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Bur n. 62 del 29 luglio 2008


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 25 luglio 2008

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I - Disposizioni in materia di foreste e di usi civici

 

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni

 

Art. 1

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” 

1.    Al primo trattino del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d’intervento predisposti,”.

 

Art. 2

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo sostituito dall’articolo 52 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 dopo le parole: “un fondo di rotazione per la concessione” sono inserite le seguenti: “di contributi in conto capitale e”.

 

Art. 3

Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” 

1.    L’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:

“Art. 31

1.    La Giunta regionale, al fine di qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori di cui alla presente legge eseguiti in amministrazione diretta.”.

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” 

1.    Al secondo comma dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole “Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,”.

 

Art. 5

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” 

1.    L’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:

“Art. 35

1.    Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.

2.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale e alla difesa idrogeologica.”.

 

SEZIONE II - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”

 

Art. 6

Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ” 

1.    La legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ” è abrogata.

 

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

 

Art. 7

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” 

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è inserito il seguente:

“1 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 5, il contratto di vendita non è richiesto in presenza di colture legnose specializzate per le quali sia previsto un turno di utilizzo maggiore di cinque anni.”.

 

Art. 8

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” 

1.    L’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è così sostituito:

“Art. 16 - Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria.

1.    I contributi di cui alla presente legge sono concessi nell’ambito delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.”.

 

Art. 9

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie 

1.    L’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è così sostituito:

“Art. 18 - Abrogazioni.

1.    La legge regionale 3 maggio 2003, n. 14 “Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse” è abrogata e ai procedimenti amministrativi in corso continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.

 

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”

 

Art. 10

Modifica dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici” 

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.”.

 

Art. 11

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici” 

1.    Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “e imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle seguenti: “, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli”.

 

SEZIONE V - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

 

Art. 12

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” 

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.”.

 

Art. 13

Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” 

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.”.

 

Art. 14

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” 

1.    L’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è così sostituito:

“Art. 13 - Sanzioni amministrative.

1.    Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)    da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza aver conseguito la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b)    da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta di funghi senza aver ottenuto il permesso previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), o in giornate nelle quali la raccolta non è comunque consentita;

c)    da euro 26,00 a euro 52,00 per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;

d)    da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;

e)    da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, e 5;

f)     da euro 26,00 a euro 52,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 5, commi 1, 1 bis, 2, e 3;

2.    Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

3.    Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, l’autorizzazione alla raccolta dei funghi viene immediatamente revocata e può essere successivamente rilasciata solo dopo cinque anni dalla revoca.

4.    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili; non sono cumulabili le sanzioni previste al comma 1 lettera a) con quelle previste al comma 1, lettera b).

5.    Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive modificazioni.”.

 

Art. 15

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” 

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazioni accertate sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, sono destinati al miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio delle regole e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.”.

 

CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura

 

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”e successive modificazioni.

 

Art. 16

Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    La lettera b) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:

“b) imprenditore agricolo professionale:

1)    per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2)    per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3)    per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.”.

2.    Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificata dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 le parole: “agroindustriale o agroalimentari” sono soppresse e le parole: “prodotti del suolo e dell’allevamento” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti agricoli”.

3.    La lettera f) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificata dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

“f)   zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;”.

4.    Alla lettera a) del comma 3, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo le parole: “indicazione di origine” sono aggiunte, in fine, le parole: “(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)”.

5.    La lettera e) del comma 3, dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

“e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.”.

 

Art. 17

Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda”.

 

Art. 18

Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è così sostituito:

“2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento e all’innovazione tecnologica delle strutture dell’attività agricola aziendale mediante:

a)    ammodernamento strutturale;

b)    ammodernamento tecnologico;

c)    ammodernamento organizzativo-strategico.”.

2.    Il comma 3 bis dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è abrogato.

 

Art. 19

Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.

1.    Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a)    all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)    all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.”.

 

Art. 20

Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dall’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è così sostituito:

“Art. 19 - Limiti di aiuto.

1.    Il limite massimo di aiuto è pari al trenta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al quarantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2.    Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al quaranta per cento e, per le zone montane di cui al comma 1, al cinquantacinque per cento.

3.    L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

4.    Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento.”.

 

Art. 21

Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1, dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale”sono sostituite dalle parole “imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”.

2.    La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:

“b) il risparmio energetico;”.

3.    Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituita dal comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:

“b bis) la difesa dell’ambiente;”.

4.    Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge.”.

 

Art. 22

Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole “, comprovano la redditività dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali” sono soppresse.

2.    Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.”.

 

Art. 23

Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “quaranta per cento” sono sostituite dalle parole “trenta per cento”.

2.    Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.”.

 

Art. 24

Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Dopo l’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis - Limiti di aiuto alle imprese intermedie.

1.    Possono beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

2.    Il limite massimo dell’aiuto che può essere accordato alle imprese intermedie per gli investimenti previsti dall’articolo 24 non può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile.”.

 

Art. 25

Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserita la seguente:

“0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione;”.

2.    Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale” sono sostituite dalle parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

3.    Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle seguenti: “zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto”.

 

Art. 26

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come modificato da ultimo dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 30 - Premio all’insediamento dei giovani agricoltori.

1.    Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

2.    Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:

a)    hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;

b)    si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari dell’impresa agricola;

c)    presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

3.    Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono:

a)    acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b)    acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.

4.    L’erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5.    Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono superare i massimali fissati nell’allegato al citato regolamento, per la stessa tipologia di intervento.”.

 

Art. 27

Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1, dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali”.

 

Art. 28

Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1, dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale” sono sostituite dalle parole “Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale”.

 

Art. 29

Modifiche dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole “imprese agricole ubicate nei comuni montani” sono aggiunte le parole “come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente”;

b)    le parole: “25.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “50.000,00 euro per anno”.

2.    Al comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “150.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 euro per anno”.

 

Art. 30

Modifiche dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “25.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “50.000,00 euro per anno” e le parole: “150.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 euro per anno”.

 

Art. 31

Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall’articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:

“Art. 44 - Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP).

1.    La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti ivi stabiliti.

2.    Per poter essere riconosciute, le organizzazioni di produttori devono dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati e un volume minimo di produzione, conferita dai soci, commercializzata, espressa in percentuale rispetto alla produzione lorda vendibile regionale determinata dalla Giunta regionale o in valori assoluti in euro, definiti per ogni settore, come stabilito dal decreto del ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

3.    Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, va considerato il valore, minimo fra quello percentuale o assoluto stabiliti per ogni settore o prodotto.

4.    La Giunta regionale, ridetermina i valori delle produzioni lorde vendibili regionali con cadenza almeno biennale.

5.    Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo comporta la loro iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 45.

6.    Ai fini dell’articolo 3, comma 2, punto 3 del decreto legislativo n. 102/2005 i soci produttori rendono disponibile almeno il settantacinque per cento della produzione per cui aderiscono all’OP secondo le seguenti modalità:

a)    conferimento all’OP;

b)    vendita diretta del socio, con espresso riferimento nelle fatture all’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP.

7.    Ai fini della verifica del rispetto dell’ obbligo di cui al comma 6 viene escluso dal calcolo del settantacinque per cento il prodotto autoconsumato o reimpiegato nelle attività dell’azienda del socio produttore.

8.    Il prodotto venduto direttamente dal socio nell’ambito dell’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall’OP.”.

 

Art. 32

Abrogazione dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

 

Art. 33

Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Il comma 1 bis dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è abrogato.

 

Art. 34

Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Dopo l’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:

“Art. 47 bis - Associazioni dei produttori agricoli.

1.    Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1 dell’articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni di produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” mantengono l’iscrizione all’albo tenuto presso la Giunta regionale già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, abrogata dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme regionali del settore primario”, i cui effetti permangono ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.”.

 

Art. 35

Modifiche dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili” sono sostituite dalle seguenti: “le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi”.

2.    Il comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006.”.

3.    Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo la parola: “settore,” sono inserite le seguenti: “o di altri settori” e le parole: “metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori zootecnico e altri settori, così come individuati all’allegato B della presente legge” sono soppresse.

