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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 68 del 19 agosto 2008


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 14 agosto 2008

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 

1.    A norma dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e le poste attive e passive in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2007.

 

Articolo 2 

1.    Il saldo finanziario definitivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2008, di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2, ammonta ad euro 627.399.751,06 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell’elenco 1 “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”.

 

Articolo 3 

1.    L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.352.460.494,72.

 

Articolo 4 

1.    Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario definitivo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’ articolo 3, l’autorizzazione alla contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento prevista all’articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2, è rideterminata in euro 1.304.321.743,66. Di detto ammontare è dato riscontro:

a)    per euro 589.481.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2;

b)    per euro 714.840.743,66 nella tabella H “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2008 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.

 

Articolo 5 

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2008”. 

 

Competenza

Cassa 

Variazione netta:

310.256.122,83

361.960.260,07

 

Articolo 6 

1.    Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2008”. 

 

Competenza

Cassa 

Variazione netta:

310.256.122,83

361.960.260,07

2.    In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la tabella A allegata alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla tabella A della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa””.

 

Articolo 7 

1.    Allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010, esercizi finanziari 2009 e 2010, approvato con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2, sono apportate le variazioni compensative come da allegate tabella E “Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2009” e tabella F “Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2010”.

 

Articolo 8 

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 agosto 2008

Galan


INDICE 

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

(seguono allegati)

assestamento_allegato_208524.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 agosto 2008, n. 12 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 

-          La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 giugno 2008, n. 5 /ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 giugno 2008, dove ha acquisito il n. 324 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare in data;

-          La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 luglio 2008;   

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 agosto 2008, n. 9093.

2. Relazione al Consiglio regionale 

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 11 del 14 agosto 2008, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr). 

3. Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

-        Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1.      Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente.

2.      Con l’assestamento del bilancio si provvede:

a)       alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)       alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;

c)       alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

d)       alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);

e)       all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso;

f)        ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.

3.      La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4.      L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”.

Nota all’articolo 2

-        Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 2/2008 è il seguente:

“Articolo 4

1.      É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2008 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2007, per l'ammontare di euro 200.000.000,00.

2.      Il saldo di cui al comma 1 è destinato:

a)      quanto a euro 100.000.000,00 a concorrenza della copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l’elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato;

b)      quanto a euro 100.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale di contabilità, con allocazione nel correlato fondo speciale per la rassegnazione di tali residui.”.

 

Nota all’articolo 4

-        Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 2/2008 è il seguente:

“Articolo 5

1.      Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l’anno 2008 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.480.734.166,11 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

a)       per euro 589.481.000,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;

b)       per euro 891.253.166,11 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2008 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

2.      La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3.      Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4.      In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5.      L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 107.009.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2009 e 2010 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 (upb U0199).

6.      La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è autorizzata all’estinzione anticipata di mutui o prestiti obbligazionari per un importo massimo di euro 600.000.000,00, anche utilizzando risorse finanziarie disponibili (upb U0199).

7.      Per i fini di cui al comma 6 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente (upb E0019).”. 

4. Struttura di riferimento 

Direzione bilancio

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