legge regionale n. 40/2003), oltre a soddisfare a tutte le condizioni poste dal regolamento di riferimento, contengano anche un rinvio esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione.

Volendo fare una breve rendicontazione dell’evoluzione subita dal testo della legge regionale n. 40/2003, va ricordato che c’è stato un primo intervento modificativo con la legge regionale n. 8 del 2004 (a circa 3 mesi dall’approvazione della legge base), con cui è stata colta l’opportunità dello snellimento amministrativo offerto dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2004, con il quale la Commissione CE estendeva al settore agricolo l’opera di riforma della normativa sugli aiuti di stato avviata con il regolamento (CE) n. 70/2001, inizialmente circoscritto agli aiuti di stato a finalità regionale per le PMI.

Con tale intervento si mirava a esentare dalle procedure di notifica talune tipologie di aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il secondo intervento, peraltro circoscritto a 2 soli punti, avvenne con la legge regionale n. 5/2005 (“collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di agricoltura”) come conseguenza di alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea relativamente ad alcuni aiuti sottoposti a procedura di notifica.

In particolare, era chiesto sia un adeguamento di carattere generale delle aliquote massime di aiuto sia uno di carattere specifico relativo agli investimenti connessi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente.

Un terzo intervento si ebbe con legge regionale n. 15/2006 (“collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura”), ma fu originato più da ragioni interne che da mutamenti del quadro di riferimento comunitario.

Infine, l’ultimo intervento in ordine di tempo risale alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, dovuto essenzialmente per due ragioni.

La prima è rappresentata dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1857/2006 che, per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, detta la nuova disciplina dell’esenzione della notifica degli aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1/2004, la cui applicabilità era scaduta il 31 dicembre 2006.

La seconda è costituita dalla scelta di garantire un maggior grado di coerenza tra il regime di aiuti previsto dalla legge regionale n. 40/2003 e la nuova politica di sviluppo rurale attuata dalla Regione Veneto con il PSR 2007-13, il cui primo bando generale è stato pubblicato nei primi mesi del 2008.

Dopo l’invio della comunicazione relativa alle modifiche della legge regionale n. 40/2003 per renderla conforme alle previsioni del nuovo regime di esenzione (regolamento n. 1857/2006), nel settembre del 2008 la Commissione CE, giudicando ancora insoddisfacente il nuovo testo e constatando che nel frattempo era cambiata anche la base giuridica per l’esenzione delle misure relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, ha invitato la Regione ad adeguarvisi.

Si tratta rispettivamente del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 e dell’Informazione della Commissione CE 2008/C 82/01.

Per tali ragioni risulta necessario nuovamente mettere mano al testo della legge regionale n. 40/2003 al fine di renderla conforme alla nuova disciplina sugli aiuti di stato nel frattempo subentrata e di poter legittimamente continuare a erogare gli specifici benefici.

Gli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 11 e 15, come conseguenza di un’interpretazione di tipo statico dei riferimenti normativi, modificano puntualmente i riferimenti ancora presenti nella legge regionale n. 40/2003 al regolamento (CE) n. 1257/1999 di sostegno allo sviluppo rurale del periodo di programmazione 2000-06 con il vigente regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al periodo 2007-13. In più, all’articolo 15 si opera altresì un aggiornamento del riferimento ai nuovi orientamenti comunitari per quelli che sono gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-13.

Le modifiche introdotte dall’articolo 2 e che riguardano gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003 rispondono all’esigenza di specificare i diversi regimi di esenzione cui far riferimento a seconda che si tratti di aiuti per gli interventi a favore della produzione primaria (regolamento (CE) n. 1857/2006) oppure di quelli concessi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti da parte delle aziende agricole (regolamento (CE) n. 800/2008). Inoltre, al fine di assecondare la richiesta di maggior chiarezza avanzata dalla Commissione CE, vengono elencati gli investimenti ammissibili e quelli non ammissibili agli aiuti.

L’articolo 3 precisa che gli investimenti collegati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (a esempio biogas) deve essere limitata all’esclusivo uso interno all’azienda agricola stessa.

L’articolo 5, su sollecitazione dei servizi comunitari, esplicita che i limiti massimi di aiuto concedibili rispettano i tetti indicati nel regolamento di riferimento.

L’articolo 7 adatta i criteri per la concessione degli aiuti alle imprese agroindustriali che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli alle condizioni poste dal nuovo regolamento di riferimento (n. 800/2008).

L’articolo 10 modifica l’articolo 58 ter della legge regionale n. 40/2003 relativo al fondo di rotazione per le agrienergie al fine di adattarlo alla nuova disciplina per gli aiuti di stato in materia ambientale di cui all’informazione CE 2008/C 82/01.

Considerate le modifiche puntuali operate con il presente progetto, la disposizione riportata all’articolo 71 della legge regionale n. 40/2003 (anche dopo la novella della legge regionale n. 9/2008), risulta nel contempo generica e superflua e l’articolo 12, per ragioni di semplificazione legislativa, ne dispone l’abrogazione.