4.    Alla lettera b) del comma 4, dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: “fatturata” è sostituita dalle seguenti: “commercializzata, conferita dagli associati”.

5.    Dopo il comma 5 bis dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è inserito il seguente:

“5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli.”.

 

Art. 36

Modifiche dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “programmi annuali di attività” sono sostituite dalla seguente: “programmi operativi” e le parole: “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005”.

2.    Al comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005” e le parole: “produzione fatturata” sono sostituite dalle seguenti: “produzione commercializzata, conferita dagli associati”.

3.    Al comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “metodo di produzione o distretto di cui all’allegato B della presente legge” sono soppresse.

4.    Al comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: “fatturato” è sostituita dalle seguenti: “valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati”.

 

Art. 37

Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “delle priorità di cui all’articolo 20 e” sono soppresse.

 

Art. 38

Modifiche dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Il comma 2 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:

“2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.”.

2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 15 è inserito il seguente:

“2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale.”.

 

Art. 39

Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

 1.    L’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“Art. 59 - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

1.    Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell’azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

2.    Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02.”.

 

Art. 40

Modifiche dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione” sono sostituite dalle seguenti: “i piani di ristrutturazione”.

2.    Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole “Il piano operativo per il salvataggio” sono sostitute dalle seguenti: “Il piano di ristrutturazione” e dopo le parole: “le prospettive di soluzione” sono inserite le seguenti: “al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa”.

3.    Il comma 3 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.”.

4.    Il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

 

Art. 41

Modifica dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 4, dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”.

 

Art. 42

Inserimento dell’articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” 

1.    Dopo l’articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 65 bis - Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.

1.    Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, nonché il benessere degli animali, l’adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all’Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, aiuti fino all’ottanta percento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.

2.    Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all’Associazione Italiana Allevatori.”.

2.    L’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” è abrogato.

 

Art. 43

Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:

“Art. 71 - Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria.

1.    I livelli di aiuto e le condizioni di intervento previsti dalla presente legge per le varie tipologie di interventi si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.”.

 

Art. 44

Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 72 - Parere comunitario di compatibilità.

1.    Gli effetti di cui agli articoli 26 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58 ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.

 

Art. 45

Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    L’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

“Art. 72 bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria.

1.    Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006 e ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006, nei termini e alle condizioni dai medesimi rispettivamente previste.”.

 

Art. 46

Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40:

a)    le parole “i piani operativi regionali” sono sostituite dalle parole: “il regime di aiuti”;

b)    le parole: “all’articolo 59” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 59 e 60”;

c)    le parole “e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie di cui all’articolo 62” sono soppresse.

 

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” 

Art. 47

Modifica del titolo e dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ” 

1.    Nel titolo della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ” la parola “primi” è soppressa.

2.    All’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 le parole “dal primo bando e dal secondo bando” sono sostituite dalle parole “dai bandi”.

 

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali

 

Art. 48

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali” 

1.    L’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito:

“Art. 9 - Costruzione di serre.

1.    L’imprenditore agricolo, munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”e successive modificazioni.”.

 

SEZIONE IV - Disposizioni in materia di regole

 

Art. 49

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole a imprenditore agricolo professionale 

1.    Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le regole, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”, sono equiparate agli imprenditori agricoli professionali.

 

Art. 50

Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole” 

1.    Dopo l’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Deroghe in ordine al patrimonio antico delle regole.

1.    Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano per i beni facenti parte del patrimonio antico delle regole, la cui destinazione risulti già modificata in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.”.

 

SEZIONE V - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali

 

Art. 51

Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali 

1.    La Giunta regionale, nell’ambito della disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, provvede, al fine di coordinare la circolazione sul territorio dei mezzi di trasporto, a definire periodi e fasce orarie, diversificate su base stagionale cui devono uniformarsi i regolamenti di polizia rurale degli enti locali.

 

SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura

 

Art. 52

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

1.    Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “forme associate di cui all’articolo 2 bis,”.

 

Art. 53

Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

1.    Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis - Definizioni.

1.    Ai fini della presente legge si intende per:

a)    arnia: un contenitore per api;

b)    alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c)    apiario: un insieme unitario di alveari;

d)    postazione: il sito di un apiario;

e)    nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

f)     apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;

g)    imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

h)    apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;

i)     forme associate:

1)    le organizzazione di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2)    le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;

3)    i consorzi di tutela del settore apistico.”.

 

Art. 54

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura" 

1.    Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “i tecnici apistici delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

2.    Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “su indicazione delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

Art. 55

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

1.    Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “da attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

Art. 56

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

1.    Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

Art. 57

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

1.    Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “alle associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “alle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

 

Art. 58

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: “anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis”.

2.    Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:

“2. I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.”.

 

Art. 59

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura" 

1.    Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “delle associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”.

 

SEZIONE VII - Disciplina delle sanzioni in materia di riproduzione animale

 

Art. 60

Competenza ad applicare sanzioni in materia di riproduzione animale 

1.    Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina concernente la riproduzione animale previste della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” e successive modificazioni, spettano al dirigente regionale della struttura competente in materia di riproduzione animale.

 

CAPO III - Disposizioni in materia di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche

 

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

 

Art. 61

Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” 

1.    Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 come modificato dall’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 dopo le parole: “il controllo delle specie di fauna selvatica” sono inserite le seguenti: “e di fauna domestica inselvatichita”.

 

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” e successive modificazioni

 

Art. 62

Modifiche al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” 

1.    Il titolo della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è così sostituito: “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico”.

2.    Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole “nati in cattività” sono sostituite dalle parole “nati in ambiente domestico” e le parole “non oggetto di caccia” sono soppresse.

3.    Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, come inserito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 33, è aggiunto il seguente:

“1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione.”.

 

Art. 63

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” 

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 2 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è inserito il seguente:

“2 bis. Qualora la normativa presente negli stati esteri non preveda il rilascio di certificazione da parte dell’allevatore circa la provenienza dell’avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’acquirente prevista dal comma 2; gli esemplari devono essere muniti di anello chiuso inamovibile, rilasciato da una delle federazioni appartenenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM), riportante i dati dell’allevatore.”.

 

Art. 64

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” 

1.    Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)”.

 

Art. 65

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” 

1.    La rubrica dell’articolo 6 “Registro” è sostituita con “Cessioni”.

2.    I commi 1 e 2 dell’articolo 6 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 sono abrogati.

 

CAPO IV - Disposizioni in materia di pesca

 

Art. 66

Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” 

1.    Il comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è abrogato.

 

CAPO V - Disposizioni per il riconoscimento delle enoteche regionali

 

Art. 67

Riconoscimento delle enoteche regionali 

1.    La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e favorire la valorizzazione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (VQPRD) e con indicazione geografica, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità così come definiti dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, nell’ambito della promozione turistica e culturale del territorio, riconosce, quali enoteche regionali, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

2.    Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento, svolgono le seguenti attività:

a)    la promozione della conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;

b)    l’informazione sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti del territorio, di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;

c)    le iniziative per la conservazione e documentazione di elementi di cultura rurale veneta e delle attività agricole ed enologiche del passato.

3.    Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:

a)    essere costituite per atto pubblico;

b)    assumere forma societaria, prevedendo nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

c)    disporre di spazi adeguati per l’esposizione dei prodotti, l’accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;

d)    prevedere, nella propria composizione societaria, la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;

e)    dotarsi di un disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, sulla base del disciplinare-tipo di cui al comma 4.

4.    La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, definendo altresì le modalità per il riconoscimento delle stesse.

