Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 95 del 18 novembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 14 novembre 2008

Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.    La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, promuove iniziative di valorizzazione della produzione delle rose tipiche e di qualità, in quanto patrimonio della cultura e dei produttori e a tutela dei consumatori.

Art. 2

Funzioni della Giunta regionale

1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli per la produzione delle rose tipiche e di qualità da ammettere al marchio di qualità a carattere collettivo, di seguito denominato “marchio”, di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 3

Disciplinare di produzione

1.    Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 2 deve prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.

2.    Il disciplinare di produzione e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.

Art. 4

Uso del marchio

1.    La gestione del marchio, ivi compreso il rilascio della licenza d’uso, è affidata alla Giunta regionale del Veneto.

2.    La concessione del marchio è data per le rose tipiche e di qualità che, per sistema di produzione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono da altre rose e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.

3.    Il controllo dell’uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari a organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 nonché autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine ai sensi dell’articolo 10 del regolamento CE n. 510/06.

Art. 5

Licenziatari

1.    La Giunta regionale del Veneto:

a)    concede a titolo gratuito, la licenza d’uso del marchio per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese florovivaistiche, individuali o collettive;

b)    definisce le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso del marchio e lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la regione e i soggetti cui è concesso in uso il marchio.

2.    I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia.

Art. 6

Tutela ed etichettatura

1.    I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2.    Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.” e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’articolo 7.

3.    Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”.

Art. 7

Vigilanza

1.    La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della presente legge.

2.    La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure, anche avvalendosi del nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario.

Art. 8

Interventi a sostegno della diffusione del marchio

1.    La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione dei prodotti a marchio nonché il marchio stesso, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006:

a)    promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;

b)    promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;

c)    concorre alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dal comma 3 dell’articolo 4 da parte dei soggetti terzi indipendenti.

Art. 9

Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ogni esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb 0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”.

Art. 10

Esenzione dall’obbligo di notifica e parere comunitario di compatibilità

1.    Il regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 è esentato dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.

2.    Gli altri benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale

Art. 3 - Disciplinare di produzione

Art. 4 - Uso del marchio

Art. 5 - Licenziatari

Art. 6 - Tutela ed etichettatura

Art. 7 - Vigilanza

Art. 8 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Esenzione dall’obbligo di notifica e parere comunitario di compatibilità


Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2008, n.18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

-          La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 giugno 2007, dove ha acquisito il n. 246 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Degani, Ruffato, Conte, Padrin e Frasson;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

-          La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 8 luglio 2008;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 ottobre 2008, n. 12966.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

tra i fiori più noti e coltivati in Europa, storicamente la rosa occupa un posto di assoluto rilievo. Non a caso il nome “rosa” mantiene lo stesso etimo nelle lingue moderne mentre non accade così, ad esempio, col nome del garofano (“oeillet” in francese, “carnation” in inglese, “clavel” in spagnolo), pianta antichissima, ma forse meno rappresentativa della nostra civiltà.

Il Veneto è tra le prime regioni d’Italia nella produzione di rose e piante ornamentali in genere e ciò deriva anche da un’antica tradizione di commercio e produzione che si fa risalire ai tempi della Repubblica di Venezia e agli stabilimenti florovivaistici patavini del XVIII secolo.

Già dal XV secolo la città di Venezia svolgeva un ruolo di centro propulsore e d’influenza nello sviluppo della botanica.

L’aristocrazia veneziana si dedicava alla cura dei propri orti privati e giardini di piante rare e già nel settecento l’abate Gabriele Farsetti aveva costituito una ricca collezione di piante, fra cui anche numerosi rosai.

Non poche citazioni di antichi trattati consigliavano di mescolare rose e uva nei pergolati di orti e giardini oppure abbinamenti inconsueti di rose e ginestre, come pure erano previste zone destinate alle sole rose qualora venissero impiegate per estrarre gli oli essenziali.

Col tempo, l’interesse per le conoscenze botaniche si spostava sempre di più verso un più vasto pubblico e nel XIX secolo la partecipazione alle Esposizioni dei fiori non era più appannaggio delle famiglie nobili e abbienti.