L’articolo 13, tenuto conto delle precisazioni fornite dai servizi comunitari, circoscrive l’obbligo di notifica agli interventi previsti alle lettere b) e c) dell’articolo 57 e non anche per la lettera a).

Analogamente a quanto operato a livello dell’articolo 2, comma 2, l’articolo 14 aggiorna gli estremi della norma di riferimento per l’esenzione degli interventi ora previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008.

Infine, con l’immediata decorrenza degli effetti, stante la dichiarazione di urgenza prevista all’articolo 16, si auspica che possano riattivarsi con sollecitudine le erogazioni a favore delle imprese agricole previste dalla legge regionale n. 40/2003 che, causa il temporaneo disallineamento con la normativa comunitaria, al momento risultano sospese (per le imprese agroindustriali il periodo di proroga attualmente in corso scade il 31 dicembre 2008).

All’unanimità, la IV commissione consiliare, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole al testo nella seduta del 21 ottobre 2008.

 

3. Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

-          Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1.      Ai fini della presente legge si intende per:

a)      imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

b)      imprenditore agricolo professionale:

1)         per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2)         per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1)      nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2)      nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3)         per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.

c)    giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005;

d)         impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;

e)         imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f)         zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;

g)         banca: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa”.

2.         Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

3.         Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s’intendono:

a)         quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);

b)         quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c)         omissis

d)         quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”.

e)         quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.”.

Nota all’articolo 2

-          Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità.

1.      Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2.    Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:

-      per la produzione primaria;

-      per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;

mediante:

a)    ammodernamento strutturale;

b)    ammodernamento tecnologico;

c)    ammodernamento organizzativo-strategico.

3.    Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a)    gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b)    gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;

c)    i drenaggi, gli impianti e le opere per l’irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d’acqua;

d)    le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;

e)    le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;

f)     i semplici investimenti di sostituzione;

g)    gli impianti e le attrezzature usate.

3 bis omissis

3 ter.  Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

3 quater.   Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.”.

Nota all’articolo 4

-          Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 – Beneficiari.

1.      Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.”.

Nota all’articolo 5

-          Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 – Limiti di aiuto.

1.         Il limite massimo di aiuto è pari al trenta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al quarantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2.         Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al quaranta per cento e, per le zone montane di cui al comma 1, al cinquantacinque per cento.

3.         L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

4.         Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento.

4 bis.      L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006, articolo 4, paragrafo 9.”.

Nota all’articolo 6

-          Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 – Priorità.

1.         Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori.

2.         Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali:

a)         le produzioni di qualità;

b)         il risparmio energetico;

b bis) la difesa dell’ambiente;

c)         la natura e grado di innovazione degli investimenti.

3.         Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.

3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge.”.

Nota all’articolo 7

-          Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 – Investimenti ammissibili e finalità.

1.      Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.

2.      Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

a)      tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;

b)      ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c)      acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;

d)      acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;

e)      miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;

f)       acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;

g)      miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;

h)      adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

2 bis.      Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

3.         Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

4.    Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l’acquisto di macchine e attrezzature usate.

5.         Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento  di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l’utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.

6.         La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione della condizione prevista al comma 5.”.

Nota all’articolo 8

-          Il testo dell’art. 35, comma 3, della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“3.       Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005.”.

 

Nota all’articolo 9

-          Il testo dell’art. 57, comma 5, della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“5.       La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.”.

 

Nota all’articolo 10

-          Il testo dell’art. 58 ter della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 58 ter - Fondo di rotazione per le agrienergie.

  • 1. É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.
  • 2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
  • 2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale.
  • 3.    Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al sessanta  per cento della spesa ammissibile.
  • 4.    Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
  • 5.    L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).
  • 6.    Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.
  • 7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008.
  • 8. Il fondo eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.
  • 9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.
  • 10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
  • 11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.”. 

Nota all’articolo 11

-          Il testo dell’art. 70 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 70 – Norma finanziaria.

3.         Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”. 

Nota all’articolo 13

-          Il testo dell’art. 72 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 72 – Parere comunitario di compatibilità.

1.         Gli effetti di cui agli articoli 26bis, 32, 33, 34, 35, 36,37, 49, 52, 53, 54, 55,56, 57  comma 2, lettere b) e c), 58ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”. 

Nota all’articolo 14

-          Il testo dell’art. 72 bis della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 72 bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria.

1.      Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006 e ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, nei termini e alle condizioni dai medesimi rispettivamente previste.”. 

Nota all’articolo 15

-          Il testo dell’Allegato A, lettera d), punto 1 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ALLEGATO A 

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13

d)    Tipologie degli aiuti

1)    Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria di settore, in particolare del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007.”. 

3. Struttura di riferimento

Direzioni produzioni agroalimentari

Torna indietro