 

CAPO VI - Norma finale

 

Art. 68

Dichiarazione d’urgenza 

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 luglio 2008

Galan


INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di foreste e di usi civici

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni

Art. 1 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”
Art. 2 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”
Art. 3 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”
Art. 4 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”
Art. 5 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”

SEZIONE II - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”

Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”
Art. 8 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”
Art. 9 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”

Art. 10 - Modifica dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”
Art. 11 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”

SEZIONE V - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

Art. 12 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 13 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 14 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 15 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”e successive modificazioni

Art. 16 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 17 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 18 - Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 19 - Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 20 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 21 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 22 - Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 23 - Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 24 - Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 25 - Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 26 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 27 - Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 28 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 29 - Modifiche dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 30 - Modifiche dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 31 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 32 - Abrogazione dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 33 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 34 - Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 35 - Modifiche dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 36 - Modifiche dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 37 - Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 38 - Modifiche dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 39 - Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 40 - Modifiche dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 41 - Modifica dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 42 - Inserimento dell’articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
Art. 43 - Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 44 - Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 45 - Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
Art. 46 - Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ”

Art. 47 - Modifica del titolo e dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” ”

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

Art. 48 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

SEZIONE IV - Disposizioni in materia di regole

Art. 49 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole a imprenditore agricolo professionale
Art. 50 - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”

SEZIONE V - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali

Art. 51 - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali

SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

Art. 52 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 53 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 54 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura"
Art. 55 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 56 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 57 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 58 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 59 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura"

SEZIONE VII - Disciplina delle sanzioni in materia di riproduzione animale

Art. 60 - Competenza ad applicare sanzioni in materia di riproduzione animale

CAPO III - Disposizioni in materia di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art. 61 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” e successive modificazioni

Art. 62 - Modifiche al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”
Art. 63 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”
Art. 64 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”
Art. 65 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”

CAPO IV - Disposizioni in materia di pesca

Art. 66 - Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

CAPO V - Disposizioni per il riconoscimento delle enoteche regionali

Art. 67 - Riconoscimento delle enoteche regionali

CAPO VI - Norma finale

Art. 68 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale   25 luglio 2008, n. 9 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

 

1.         Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Trento, Bond e Gianpaolo Bottacin relativa a “Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”” (progetto di legge n. 266 );
    • disegno di legge relativo a " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, bonifica, caccia e pesca" (deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2007, n. 16       /ddl - progetto di legge n. 269);
    • I progetti di legge sono stati assegnati alla 4° commissione consiliare;
    • La 4° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca";
    • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 18 marzo 2008;
    • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 luglio 2008, n. 7955.

 2.                  Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.”.

Il presente disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l’esame del disegno di legge da parte di una singola commissione.

Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali, nelle materie delle foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca:

-      legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”;

-      legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”;

-      legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostengo alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”;

-      legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”;

-      legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

-      legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

-      legge regionale 18 novembre 2005 n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “insediamento dei giovani in agricoltura” ”;

-      legge regionale 12 aprile 1999 n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”;

-      legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”;

-      legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;

-      legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura”;

-      legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Misure per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

-      legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

-      legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Il disegno di legge si compone di 70 articoli, compresa la dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto.

Al fine di una migliore comprensione, di seguito per ogni singolo articolo viene svolta una breve relazione che esplica le ragioni per cui si propone di introdurre nuove norme o di modificare delle disposizioni attualmente in vigore.

In materia di foreste e usi civici.

Art. 1 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

La modifica si rende necessaria per ragioni di drafting legislativo. Risulta infatti necessario poter incorporare all’interno dell’articolo stesso la modifica delle procedure già operata dall’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 legge forestale regionale”, che prevede l’approvazione dei programmi d’intervento da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Nel contempo, ciò consente di abrogare la legge regionale n. 8/1981 attributiva di detta competenza, come indicato al successivo articolo 6.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

Come già proposto nell’ambito del fondo di rotazione per le agevolazioni in agricoltura, anche nel caso del fondo forestale è opportuno affiancare all’agevolazione finanziaria in conto interessi quella in conto capitale, sempre per il medesimo intervento, nei limiti consentiti dal regime di esecuzione applicabile al vigente sistema agevolativo (15 per cento massimo di intensità di aiuto). In tale modo si rende più appetibile e più funzionale il sistema agevolativo, in particolare per quelle imprese che non possono accedere ad altri strumenti, come quelli del Programma di sviluppo rurale. Sarà cura della Giunta regionale, nell’ambito della definizione delle modalità di gestione, regolare il nuovo meccanismo in modo tale che non si determini un abbassamento sensibile della disponibilità finanziaria.

Art. 3 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

La modifica dell’articolo 31 della legge regionale n. 52/1978 è, in parte, conseguenza della modifica dell’articolo 35 che viene illustrata successivamente. Il nuovo articolo 31 riguarda solo la tematica della formazione, facendo venir meno la commistione, nel medesimo articolo, tra azioni molto diverse fra di loro e senza nessun collegamento logico. Nell’occasione si enfatizza il significato della formazione delle maestranze forestali, in particolare per quanto attiene alle problematiche ricorrenti della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

La modifica si rende necessaria per le stesse ragioni di drafting legislativo viste al precedente articolo 1.

Art. 5 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

Una lunga serie di convenzioni internazionali oltre che disposizioni nazionali (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”) richiamano il concetto della pianificazione e programmazione forestale come elemento di base su cui incardinare la politica di settore. Con la modifica legislativa proposta viene riformulato l’articolo 35 della legge regionale 52/1978, focalizzando con maggiore precisione i documenti essenziali su cui verte l’attività pianificatoria e programmatoria regionale e cioè sulle iniziative connesse alla pianificazione forestale e silvicolturale e quelle relative alla difesa idrogeologica. Le prime in particolare sono state recentemente sottolineate dal regolamento applicativo sullo sviluppo rurale che richiedeva la coerenza delle misure proposte con il programma forestale regionale. Nelle nuove impostazioni viene inoltre ribadito il concetto che ogni attività di pianificazione e programmazione deve essere adeguatamente supportata da attività di indagine, studio e ricerca, come pure dagli strumenti di natura cartografica, tematica e statistica nel settore forestale, riportando in un’unica previsione legislativa quella che precedentemente era stabilita dall’articolo 31, primo comma, della medesima legge e dall’articolo 3 della legge regionale 8/1981.

Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.”.

Si propone l’abrogazione per le ragioni di drafting legislativo già esposte al precedente articolo 1.

Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.

Si ritiene opportuno introdurre una deroga all’obbligo di corredare le domande di contributo con un contratto di vendita della biomassa, già stipulato, nel caso di colture legnose specializzate per le quali sia previsto un turno di utilizzo superiore ai cinque anni. È alquanto difficile, infatti, che vi sia la disponibilità da parte dei contraenti a vincolarsi contrattualmente per il ritiro di materiale legnoso la cui disponibilità maturerà in epoca relativamente lontana; ciò essenzialmente per ragioni connesse alla difficile prevedibilità degli andamenti di mercato.

Art. 8 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.

La legge regionale n. 8/2006 prevede, all’articolo 16, che la sua applicazione sia subordinata all’acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Dalle risultanze della fase di prenotifica, avviata dalla competente struttura regionale presso la Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla vigente disposizione, è emersa l’opportunità e la convenienza a orientare l’applicazione della norma con riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Per investimenti consistenti (esempio impianti industriali), si potrà inoltre fare riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, denominato anche “regolamento di esenzione”.

L’aggancio della norma al regolamento (CE) n. 1998/2006 (de minimis) permetterebbe, per contro, l’erogazione di aiuti a singoli beneficiari in entità che si ritiene comunque apprezzabile e significativa (sino ad un limite massimo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari), escludendo ogni modifica alle percentuali di contribuzione previste dalla legge, facendo salva in tal modo la originaria volontà del legislatore regionale.

Art. 9 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie.

In conseguenza alla modifica di cui al precedente articolo 8, secondo cui si passa da un regime di notifica degli aiuti a uno di esenzione della notifica, l’articolo 18 della legge regionale n. 8/2006 può essere riformulato, sopprimendo le parole relative all’obbligo di pubblicazione del parere di compatibilità della Commissione europea sul bollettino ufficiale della Regione Veneto, che non si rende più necessario.

Art. 10 - Modifica dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.

L’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 prevede che “Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali”, con decreto, indìce le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico”.