Alla Società promotrice del giardinaggio, attiva a Padova dal 1846, si debbono le premesse per la nascita dell’attività florovivaistica, grazie alle numerose esposizioni di fiori e piante, che hanno contribuito allo sviluppo della produzione a fini commerciali e alla nascita dei settori ausiliari.

Nacquero stabilimenti florovivaistici, condotti da personale qualificato, che aveva acquisito le competenze in scuole di formazione sia italiane che estere.

Tra le prime si può ricordare quella di Padova, sorta per decreto del Dominio Veneto nel 1763.

In particolare, le varietà di rosa presenti un tempo provenivano da varietà antiche del XVI secolo (ibridi detti “centifolia” o ottenuti in Olanda a partire da specie quali “Rosa moschata” e “Rosa canina”), del ‘700 (ibridi rifiorenti, come la “Noisette” e la “Polyanta”, la “Tea”, gli ibridi perpetui, dati dall’incrocio di specie europee come la R. chinensis e la R. multiflora con specie cinesi) che dell’800 (“Mme Hardy” e “Marie Louise”, “Clio”).

Lo sviluppo della produzione dei rosai è proprio del secolo scorso, con centinaia di varietà che soddisfano la richiesta della clientela, in continuo incremento ed evoluzione.

Negli anni ottanta iniziarono a intrecciarsi rapporti di collaborazione fra i produttori floro-ornamentali sia a livello produttivo che commerciale e nel 1975, grazie all’impegno anche a livello pubblico, fu istituito il Flormart di Padova e nel 1983 fu sperimentato (peraltro, senza successo) il primo mercato nazionale del florovivaismo, con sede a Padova.

Nello stesso periodo, a livello di attività legislativa, la Regione Veneto emanò le prime leggi regionali per il sostegno e la disciplina dell’attività (legge regionale n. 45/1982 e legge regionale n. 48/1985, abrogata e sostituita dalla vigente legge regionale n. 19/1999).

Secondo i dati del Servizio fitosanitario regionale, nel 2007 erano presenti in Veneto 1.546 aziende autorizzate ai sensi della legge regionale n. 19/1999 che si dedicavano al vivaismo ornamentale.

In pratica, il 90 per cento delle aziende venete sono attive in questo comparto vivaistico che è quindi il più importante del settore florovivaistico.

La provincia di Padova concentra il 32 per cento delle aziende del comparto, seguita dalla provincia di Treviso (22 per cento), Venezia (15 per cento) e Verona (13 per cento).

Dopo i crisantemi, le rose sono i fiori recisi più coltivati in Veneto, raggiungendo il 20 per cento della produzione complessiva per numero di pezzi.

Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili (2006), nel Veneto si producono circa 15 milioni di pezzi di fiori recisi di rose all’anno e nell’ambito delle regioni del nord Italia la produzione veneta è seconda solo a quella della Liguria.

In termini economici, il valore della produzione di fiori recisi di rosa è di circa 13,2 milioni di euro/anno di cui ben 10 milioni di euro della provincia di Padova (dati 2006).

Il miglioramento produttivo attuato dalle imprese venete ha permesso di raggiungere un elevato standard qualitativo del prodotto, nonché un’elevata immagine produttiva e commerciale della produzione veneta di rose.

Tale risultato rappresenta un enorme vantaggio sia per i produttori che per i commercianti che possono contare su un materiale omogeneo e di alto livello qualitativo.

Si tratta ora di cercare di trasferire questo quadro di conoscenze delle caratteristiche del prodotto dalle imprese ai consumatori e la presente proposta legislativa si muove nell’ambito di dare al rapporto fra produttori e consumatori il massimo della trasparenza.

