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Bur n. 69 del 19 agosto 2008


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 14 agosto 2008

Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Stagione venatoria 2008-2009: applicazione regime di deroga

1.    Per la stagione venatoria 2008-2009 i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vengono attuati, nella Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e successive modificazioni, nei limiti e per le motivazioni di cui all’allegato A.

2.    Per la stagione venatoria 2008-2009 il monitoraggio quindicinale di cui al comma 1 dell’articolo 2 ter, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 come aggiunto dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 si effettua secondo le modalità previste nell’allegato B.

Art. 2
Controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche

1.    Il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche compete alle province ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.

2.    La Giunta regionale valuta annualmente la congruità dei piani di controllo approvati e realizzati dalle province aventi per oggetto le specie di cui al comma 1 al fine di riconoscere l’eleggibilità dei danni arrecati dalle stesse specie a carico del fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. In caso di inadempienza o di incongruità di detti piani di controllo, l’onere del risarcimento dei danni arrecati dalle suddette specie grava sulle province, che vi provvedono con fondi propri.

Art. 3
Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 agosto 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Stagione venatoria 2008-2009: applicazione regime di deroga

Art. 2 - Controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche

Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza

Allegato A

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale,

numero massimo di capi prelevabile a livello regionale.

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore

(n. capi)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore

(n. capi)

Arco temporale

Limite massimo di prelievo a livello regionale

(n. capi)

STORNO

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

163.593

FRINGUELLO

(Fringilla coelebs)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

465.937

PISPOLA

Anthus pratensis

20

50

Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre

25.000

PEPPOLA

(Fringilla montifringilla)

5

25

Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre

81.190

Motivazioni

L’applicazione per la stagione venatoria 2008-2009 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie “ordinariamente cacciabili”.

Allegato B

Disposizioni per il monitoraggio quindicinale di cui all’articolo 2 ter, comma 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

Amministrazioni provinciali

1)    Le amministrazioni provinciali si attrezzano a ricevere i tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale secondo le scadenze temporali fissate nelle schede medesime.

2)    Le amministrazioni provinciali provvedono, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale, a comunicare alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax, componendo il numero telefonico 041-2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.

Cacciatori

1)    I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi periodici devono essere trascritti sulle schede di monitoraggio con cadenza quindicinale secondo le date indicate sulle schede medesime.

2)    Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali (parte sinistra e parte destra della facciata anteriore della scheda) ed alla firma della facciata posteriore della scheda medesima nell’apposito spazio intermedio.

3)    Il/I tagliando/i delle schede di monitoraggio quindicinale che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all’atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.

Regione Veneto

1)    La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle province, provvede, per il tramite della competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca, all’immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:

a.    al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del competente Assessorato regionale, al fine dell’emanazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24;

b.    alle province per gli adempimenti di competenza.

 


Dati informativi concernenti la legge regionale 14 agosto 2008, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

 

-          La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 luglio 2008, n. 6/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 2008, dove ha acquisito il n. 329 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

-          La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 luglio 2008;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Moreno Teso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1° agosto 2008, n. 9094.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema della caccia in deroga rappresenta, assieme alla pianificazione faunistico-venatoria, uno dei temi più importanti in materia di caccia affrontati dal Consiglio regionale del Veneto nel corso degli ultimi anni.

I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent’anni (direttiva 79/409/CEE), sono sempre stati a livello nazionale oggetto di opposizione preconcetta e quindi, sino a qualche anno fa, sostanzialmente ignorati a livello di recepimento e regolamentazione. Con l’avvento della pertinente legge quadro nazionale n. 221/2001 si è finalmente iniziato un percorso di “recupero” dell’ordinamento interno rispetto a quello più evoluto dei partner europei, percorso che si é andato caratterizzando per l’emanazione di disposizioni applicative/esecutive da parte delle Regioni, le quali hanno cercato, pur penalizzate dall’impreparazione dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, di realizzare un forte coordinamento gestionale nell’ambito del tavolo tecnico attivato presso la Conferenza Stato-Regioni.

Nei primi anni di applicazione della citata legge quadro nazionale si è dovuto affrontare il problema causato da incertezze interpretative su taluni contenuti della legge medesima, le quali hanno determinato, “a cascata”, situazioni diffuse di non corretto recepimento della Direttiva e quindi l’avvio di procedure di infrazione sia a carico della legge n. 221/2001 sia delle leggi regionali di recepimento. Oggetto di rilievo negativo era soprattutto la connotazione di “ordinarietà” dei prelievi, che si riteneva di desumere da disposizioni autorizzative a carattere pluriennale (per la Regione Veneto: legge regionale n. 13/2005) ancorché assistite da precisi, rigorosi meccanismi di riscontro tecnico-scientifico a cadenza annuale.

Ha quindi fatto seguito una fase di interlocuzione intensa con i competenti Uffici comunitari nell’ambito della quale, anche sulla base dell’apporto fondamentale fornito dalla Guida interpretativa sulla direttiva uccelli messa a punto dalla Commissione europea nonché supportati da una giurisprudenza della Corte di Giustizia che riconosce nella caccia uno degli utilizzi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva (si cita, al riguardo, la sentenza 16 ottobre 2003 nel procedimento C-182/02), si è realizzata una condivisione rispetto ai contenuti di un intervento emendativo giudicato idoneo a superare i rilievi, rivelatisi insuperabili, formulati dalla Commissione europea.

Si può quindi affermare che il frutto di tale percorso (rappresentato dalla legge regionale n. 24/2007, che appunto modifica la legge regionale n. 13/2005) è stato oggetto di condivisione a livello comunitario ed a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri. Determinanti, sotto i profili di merito, sono risultati il carattere non più pluriennale dell’atto di autorizzazione ed il sistema di monitoraggio positivamente sperimentato dalla Regione Veneto che consente di rispettare il carniere regionale massimo autorizzato.