Ai sensi della citata legge n. 278/1957, con il decreto di convocazione dei comizi elettorali, vengono fissate le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali. La normativa elettorale comunale dall’epoca di emanazione della legge n. 278/1957 ad oggi ha subito varie modifiche e molte delle disposizioni ora vigenti non risultano direttamente applicabili alla elezione dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali. In tale contesto, si ravvisa la necessità di integrare il suddetto articolo di legge con un secondo comma che preveda di demandare alla Giunta regionale l’emanazione di uno specifico provvedimento atto a disciplinare, in via generale, le modalità e le procedure di svolgimento delle elezioni dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali, al fine di raccordare le disposizioni della vigente normativa elettorale comunale (in quanto applicabili) con le fattispecie di queste particolari elezioni previste dalla legge n. 278/1957, così evitando di disciplinare, in occasione di ogni scadenza elettorale, tutte le procedure elettorali tramite i singoli decreti di indizione delle elezioni.

Art. 11 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.

Attualmente l’articolo 10 prevede che le terre di categoria a) “terreni convenientemente utilizzabili come pascolo o bosco” sono gestite direttamente dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico, che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse. Tale disposizione di fatto è volta a garantire comunque una gestione attiva e conservativa di queste terre di uso civico, in modo da evitare fenomeni di abbandono o di scarso utilizzo spesso frequenti nel settore boschivo e pascolivo.

Al fine di evitare comunque situazioni di “mancata gestione attiva” dei beni in argomento, si rende opportuno estendere la possibilità di concessione di questi beni anche ad analoghi soggetti non residenti nel comune intestatario delle terre, qualora i residenti non siano interessati all'utilizzo delle terre medesime. Il principio di favorire i residenti viene in ogni caso salvaguardato, dando la priorità a questi ultimi. Con l’occasione, si provvede anche ad aggiornare la denominazione “imprenditori agricoli a titolo principale” che, ai sensi della vigente normativa in materia, risulta attualmente sostituita da: “imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali”, come si vedrà meglio al successivo articolo 17, in materia di agricoltura.

Art. 12 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

La modifica risulta conseguente all’introduzione nel corpo dell’originario disegno di legge dell’articolo 1 del progetto di legge n. 266 “Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” ”.

Art. 13 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

La modifica risulta conseguente all’introduzione nel corpo dell’originario disegno di legge dell’articolo 2 del progetto di legge n. 266 “Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” ”.

Art. 14 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

La modifica risulta conseguente all’introduzione nel corpo dell’originario disegno di legge dell’articolo 3 del progetto di legge n. 266 “Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” ”.

Art. 15 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

La legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Tale attività è inoltre regolamentata a livello di singola comunità montana e provincia con ulteriori disposizioni applicative della legge regionale. Tali enti provvedono anche al rilascio del previsto tesserino e dei singoli permessi alla raccolta nelle diverse realtà territoriali. Nell’area montana la raccolta funghi rappresenta sia un’opportunità economica per i residenti, sia una interessante offerta per il settore turistico. Scopo principale della legge e, in particolare dell’articolo 13 inerente la vigilanza, è assicurare una corretta raccolta nel rispetto delle norme vigenti assicurando nel contempo la tutela e la conservazione dell’ambiente montano. Per un migliore svolgimento dell’attività di vigilanza, si rende necessario riformulare l’articolo 13 al fine di precisare nel dettaglio le violazioni oggetto di sanzione pecuniaria. Viene inoltre precisato al comma 3 un tempo minimo per riottenere il tesserino in caso di revoca per recidiva delle violazioni. Il riordino e la semplificazione introdotta permette anche una migliore applicazione, da parte degli organi di vigilanza preposti, del disposto riguardante la cumulabilità delle sanzioni amministrative prevista dal comma cinque del citato articolo, consentendo così un più efficace contrasto alla raccolta non autorizzata.

Art. 16 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

La modifica risulta conseguente all’introduzione nel corpo dell’originario disegno di legge dell’articolo 4 del progetto di legge n. 266 “Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” ”.

 

In materia di agricoltura.

Le modifiche più numerose riguardano la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” che, peraltro, era già stata modificata con la legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

La scelta di fondo, suggerita dal disegno di legge della Giunta regionale e fatta propria dalla commissione consiliare nel corso dell’esame, è quella di uniformare l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei massimali di intervento degli aiuti regionali ai criteri stabiliti dalla disciplina nazionale e al Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013 (PSR); ciò essenzialmente per una semplificazione delle procedure amministrative di erogazione degli aiuti. La scelta di fondo, invece, su cui fu impostata originariamente la legge regionale n. 40/2003 fu quella di realizzare uno strumento che, pur nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato, fosse comunque alternativo alle misure previste dall’allora vigente Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006.

Art. 17 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica opera la sostituzione della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) con quella dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), definita dal D.Lgs. n. 99/2004. Ne deriva l’individuazione di un soggetto più dinamico, meno legato all’attività agricola, com’è testimoniato dal parametro reddituale che non è più riferito al reddito globale dell’imprenditore, ma a quello derivante esclusivamente dalla propria attività di lavoro. Altre modifiche si rendono opportune al fine di rendere uniformi, aggiornandole, le disposizioni della legge regionale n. 40/2003 alle disposizioni introdotte nel nuovo Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione del Veneto adottato con DGR n. 205 del 6 febbraio 2007 ed approvato dal Comitato di sviluppo rurale della Commissione europea nella seduta del 19 settembre 2007.

Art. 18 - Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

In un’ottica di semplificazione si è ritenuto opportuno applicare agli interventi previsti per gli aiuti di stato la medesima disciplina contenuta nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione del Veneto, e ciò anche al fine di ridurre la durata dei vincoli previsti per le operazioni d’investimento.

Art. 19 - Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

In un’ottica di semplificazione si ritenuto opportuno applicare agli interventi previsti per gli aiuti di Stato la medesima disciplina prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione del Veneto, al fine di rendere omogenea e semplificare la normativa di riferimento.

Art. 20 - Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

In un’ottica di semplificazione si ritenuto opportuno applicare agli interventi previsti per gli aiuti di stato la medesima disciplina prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione del Veneto, al fine di rendere omogenea e semplificare la normativa di riferimento.

Art. 21 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

In un’ottica di semplificazione si ritenuto opportuno applicare agli interventi previsti per gli aiuti di Stato la medesima disciplina prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione del Veneto, al fine di rendere coerenti i limiti massimi di contribuzione previsti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 22 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica introdotta al comma 1 si rende necessaria, conseguentemente alla sostituzione della definizione di IATP con quella di IAP. La modifica introdotta al comma 2 sostituisce ed aggiorna un criterio di priorità con l’intento di dare risposta alle urgenze di carattere ambientale segnalate dalla Comunità e già recepite nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

L’introduzione del comma 3 bis si è resa necessaria in quanto per gli interventi finanziati con i fondi di rotazione è previsto un procedimento valutativo a sportello e non a graduatoria di merito.

Art. 23 - Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Si ritiene opportuno eliminare espressamente dal testo del comma 1 i vincoli relativi alla redditività dell’impresa e alla dimostrazione dell’osservanza dei requisiti minimi in quanto non più richiesti dalla normativa sugli aiuti di stato e che pertanto costituirebbero un inutile appesantimento degli adempimenti a carico dei beneficiari. Sono stati aggiunti i commi 1 bis e 1 ter per introdurre le nuove tipologie di beneficiari e per rendere coerente la legge regionale ai nuovi Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato e a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale. Ne consegue pertanto delle tipologie di nuovi beneficiari ammissibili al sostegno, rappresentati dalle piccole e medie imprese (PMI) e quelli esclusi, rappresentati dalle imprese in difficoltà.

Art. 24 - Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Le modifiche proposte all’articolo 26 della legge regionale n. 40/2003 sono dirette a cogliere le nuove opportunità offerte dalla normativa comunitaria nonché ad omogeneizzare i limiti massimi dell’aiuto a quanto previsto anche nel Piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Art. 25 - Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Si propone di introdurre l’articolo 26 bis per cogliere l’opportunità di prevedere l’estensione del sostegno pubblico a questa tipologia di imprese non contemplata nella previgente normativa comunitaria sullo sviluppo rurale. Il limite di aiuto previsto per questa tipologia di beneficiari viene dimezzato per rendere congruenti i livelli di contribuzione regionale a quanto previsto nel PSR.

L’articolo 26 bis, non esentabile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, dovrà essere notificato alla Commissione europea per l’acquisizione del parere di compatibilità.

