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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 93 del 11 novembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 07 novembre 2008

Interventi in favore dei soggetti celiaci.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.    La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l’erogazione di prodotti senza glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente nonché l’erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

2.    Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della Regione.

Art. 2

Modalità ed erogazione del contributo

1.    Il diritto da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all’articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123, “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” è garantito attraverso l’erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.

2.    Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al comma 1, la malattia è regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

3.    L’importo del contributo di cui al comma 1 è indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, fermo restando la non differenziazione dell’importo in base al sesso, è autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.

Art. 3

Modalità operative

1.    I buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all’azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.

2.    La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:

a)    le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione;

b)    i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento in quattro parti dell’importo stabilito nella tabella allegata alla presente legge;

c)    le modalità operative relative alla consegna dei buoni acquisto;

d)    gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;

e)    le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni;

f)     le modalità per il rimborso.

3.    Le aziende ULSS:

a)    provvedono a dare applicazione alla presente legge secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;

b)    provvedono a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge;

c)    rendono noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni;

d)    inviano alla Giunta regionale la rendicontazione sull’applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.

Art. 4

Norma transitoria

1.    L’importo del contributo mensile così come individuato nella tabella A allegata alla presente legge è erogabile a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

2.    Fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), è comunque ammessa l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Art. 5

Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, riferiti alle prestazioni non ricomprese nei LEA garantiti dalla normativa nazionale e quantificati in euro 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte prelevando le risorse allocate nelle partite n. 3, n. 4 e n. 6 dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene aumentata di euro 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Modalità ed erogazione del contributo

Art. 3 - Modalità operative

Art. 4 - Norma transitoria

Art. 5 - Norma finanziaria


ALLEGATO

 

TABELLA A (articolo 2)

Importo mensile (euro) per fasce d’età divisibile in quattro buoni mensili

Fasce d’età

Importo mensile (euro)

6 mesi - 1 anno

50,00

1 - 3 anni

70,00

3 - 6 anni

100,00

6 - 10 anni

105,00

Maggiori di 10 anni

140,00

 

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 novembre 2008, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

-         La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2008, dove ha acquisito il n. 303 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Manzato, Bizzotto, Gianpaolo Bottacin, Caner, Cenci, Conte, Da Re, Finozzi, Stival e Zamboni;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;

-          La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 maggio 2008;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 ottobre 2008, n. 12655.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la celiachia (MC) è una intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in moltissimi alimenti quali il pane, la pasta, i biscotti, la pizza e in ogni altro prodotto contenente frumento, orzo o segale.

L’ingestione di glutine, nei pazienti affetti da celiachia, provoca un danneggiamento dei villi della parete intestinale con conseguente malassorbimento dei nutrienti che può portare a carenze nei diversi distretti dell’organismo, determinando, quindi, altre patologie.

La malattia celiaca rappresenta, pertanto, una malattia di ampia rilevanza sociale che, trascurata o non diagnosticata, porta nel tempo ad un peggioramento delle condizioni di salute e di vita dei pazienti con conseguente notevole aggravio della spesa sanitaria.

L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100/150 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 400 mila, ma i soggetti diagnosticati sono circa 65.000; ogni anno vengono effettuate cinque mila nuove diagnosi ed ogni anno nascono 2.800 nuovi celiaci, con un incremento annuo del 9 per cento.

In Veneto le persone affette da malattia celiaca, così come risultano dai dati rilevati presso le Aziende ULSS del Veneto al 31 dicembre 2007, sono 5.102, di cui 1.559 maschi e 3.543 femmine.

La norma statale (legge 4 luglio 2005, n. 123), relativa alla protezione dei soggetti affetti da celiachia, fissa degli obiettivi da raggiungere ed affida allo Stato e alle Regioni una serie di interventi idonei a prevenire, a monitorare le patologie associate alla malattia celiaca, definire i test diagnostici e di controllo dei pazienti, assicurare l’erogazione dietetici senza glutine.

Con questa proposta di legge si intende rendere operative alcune delle indicazioni del legislatore nazionale, in particolare disponendo che il prelievo dei prodotti senza glutine per fasce di età, già rientranti nei livelli essenziali di assistenza, avvenga con modalità più agevoli per l’assistito, senza alcuna distinzione fra maschi e femmine, sottoforma di buoni acquisto frazionabili e spendibili anche separatamente, in esercizi commerciali, oltre alle farmacie.

Illustrazione articoli

L’articolo 1 prevede che venga garantito ai soggetti residenti nel Veneto, affetti da celiachia, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo mensile frazionato in buoni acquisto, o altro documento di credito, spendibili anche separatamente.

L’articolo 2 stabilisce l’erogazione del contributo, differenziato per fasce di età, indistinto per maschi e femmine, demandando alla Giunta regionale l’aggiornamento degli importi mensili sulla base dell’inflazione rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

L’articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei buoni acquisto da parte delle Aziende ULSS, a cui sono demandati gli adempimenti di informazione degli assistiti, di verifica e controllo degli esercizi commerciali autorizzati alla dispensazione, con onere dei prodotti a carico del servizio sanitario.

L’articolo 4 garantisce siano applicate le norme vigenti fino all’entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 fissa gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge.

Nella seduta di Commissione del 30 aprile 2008 si è svolta l’audizione con l’Associazione Italiana Celiachia Veneto Onlus.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 22 maggio 2008 approvandolo con modifiche, all’unanimità.

 

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

-          Il testo dell’art. 4 della legge n. 123/2005 è il seguente:

“4. Erogazione dei prodotti senza glutine.

  1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
  2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.
  3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
  4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.”.

 

Nota all’articolo 3

-          Il testo dell’art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 è il seguente:

“7.  Registro nazionale.

  1. Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle regioni. Le modalità tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite dal Ministero della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivano adeguati sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.”. 

4.         Struttura di riferimento

Direzione piani e programmi socio sanitari

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