È sulla base di dette premesse che viene autorizzata, nei limiti di cui all’allegato A, l’applicazione per la stagione venatoria 2008-2009 del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

Si evidenzia, al riguardo, che l’applicazione per la stagione venatoria 2008-2009 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando beninteso il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una “domanda venatoria” fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie “ordinariamente cacciabili”.

Per quanto riguarda lo specifico regime di deroga, esso è stato definito sulla base di una ripartizione interregionale (oggetto di presa d’atto datata 26 marzo 2008 da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) secondo l’approccio concertativo a livello nazionale introdotto dal protocollo d’intesa sull’applicazione delle deroghe approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 aprile 2004 (n. rep. 1369).

La suddetta ripartizione è riferita alle “piccole quantità” di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE con limitazione alle sole specie fringuello, peppola e storno, specie già oggetto di prelievo in deroga nel corso delle ultime stagioni venatorie.

Preso atto che l’INFS negli ultimi tre anni ha ritenuto di non potersi più esprimere in merito al calcolo delle piccole quantità (la Commissione europea, interpellata dall’INFS medesimo, ha trasmesso un parere di due consulenti tecnici che sollevano dubbi sull’attendibilità dei calcoli delle piccole quantità, parere che peraltro non rappresenta la posizione ufficiale della Commissione medesima così come precisato nella lettera che trasmette il parere), le Regioni interessate allo specifico prelievo hanno assunto, quale strumento tecnico-scientifico di riferimento, il più recente rapporto ufficiale sullo status delle popolazioni europee di uccelli (Birds in Europe 2005), che evidenzia per le specie Fringuello e Peppola una valutazione di buono stato di conservazione ovunque, mentre lo Storno è in buono stato di conservazione nel sud Europa ma non nel nord.

Sulla base di queste considerazioni è stato ipotizzato, per le tre specie, un calcolo della piccola quantità basato sugli ultimi dati quantitativi forniti dall’INFS nel 2005 ed assumendo, sulla scorta degli indirizzi specifici dettati dalla richiamata Guida interpretativa, la percentuale del 3 per cento (mortalità da prelievo venatorio rapportata alla mortalità naturale) per le specie fringuello e peppola, mentre per lo storno si è ritenuto di applicare prudenzialmente la percentuale del 2 per cento. Il carniere massimo nazionale, così calcolato, è stato quindi ripartito tra le quattro Regioni interessate proporzionalmente al numero dei cacciatori residenti.

Per il Veneto il numero massimo di soggetti prelevabili risulta così determinato: 465.937 fringuelli, 81.190 peppole; 163.593 storni.

Si sottolinea il fatto che il rispetto dei suddetti massimali è garantito dal sistema di monitoraggio quindicinale già sperimentato con successo dalla Regione Veneto. Detto sistema, la cui congruità è stata pienamente riconosciuta dai competenti uffici comunitari, ha consentito, sulla base di una pronta e responsabile adesione del mondo venatorio, non solo di avviare a soluzione la procedura di infrazione a cui s’è fatto cenno, ma anche di raccogliere dati statistici relativi ai prelievi che consentiranno in futuro di attivare una vera e propria banca dati. Si richiama, al riguardo, il rendiconto trasmesso al Presidente del Consiglio regionale con nota a firma del Presidente della Giunta regionale prot. n. 1218 del 30 maggio 2008, in adempimento dell’articolo 6 della legge regionale n. 13/2005.

Il disegno di legge si compone di due articoli e due allegati.

L’articolo 1, comma primo, dispone l’attivazione nel Veneto del regime derogatorio di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE limitatamente alla stagione venatoria 2008-2009. L’articolo chiarisce che detto regime soggiace, a livello di ordinamento nazionale, alle disposizioni di cui alla legge quadro nazionale n. 221/2002 e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24. L’articolo 1, in combinato disposto con l’allegato A, chiarisce quali sono le specie ammesse allo specifico regime derogatorio (oltre a fringuello, peppola, storno, in sede di esame in commissione consiliare sono state aggiunte le specie: prispolone, pispola, piviere dorato, frosone, gabbiano reale, cormorano, tortora del collare e verdone), quali sono i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) per singolo cacciatore, quali sono i periodi di caccia consentiti, qual è il limite massimo di prelievo a livello regionale per singola specie, quali sono le motivazioni che sono alla base dell’attivazione dello specifico regime di deroga.

L’articolo 1, comma secondo, in combinato disposto con l’allegato B, definisce in modo puntuale quali sono le incombenze da assolvere (a livello provinciale, a livello regionale ed in capo ai singoli cacciatori) per assicurare il monitoraggio quindicinale previsto dall’articolo 2 ter, comma 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

Segue e conclude l’articolo 2 relativo alla dichiarazione d’urgenza.

La Quarta Commissione consiliare ha esaminato e licenziato il testo modificato nell’allegato A nella seduta del 22 luglio 2008, con voto a maggioranza.

3. Note agli articoli 

Note all’articolo 1

  • La legge 3 ottobre 2002, n. 221 reca disposizioni in materia di “Integrazioni alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.”.
  • La legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 reca disposizioni in materia di “Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE".
  • Il testo dell’art. 2 ter della legge regionale n. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2 ter - Prelievi venatori in deroga.

  1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
  2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.
  3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.”.

Nota all’articolo 2

  • Il testo dell’art.17 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

“Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

  1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.
  2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.

-        Il testo dell’art. 28 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

“Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

  1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
  2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.
  3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.
  4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.”.

4.         Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca

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