Art. 26 - Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

All’articolo 27 della legge regionale n. 40/2003 viene introdotta la lettera 0a) che individua quale primo criterio di priorità la dimostrazione del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli, produttori della materia prima di base al fine di assicurare comunque un’adeguata partecipazione dei produttori ai vantaggi economici derivanti dagli investimenti effettuati nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre la lettera d) è stata adeguata alle scelte operate dalla Regione Veneto che ha inteso sostenere in modo particolare gli imprenditori che operano nelle zone di montagna, recentemente ampliate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 72/2006, che ha aggiornato l’elenco dei comuni classificati montani, come recepito anche nel nuovo PSR 2007-2013.

Art. 27 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Al fine di semplificazione si è ritenuto opportuno applicare la medesima disciplina prevista dal Programma di sviluppo rurale anche agli interventi previsti per gli aiuti di stato al fine di adottare per analoghe azioni le stesse prescrizioni normative, criteri di ammissibilità e limiti di finanziamento.

Art. 28 - Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica introdotta al comma 1 si rende necessaria, conseguentemente alla sostituzione della definizione di IATP con quella di IAP.

Art. 29 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica introdotta al comma 1 si rende necessaria, conseguentemente alla sostituzione della definizione di IATP con quella di IAP.

Art. 30 - Modifiche dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Con la legge regionale n. 40/2003 sono state approvate, tra le altre, delle norme che hanno introdotto la possibilità per la Giunta regionale di cofinanziare i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all’utilizzo da parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come individuate agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228/2001.

Al fine di dare la completa attuazione alle previsioni contenute nel citato decreto legislativo, come modificato dal comma 1067 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), con le modifiche proposte all’articolo 40 vengono aggiornati i massimali previsti nella legge regionale con i nuovi importi previsti dalla normativa statale.

Art. 31 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Come articolo precedente, n. 30.

Art. 32 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica dell’articolo 44 è diretta a un totale adeguamento della disciplina regionale alla normativa statale sopravvenuta, sia per quanto riguarda il parametro del numero minimo di soci che quello del volume minimo della produzione commercializzata dall’organizzazione di produttori (OP). Di conseguenza viene abrogato l’allegato B e vengono sensibilmente abbassati i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP. Il nuovo comma 5 serve per precisare un elemento prima non ben specificato, che cioè il riconoscimento come organizzazione di produttori comporta la sua contemporanea iscrizione all’elenco regionale. I commi 6, 7 e 8 precisano gli obblighi a carico dei soci per l’adesione alla OP. In particolare, al comma 6 vengono precisate le modalità con cui i soci produttori rendono disponibile il volume di produzione con cui aderiscono all’OP, che sono rispettivamente o il conferimento (quando il prodotto viene conferito all’OP che provvede alla successiva immissione nel mercato in nome e per conto del socio oppure in nome dell’OP medesima) o la vendita diretta del socio, nell’ambito di intese o contratti quadro stipulati dall’OP con grandi acquirenti del mercato. Al comma 8 inoltre si precisa tuttavia che la produzione aziendale venduta con la modalità della vendita diretta non concorre alla determinazione del requisito del valore della produzione commercializzata dall’OP.

Art. 33 - Abrogazione dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

L’abrogazione dell’articolo 46 è diretta a eliminare una disposizione che ha perso la sua utilità a seguito della individuazione a livello nazionale delle fattispecie che comportano la revoca del riconoscimento ad una organizzazione di produttori a opera del provvedimento ministeriale (DM 85 del 12 febbraio 2007) adottato in applicazione del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 102/2005.

Art. 34 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

L’abrogazione del comma 1 bis dell’articolo 47 è motivata dal fatto che il suo contenuto viene ora inserito, chiarendolo, direttamente nell’articolo 48 della legge regionale unitamente alle ulteriori modifiche che vengono apportate a detto articolo.

Art. 35 - Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica si rende necessaria al fine di chiarire che l’abrogazione della legge regionale n. 57/1981 ad opera della legge regionale n. 18/2004 non ha fatto venir meno la disciplina sulle associazioni dei produttori agricoli e l’iscrizione nel relativo albo la cui definizione ed esercizio sono demandati alle Regioni direttamente in forza della legge statale n. 674/1978. Conseguentemente, l’abrogazione della legge regionale non ha comportato effetti giuridici sulla vigenza dei riconoscimenti, che permangono tuttora vigenti. Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 102/2005, le associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge n. 674/1978, dovevano trasformare la loro forma giuridica in società entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del riconoscimento da parte delle competenti regioni, si rende necessario chiarire che nell’albo tenuto dalla Giunta regionale sono ora iscritte solamente quelle associazioni di cui sia stata accertata la trasformazione societaria entro detto termine.

Art. 36 - Modifiche dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Le modifiche sono state introdotte al fine di adeguare espressamente la normativa regionale alle nuove disposizioni sugli aiuti alle organizzazioni di produttori previste dal regolamento n. 1857/2006 relativo agli aiuti di stato a favore delle PMI, nonché per eliminare i riferimenti al metodo di produzione e distretto, non più attuali, dopo la sostituzione dell’articolo 44 operata dall’articolo 32 del presente progetto di legge. Inoltre, per incentivare la crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori, si rende necessario prevedere la possibilità di concedere nuovi aiuti all’avviamento per le organizzazioni di produttori riconosciute che attuano fusioni per incorporazione di altre organizzazioni di produttori, a prescindere che queste ultime siano riconosciute per lo stesso settore o per altri settori.

L’inserimento del nuovo comma 5 ter è diretto ad evitare che i contributi di avviamento possano essere concessi a quelle organizzazioni di produttori che abbiano già fruito in passato, in virtù del loro riconoscimento come associazioni di produttori ai sensi della vigente legge n. 674/1978, dei relativi contributi di avviamento previsti all’articolo 7 della legge regionale n. 57/1981. La norma è finalizzata ad evitare che una organizzazione di produttori, che in passato ha già beneficiato degli aiuti all’avviamento in quanto associazione di produttori, possa ricevere ulteriori aiuti di avviamento. Al contempo, si consente a quelle organizzazioni di produttori, che in precedenza pur essendo riconosciute come associazioni di produttori non hanno usufruito dei contributi di avviamento di cui al citato articolo 7, di poter ricevere gli aiuti previsti al presente articolo.

Art. 37 - Modifiche dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Le modifiche si rendono necessarie al fine di aggiornare i riferimenti alla normativa nazionale sui programmi delle organizzazioni di produttori contenuti nel presente articolo. Inoltre, tenuto conto che si tratta degli stessi programmi, si rende necessario sostituire il nome dei programmi delle organizzazioni di produttori sovvenzionabili dal presente articolo, con quello riportato nella norma nazionale. Per ragioni di semplicità interpretativa e applicativa è altresì opportuno sostituire come base di calcolo dell’aiuto per i programmi operativi il fatturato o la produzione fatturata con il valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati, che è anche uno dei parametri sul quale è basato il riconoscimento. Ciò, si rende necessario anche per correlare l’entità dell’aiuto regionale con il fatturato dell’organizzazione di produttori generato dalla vendita del prodotto dei soli soci al fine di premiare la capacità delle organizzazioni di produttori di aggregare i produttori o una maggiore percentuale di prodotto conferito degli stessi.

Art. 38 - Modifica dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Come già ricordato sopra (articolo 22), la modifica proposta si rende necessaria in quanto per gli interventi finanziati con i fondi di rotazione è previsto un procedimento valutativo a sportello e non a graduatoria di merito.

