1. La lettera “c bis)” del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modifiche ed integrazioni, come inserita dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente” è così sostituita:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Dati informativi concernenti la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 dicembre 2007, dove ha acquisito il n. 290 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Conte, Azzi, Ciambetti, Bertipaglia e Fontanella;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 20 maggio 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 luglio 2008, n. 7956.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il comma 3, lettera c bis) dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni prevede che le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale n. 11 del 2001 vengano svolte dal comune qualora l’intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune. Lettera così aggiunta dal comma 4 dell’articolo 4della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 recante “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
Si ricorda, al riguardo, quanto prevede l’articolo 85, comma 1 della legge n. 11 del 2001 alle citate lettere d) ed e):
“d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;
e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;”.
La modifica proposta con il presente progetto di legge mira a limitare il trasferimento delle funzioni in materia di gestione del demanio lacuale ai soli Comuni montani (laddove, comunque, l’alveo lacuale e le sue pertinenze ricadano nel territorio di un unico comune).
In particolare, atteso che, di norma, detti laghi sono serbatoi utilizzati da ENEL a scopo di produzione di energia idroelettrica e che pertanto sono spesso soggetti a regolazione, con la conseguenza che il relativo livello risulta variabile, si è ritenuto opportuno assumere come riferimento un dato oggettivo, rappresentato dalla cosiddetta “quota di massima regolazione” dell’invaso. In tal modo sarà possibile individuare oggettivamente se la competenza sia di un solo comune ovvero della Provincia.
La differenza di regime fra comuni montani e comuni di pianura introdotta con la norma in commento trova ragion d’essere in due motivi precisi: da un lato, la considerazione che il trasferimento di competenze operato con il citato articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 20/2007, nell’originaria versione, era stato disposto in accoglimento di corrispondenti richieste pervenute, peraltro, esclusivamente da Comuni montani. Dall’altro, una specifica richiesta in tal senso avanzata da Comuni di pianura che, nell’ambito dell’organizzazione delle proprie funzioni amministrative hanno manifestato di ritenere più efficace che alla gestione del demanio lacuale provvedano le amministrazioni provinciali (per tutti, il Comune di Arcugnano, con riferimento al lago di Fimon).
Nel rispetto dell’autonomia degli enti locali è stata, infine, introdotta una clausola di salvaguardia diretta a fare salvi eventuali, diversi accordi raggiunti in sede locale e finalizzati all’ottimizzazione della gestione del demanio lacuale.
La Prima Commissione consiliare, dopo aver sentito i rappresentanti dell’URPV e del Comune di Arcugnano, interessato a tale modifica, nella seduta del 20 maggio 2008 ha approvato il presente progetto di legge all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberati, UDC, Nuovo PSI, L’Ulivo-PDV, Rifondazione Comunista, IDV, Per il Veneto con Carraro.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo del comma 3, dell’art. 87 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite
3. Sono conferite ai comuni:
a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare;
c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";
c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora le acque dell’invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione difesa del suolo