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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 93 del 11 novembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 07 novembre 2008

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria" e abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 "Determinazione della tassa automobilistica regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Aggiunta dell’articolo 1 bis alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria”

1.    Dopo l’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 viene aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1 bis - Rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale.

1.    A decorrere dal 1° gennaio 2009il contribuente, che perda il possesso di un veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale versata è in corso di validità, può richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.

2.    Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo.

3.    Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

4.    Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.”.

Art. 2

Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale”

1.    La legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale” è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Aggiunta dell’articolo 1 bis alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria”

Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale”


Dati informativi concernenti la legge regionale 7 novembre 2008, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Leggi regionali abrogate

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

-          La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 settembre 2007, dove ha acquisito il n. 263 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cenci, Bizzotto, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Stival e Zamboni;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

-          - La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data   14 maggio 2008 ;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpaolo Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 ottobre 2008, n. 12660. 

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge, formato da due articoli, ispirandosi ad un principio di equità, prevede all’articolo 1 l’aggiunta dell’articolo 1 bis alla legge regionale n. 40/2001 con il quale si dà la possibilità al contribuente, a partire dal 1° gennaio 2009, di chiedere la compensazione su una nuova proprietà di autoveicolo, o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato, nel caso in cui si verifichi la perdita di possesso del veicolo per furto o rottamazione.

Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.

Nel caso, invece, di una nuova proprietà di autoveicolo, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il veicolo appena acquistato. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. Unica condizione è che l’immatricolazione o assimilata (es. acquisto di un veicolo usato) avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione, o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito, si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento, pari comunque ad almeno un quadrimestre.

L’articolo 2 prevede invece l’abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 “Determinazione della tassa automobilistica regionale” che ha di fatto esaurito i propri effetti.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 14 maggio 2008, ha approvato all’unanimità il progetto di legge oggi in esame con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LV-LN-P, UDC, L’Ulivo-PDV, Comunisti italiani, Progetto Nord Est, Per il Veneto con Carraro.”

3. Leggi regionali abrogate

L’art. 2 abroga la legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 

4. Struttura di riferimento

Direzione ragioneria e tributi

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