Art. 39 - Modifiche dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Con legge regionale n. 40/2003 sono state approvate, tra le altre, delle norme di accesso agevolato al credito agrario. In particolare, ai sensi dell’articolo 58 è stato istituito il “Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica” con lo scopo di facilitare il sostegno dei processi di innovazione tecnologica delle aziende agricole. Il Fondo è entrato in funzione a partire dal 2004 a sostegno specificatamente degli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è stato inserito l’articolo 58 ter alla legge regionale n. 40/2003, che istituisce un nuovo Fondo di rotazione appositamente dedicato allo sviluppo delle agrienergie. L’articolo 58 ter coglie l’opportunità offerta dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (FER), con particolare riferimento allo sfruttamento delle biomasse agricole silvicolturali o agroindustriali, offrendo alle aziende agricole e industriali uno strumento di accesso al credito agevolato finalizzato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia. Le opportunità offerte da altre fonti energetiche rinnovabili vanno ben oltre la potenzialità delle biomasse ad uso energetico; fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico, maremotrice, a titolo semplificativo e non esaustivo, rappresentano delle opportunità di sviluppo e diversificazione per le imprese, soprattutto agricole.

L’attuale legislazione vigente in materia fiscale ha reso ancor più interessanti, rispetto ad un recente passato, investimenti nell’ambito della produzione di energia da fonte rinnovabile, elettrica e calorica. Con specifico riferimento allo sfruttamento delle biomasse e dell’energia solare (sistemi fotovoltaici), i vantaggi fiscali offerti dalla legge n. 266/2005 (comma 423) alle aziende agricole, così come novellata dalla legge n. 81/2006, rendono decisamente convenienti degli investimenti nel settore della produzione dell’energia. L’unica difficoltà che si registra nel settore, soprattutto agricolo, è di natura finanziaria: gli elevati costi di realizzazione degli impianti talvolta impediscono la realizzazione dell’investimento, anche a fronte dei vantaggi economici riconosciuti, oltre che ambientali. Si rende pertanto necessario modificare l’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 al fine di cogliere tutte le opportunità che la vigente legislazione offre nell’ambito della produzione di energia da fonte rinnovabile.

Art. 40 - Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Le modifiche all’articolo 59 (come quelle relative all’articolo 60 della legge regionale n. 40/2003) si rendono necessarie per uniformare ed integrare le definizioni contenute nella versione precedente degli articoli a quelle espresse dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.

Art. 41 - Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Come sopra all’articolo 40.

Art. 42 - Modifica all’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La modifica introdotta si rende necessaria, conseguentemente alla sostituzione della definizione di IATP con quella di IAP.

Art. 43 - Inserimento dell’articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

La Regione aderisce dal 1997 al Programma interregionale assistenza tecnica per il settore zootecnico, attivato a livello nazionale sulla base di apposite norme e risorse previste, da ultimo, con la legge n. 499/1999, anche attraverso la compartecipazione finanziaria delle Regioni ai costi del programma. Il programma intende assicurare ai singoli imprenditori un supporto tecnico-gestionale in termini di informazione, assistenza e consulenza, per affrontare e risolvere le principali problematiche connesse con la gestione dell’allevamento, ai fini dell’aumento della competitività e dell’efficienza delle imprese zootecniche, del miglioramento e valorizzazione della qualità delle produzioni e della riduzione delle esternalità negative per l’ambiente e le risorse naturali. Considerata la particolare situazione evolutiva del comparto, con il presente articolo si prevede la possibilità di assicurare continuità ai programmi di assistenza tecnica specialistica rivolti alle imprese zootecniche al fine di accompagnare il loro processo di adeguamento e lo sviluppo richiesto (programmi che risultano già finanziati tramite gli stanziamenti presenti al capitolo 100000/U del bilancio), adeguando la normativa anche in relazione ai recenti mutamenti introdotti dalla politica comunitaria in materia di regolamentazione degli aiuti diretti alle imprese e di adeguamento agli standard strutturali e produttivi definiti dall’UE (requisiti di condizionalità, sicurezza alimentare, benessere animale). Gli aiuti devono infatti rispettare le condizioni previste all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella GUCE L358 del 16 dicembre 2006. Contestualmente, si propone di abrogare analoga disposizione contenuta nella finanziaria regionale del 2006.

Art. 44 - Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Rispetto al testo originario, che prevedeva l’obbligo di adeguamento alla sopravvenuta disciplina comunitaria per quanto riguarda i livelli di aiuto (peraltro già implicito, considerata la sovraordinazione della regolamentazione comunitaria), la modifica estende tale obbligo anche per le eventuali mutate condizioni e presupposti dell’intervento.

Art. 45 - Modifica dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

A seguito della sopravvenuta disciplina comunitaria che a partire dal 2007 ha sensibilmente modificato la classificazione degli aiuti di stato soggetti a notifica o esentati, si rende necessario aggiornare l’originario elenco degli articoli che prevedono interventi assoggettati al parere obbligatorio di compatibilità comunitaria.

Art. 46 - Modifica dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Specularmente al precedente articolo 45, la modifica consente di aggiornare i riferimenti della nuova regolamentazione comunitaria di esenzione dall’obbligo di notifica, la cui citazione costituisce elemento inderogabile per la sua applicabilità.

Art. 47 - Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

A seguito delle modifiche proposte agli articoli 59 e 60 si rende necessario effettuare l’adeguamento anche dell’articolo 73.

Art. 48 - Modifica del titolo e dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”.

Con la modifica proposta viene operata l’estensione anche ai bandi successivi a quelli originariamente previsti dalla legge regionale n. 16/2005 dei termini per l’adeguamento ai requisiti minimi in materia di ambiente e benessere animale.

Art. 49 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

La modifica introduce una deroga particolare all’obbligo di acquisizione di titoli abilitativi in materia edilizia nel caso della realizzazione di serre fisse o mobili da parte degli imprenditori florovivaistici, in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 2 della legge regionale n. 19/1999.

Art. 50 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole a imprenditore agricolo professionale.

Viene proposto di introdurre un’equiparazione fra l’istituto privato delle regole e la figura dello IAP, che, a prescindere dal possesso dei requisiti temporali, reddituali e professionali di cui all’articolo 2 e con efficacia limitata al periodo di vigenza del PSR del Veneto 2007-2013, aggiunge una nuova fattispecie di soggetti beneficiari delle misure sostenute dal cofinanziamento comunitario.

Art. 51 - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”.

La modifica introduce una deroga in ordine all’obbligo di compensazione di parti di modesta entità del patrimonio antico delle regole sottratte alla primitiva destinazione agro-silvo-pastorale per consentirne un’utilizzazione abitativa, turistica, artigianale o per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 52 - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali.

La disposizione, che si propone di introdurre ex novo, nasce dall’esigenza di dettare delle norme comuni per la circolazione extra-aziendale dei mezzi di trasporto dei liquami e letami zootecnici, cui gli enti locali dovranno uniformare i propri regolamenti.

Art. 53 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

La normativa riguardante il settore dell’apicoltura e l’associazionismo agricolo è stata caratterizzata da una profonda evoluzione nel corso degli ultimi anni.

Nel corso del 2004 infatti è intervenuta a livello nazionale una legge specifica sull’apicoltura, legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, mentre a livello comunitario è stato approvato il regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

Per quanto concerne l’associazionismo agricolo a livello nazionale il decreto legislativo n. 228/2001 e le successive modifiche hanno apportato sostanziali cambiamenti, rispetto al passato, per quanto riguarda le funzioni e i criteri per il loro riconoscimento.

Al fine di rendere più facilmente attuabili gli interventi previsti dalla legge regionale n. 23/1994 si ritiene opportuno aggiungere ai beneficiari definiti con la legge regionale 15/2006 altre categorie, in considerazione della realtà regionale e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 797/2004.

Il medesimo regolamento considera infatti beneficiari gli apicoltori, i produttori apistici e le loro forme associate, senza richiedere alcun requisito di riconoscimento per queste ultime.

Negli anni di applicazione dei predetti regolamenti è stato possibile finanziare quindi anche le attività svolte dalle Associazioni non riconosciute ai sensi della legge regionale n. 57/1981.

Si ritiene inoltre necessario inserire un articolo specifico riportante alcune definizioni utili per l'applicazione della legge.

Art. 54 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Come sopra, all’articolo 53.

Art. 55 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Come sopra, all’articolo 53.

Art. 56 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Come sopra, all’articolo 53.

Art. 57 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Come sopra, all’articolo 53.

Art. 58 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Come sopra, all’articolo 53.