La presente proposta, peraltro, può essere vista anche come un primo livello di valorizzazione del prodotto, tenuto conto che, dopo l’emanazione del regolamento (CE) 2796 del 20 dicembre 2000, anche alla floricoltura e alle piante ornamentali è stata estesa la possibilità di registrare le denominazioni di origine (DOP e IGP). Ciò potrà costituire in futuro una ulteriore opportunità da sfruttare per le produzioni di maggior pregio (tra cui ad esempio la rosa di S. Antonio da Padova), la cui qualità e rinomanza siano legate a uno specifico territorio di produzione.

L’articolo 1 del progetto di legge, che fa eco all’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” (legge quadro), dichiara quale obiettivo della proposta la valorizzazione della qualità e della tipicità del prodotto rosa.

Lo strumento attraverso cui pervenire a tale valorizzazione è rappresentato dall’estensione del marchio di qualità di cui alla legge regionale n. 12/2001 che quindi con la propria reputazione potrà “coprire”, oltre ai prodotti agroalimentari, ittici, ecc. della legge quadro, anche la produzione e il commercio di rose.

L’articolo 2 precisa che l’attribuzione di questo prodotto nuovo al marchio preesistente è condizionata al rispetto del disciplinare di produzione e al piano dei controlli che dovranno essere definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

L’articolo 3, attraverso il rinvio all’articolo 4 della legge quadro, stabilisce quali elementi indispensabili del disciplinare di produzione:

1)    la descrizione dei requisiti oggettivi e controllabili del prodotto rosa;

2)    la descrizione delle tecniche di produzione, conservazione e confezionamento;

3)    i criteri di identificazione e rintracciabilità dal rosaio al prodotto finale.

L’articolo 4 incarica la Giunta regionale al rilascio della licenza d’uso del marchio e stabilisce la disciplina relativa ai controlli che i concessionari stessi sono tenuti ad affidare a organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”. La norma specifica i requisiti generali che un organismo terzo che gestisce un sistema di certificazione di prodotto deve soddisfare per essere riconosciuto competente e affidabile.

L’articolo 5 stabilisce che il marchio è concesso in uso gratuito ai soggetti conformi che ne facciano richiesta e che gli stessi vengono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Giunta regionale.

L’articolo 6 regola le diciture che, oltre al marchio stesso, possono comparire sull’etichetta apposta al prodotto, come l’indicazione del luogo di origine o di provenienza o la circostanza che la rosa sia prodotta in aziende a conduzione diretta.

L’articolo 7 indica che la vigilanza sull’applicazione e il rispetto della legge è affidata alla Giunta regionale che al riguardo potrà avvalersi del nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, di cui all’articolo 57 della legge regionale n. 88/1980.

L’articolo 8 tratta delle attività di studio, ricerca e divulgazione del marchio, della realizzazione di campagne promozionali a favore del prodotto tutelato rosa nonché del concorso regionale alle spese per l’effettuazione dei controlli da parte dei soggetti terzi di cui al precedente articolo 4.

L’articolo 9 stima in 20.000,00 euro la spesa necessaria per ogni esercizio finanziario del triennio 2008-2010 e, infine, l’articolo 10, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale, stabilisce l’esenzione dall’obbligo di notifica per quanto riguarda gli aiuti regionali alle spese di effettuazione dei primi controlli previsti dal precedente articolo 8, comma 1, lettera c). Mentre l’efficacia per gli altri benefici previsti dal progetto di legge è sospesa fino all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

La Quarta Commissione consiliare, nella seduta dell’8 luglio 2008, all’unanimità ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso dell’iniziativa legislativa, con modifiche al titolo e al testo del progetto di legge originario.

 

3. Note agli articoli

 

Nota all’articolo 2

-          La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 reca disposizioni in materia di “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

 

Nota all’articolo 3

-          Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2001 è il seguente:

“Art. 4 - Disciplinare di produzione.

1.      I disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, comma 3 devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)      descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto, con l’indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;

b)      descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, utilizzate per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto;

c)      criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale.

2.      I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.”.

Nota all’articolo 6

-          Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 109/1992 è il seguente:

“2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

1.      L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

a)      non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

b)      non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c)      non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

d)      non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2.      I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.”.

4. Struttura di riferimento

Direzioni produzioni agroalimentari

Torna indietro