Art. 59 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Si ritiene necessario sostituire il comma 2 dell’articolo 7 al fine di semplificare la pratica del nomadismo Si prevede infatti l’obbligo in capo ai possessori o detentori di comunicare il trasferimento stagionale ai comuni di destinazione e alle relative aziende ULSS, con attestazione della mancanza di cause che determinano vincoli o altre misure di polizia veterinaria. Alla denuncia deve essere allegata copia del certificato sanitario, avente data non anteriore a dieci giorni prima dell’inizio della transumanza, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati sia la provenienza da zona non infetta.

È fatto obbligo all’interessato di conservare il certificato sanitario per tutta la durata del trasferimento al fine di poterlo esibire su richiesta delle autorità di vigilanza veterinaria dei comuni di destinazione.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere l’obbligo di indicare nella comunicazione le postazioni, così come definite dall’articolo 2 bis, al fine di individuare nel territorio di ciascun comune interessato dalla transumanza i luoghi di destinazione delle arnie.

Art. 60 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

Come sopra, all’articolo 53.

Art. 61 - Competenza ad applicare sanzioni in materia di riproduzione animale.

La modifica viene proposta in considerazione del fatto che il legislatore statale con l’articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 280 ha introdotto l’articolo 9 bis alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente la disciplina della riproduzione animale, prevedendo espressamente che l’applicazione delle sanzioni in materia spetta al Presidente della Giunta regionale. Ancorché implicito ai sensi della normativa regionale vigente in materia circa l’attribuzione alla dirigenza delle funzioni di carattere gestionale, si ritiene tuttavia opportuno individuare espressamente nel dirigente regionale della struttura competente in materia di riproduzione animale l’organo competente ad applicare le sanzioni in materia, analogamente a quanto già previsto in via generale dall’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, per tutte le sanzioni di competenza della Regione.

Art. 62 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura”.

L’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria comporta l’esecuzione di protocolli diagnostici ad alto contenuto tecnologico, oltre all’utilizzo di attrezzature scientificamente avanzate.

La gestione di questa attività è oggi attuata anche dall’Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, che opera in regime di convenzione con l’Unità periferica per i Servizi fitosanitari, con i seguenti vantaggi per l’Amministrazione regionale:

-      sgravio delle incombenze relative all’esecuzione di numerosi protocolli di analisi complesse, con positive ricadute sulle restanti attività istituzionali dell’Unità periferica per i Servizi fitosanitari;

-      mantenimento della gestione pubblica della materia;

-      garanzia della presenza dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nella esecuzione delle analisi.

I lusinghieri risultati conseguiti nel corso del rapporto convenzionale, fanno ritenere che la gestione dell’attività di analisi di laboratorio in materia fitosanitaria possa essere attribuita direttamente alla Azienda regionale “Veneto Agricoltura”.

Tale proposito, già attuato da altre importanti Regioni italiane, è in sintonia con il principio che vuole che le Regioni concentrino la propria attività principalmente sulle componenti programmatorie devolvendo ad enti infraregionali ovvero a strutture a carattere maggiormente tecnico l’attività di gestione.

In tale ottica, l’Azienda regionale “Veneto Agricoltura” rappresenta l’ente ideale, in quanto già impegnata in attività di erogazione di servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale, nonché di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori agricoli.

 

In materia di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche.

Art. 63 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Misure per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

La funzione del controllo delle specie di fauna viene svolta dalle province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche e per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9 della legge regionale n. 50/1993. In Veneto, analogamente alla maggior parte del territorio della Pianura padana, gli interventi di controllo sono mirati a contenere i danni alle produzioni agricole, in particolare su seminativo, causati da popolazioni appartenenti a specie cosiddette opportuniste quali i corvidi (cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza). A queste ultime si aggiungono, con intensità crescente negli ultimi anni, le popolazioni inselvatichite di piccione domestico, specie caratterizzata da estrema adattabilità, che si spostano dai tradizionali ambiti urbani per alimentarsi in ambiente rurale. Il particolare inquadramento giuridico di tale specie non consente, a legislazione vigente, il controllo ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, non trattandosi di specie selvatica. Pertanto si rende opportuna l’estensione dell’esercizio della funzione di controllo anche alle specie domestiche inselvatichite, fatta salva anche per queste ultime l’applicazione rigorosa di tutte le prescrizioni previste dal citato articolo 17 della legge regionale n. 50/1993. Si sottolinea che tale impostazione recepisce un orientamento gestionale approvato dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica e già attivato legislativamente in altre Regioni.

Art. 64 - Modifiche al titolo e all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n, 15 “Allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

La modifica, che viene introdotta in ulteriore esercizio della competenza legislativa riconosciuta alle regioni in materia di allevamento di fauna selvatica per fini non venatori (articolo 17 della legge n. 157/1992), ha lo scopo di precisare l’ambito della disciplina regionale che verrebbe a comprendere non solo l’allevamento delle specie ornitiche che fa uso della fase riproduttiva, ma anche quello domestico a fini di affezione. Gli articoli successivi di modifica conseguentemente dettano disposizioni volte alla semplificazione delle procedure amministrative relativamente a detti allevamenti.

Art. 65 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

Come sopra, articolo 64.

Art. 66 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

Come sopra, articolo 64.

Art. 67 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

Come sopra, articolo 64.

 

In materia di pesca.

Art. 68 - Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Con la recente legge regionale 30 giugno 2006, n. 10, che ha introdotto l’articolo 5 bis nella legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, si è inteso rendere obbligatoria la realizzazione di “zone no kill” (“non uccidere”) dove la pesca è condizionata all'obbligo del rilascio immediato del pescato, e di “zone trofeo” all'interno delle quali è consentito trattenere il pesce se di misura superiore a determinati limiti.

L’obbligatorietà viene realizzata mediante l’introduzione di una percentuale minima di dette zone calcolata sullo sviluppo idrografico di ogni singolo bacino. Alla percentuale minima si accompagna una percentuale massima, la quale, in relazione all’ineludibilità dell’interpretazione letterale della norma, appare quale vincolo dotato di pari cogenza.

Le Province, chiamate a dare concreta attuazione alla suddetta norma di legge, osservano unanimemente che, in talune realtà, esistono già zone dove si pratica la pesca con obbligo del rilascio immediato del pescato e zone trofeo che si estendono ben oltre la percentuale massima fissata dall’articolo 5 bis introdotto appunto dalla legge regionale n. 10/2006.

Si rende pertanto necessario, nel pieno rispetto delle finalità perseguite in sede di approvazione della richiamata legge regionale n. 10/2006, emendare il più volte richiamato articolo 5 bis eliminando sia il limite percentuale massimo che minimo e quindi abrogando il comma secondo.

 

In materia di riconoscimento di enoteche regionali.

Art. 69 - Riconoscimento delle enoteche regionali.

Le enoteche regionali rappresentano uno strumento importante per valorizzare i territori della regione vocati alla produzione dei vini di qualità, che sotto tale profilo rappresentano uno dei principali fattori di comunicazione del territorio stesso presso turisti e consumatori.

Appare pertanto indispensabile per la Regione Veneto dare una veste giuridica e disciplinare dal punto di vista normativo a tali enoteche, sia in considerazione dell'interesse collettivo che le enoteche possono rivestire nella promozione dei vini del territorio, sia in considerazione delle normative nazionali già esistenti, quali ad esempio la legge 268/1999, che prevedono tali strumenti accanto ad altri (Strade del Vino, Musei del Vino, ecc.) quale mezzo per la valorizzazione dei vini di qualità.

Pertanto, con il presente articolo, si prevede il riconoscimento delle enoteche regionali, demandando ad un successivo provvedimento da parte della Giunta l’approvazione delle norme specifiche per il riconoscimento stesso, tenuto conto anche del ruolo pubblico che le enoteche dovranno rivestire, e della necessità di assicurare criteri di coerenza, rappresentatività ed equità nel loro funzionamento e nella loro attività.

Art. 70 - Dichiarazione d’urgenza.

Si propone la dichiarazione di urgenza per l’entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 2 dell’articolo 44 dello statuto.

La Quarta Commissione consiliare nella seduta del 18 marzo 2007, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole per l’esame dell’aula.

Hanno votato a favore i consiglieri Clodovaldo RUFFATO, Dario BOND (F.I. - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali) con delega di Moreno TESO (A.N.), Gianantonio DA RE, Vittorino CENCI (Liga Veneta - Lega Nord - Padania) e Guido Trento (L’Ulivo - Partito Democratico Veneto).

Della relazione in aula è stato incaricato il presidente Clodovaldo Ruffato.

Si dà atto che è stato acquisito il parere della Prima Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento.
 

3.   Note agli articoli

Nota all’articolo 1

-        Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8

La Regione provvede alla sistemazione idro - geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell’ambito dei territori di cui all’art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, nonchè alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

  • la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d’intervento predisposti, d'intesa con le Comunità Montane, formulati organicamente per unità idrografica;
  • la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l’opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana;
  • i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.”.

Nota all’articolo 2

-        Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l’attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo.”.

Nota all’articolo 4

-        Il testo dell’art. 34 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34

Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo - pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno. e 26

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi relativi.

Per l’attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.”.

Nota all’articolo 7

-        Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 8/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Domande di contributo.

1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un’industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta.

1 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 5, il contratto di vendita non è richiesto in presenza di colture legnose specializzate per le quali sia previsto un turno di utilizzo maggiore di cinque anni.

2. É ammesso l’utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purché ne sia comprovato l’impiego ai soli fini energetici.

3. La durata minima dell’impegno colturale richiesto è di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.”

Nota all’articolo 10

-        Il testo dell’art. 3 bis della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 bis - Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.

1.      Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali.”, con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.

1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.”.

Nota all’articolo 11

-        Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1.      Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:

a)      dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile;

b)      mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2.      I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.”.

Nota all’articolo 12

-        Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Divieti di raccolta.

1.      La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a)      nelle riserve naturali integrali;

b)      nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c)      nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d)      in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

2.      La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3.      È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. ”.

Nota all’articolo 13

-        Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Vigilanza.

1.      La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 . della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42

1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.

2.      Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.”.

Nota all’articolo 15

-        Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Introiti.

1.      I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.

2.      Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

2 bis. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazioni accertate sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, sono destinati al miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio delle regole e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

3.      Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.”.

 

Nota all’articolo 16

-        Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1.      Ai fini della presente legge si intende per:

a)      imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

b)    imprenditore agricolo professionale:

1)    per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2)    per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.

b.1) per le persone fisiche, l’imprenditore il cui reddito da attività agricola supera il cinquanta per cento del suo reddito totale e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all’azienda è inferiore alla metà del suo tempo di lavoro totale. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale l’imprenditore operante nelle aree svantaggiate e all’interno di parchi nazionali, interregionali, regionali o di riserve naturali che ricava almeno il venticinque per cento del proprio reddito dall’attività agricola e che dedica alle attività esterne all’azienda un tempo di lavoro fino al settantacinque per cento del suo tempo di lavoro totale;

b.2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e inoltre:

b.2.1) nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

b.2.2) nel caso di società cooperative e loro consorzi, qualora esse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi e almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

b.2.3) nel caso di società di capitali, qualora oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e tale condizione permanga anche in caso di circolazione delle quote o azioni;

b.3) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società cooperative e loro consorzi il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio prevalente dell’attività agricola nonché la gestione di servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali e i cui soci conducono terreni ubicati esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale;

c)    giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) 1257/1999;

d)    impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;

e)    imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f)          zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;

g)    banca: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa”.

2.    Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

3.    Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s’intendono:

a)      quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);

b)      quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c)      omissis

d)     quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 e agroalimentari di qualità”. “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli

e)      quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.”.

 

Nota all’articolo 17

-        Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 – Vincolo di destinazione.

1.      I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda.

2.      Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.”.

 

Nota all’articolo 18

Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità.

1.         Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2.    Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento e all’innovazione tecnologica delle strutture dell’attività agricola aziendale mediante:

a)    ammodernamento strutturale;

b)    ammodernamento tecnologico;

c)   ammodernamento organizzativo-strategico.

3.         Non sono ammissibili agli aiuti i meri investimenti di sostituzione, l’acquisto di materiale usato nonché gli investimenti che determinano un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

3 bis.  (abrogato).”.

 

Nota all’articolo 21

-        Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 – Priorità.

1.      Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori.

2.      Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali:

a)      le produzioni di qualità;

b)      il risparmio energetico;

b bis) la difesa dell’ambiente;

c)      la natura e grado di innovazione degli investimenti.

3.      Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.

3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge.”.

 

Nota all’articolo 22

-        Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 – Beneficiari.

1.      Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l’onere finanziario degli investimenti.

1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.”.

 

Nota all’articolo 23

-        Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 – Limiti di aiuto.

  1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all’articolo 24 è pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.

  1. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro.”.

 

Nota all’articolo 25

-        Il testo dell’art. 27 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 – Priorità.

1.      Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 24 sono riconosciute, secondo l’ordine successivo indicato, le seguenti priorità:

0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione;

a)      iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale;

b)      più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c)      imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'articolo 28;

d)      realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;

e)      investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità;

f)        più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto;

g)      produzioni di qualità;

h)      tipologia e innovazione degli investimenti.

2.      Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai settori produttivi e alla natura degli interventi.

3.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori produttivi e la natura degli interventi.”.

 

Nota all’articolo 27

-        Il testo del comma 1 dell’art. 32 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 – Interventi di ampliamento delle superfici aziendali.

1.      Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice.”.

 

Nota all’articolo 28

-        Il testo del comma 1 dell’art. 34 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 – Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto.

1.      Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato.”.

 

Nota all’articolo 29

-        Il testo dell’art. 40 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40 – Tipologia delle iniziative.

1.      Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno.

2.      In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono:

a)      nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la sicurezza dei deflussi;

b)      nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica;

c)      nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati;

d)      in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto;

e)      nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali;

f)        in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici;

g)      nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici;

h)      nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione;

i)        nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti agricoli e il taglio del bosco.

3.      Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato.

4.      Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994 n. 97” Nuove disposizioni per le zone montane”.

5.      Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000,00 euro per anno.”.

 

Nota all’articolo 30

-        Il testo dell’art. 42 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 42 – Tipologia delle iniziative.

1.      Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 300.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata.”.

 

Nota all’articolo 33

-        Il testo dell’art. 47 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 – Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute.

1.      Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57el riconoscimento e dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: “Associazionismo dei produttori agricoli”, ai fini d

a)      adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001;

b)      adottare le modifiche statutarie di cui all’articolo 26, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato;

c)      adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4.

1 bis. (abrogato).”.

 

Nota all’articolo 35

-        Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 – Aiuti di avviamento e limiti di aiuto.

1.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l’avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato.

2.      Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l’affitto dei locali, per l’acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi e amministrative.

3.      Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

4.      Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a)      ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, o di altri settori;

b)      incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione commercializzata, conferita dagli associati calcolato sulla media del valore di produzione fatturata nel triennio antecedente l’incorporazione.

5.      In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.

5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli.”.

 

Nota all’articolo 36

-        Il testo dell’art. 49 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 – Aiuti alle organizzazioni di produttori.

1.      Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi operativi che prevedono una o più delle azioni di cui all’articolo7 del decreto legislativo n. 102/2005 ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare.

2.      In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

3.      Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005, non possono superare l’importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati nell’anno precedente alla concessione.

4.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto.

5.      Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati dell’organizzazione di produttori stessa.”.

 

Nota all’articolo 37

-        Il testo del comma 3 dell’art. 58 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 58 – Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.

3.         La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3.”.

 

Nota all’articolo 38

-        Il testo dell’art. 58 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 58 ter - Fondo di rotazione per le agrienergie.

1.      É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

  1. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale.

3.      Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.

4.      Gli investimenti che consentono l’autoapprovvigionamento in autosufficienza di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di una maggiorazione d’intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.

5.      Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l’indispensabilità della sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

6.      Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.

7.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03.

8.      Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

9.      La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.

 

Nota all’articolo 40

-        Il testo dell’art. 60 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 60 – Piani operativi regionali.

1.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.

2.      Il piano di ristrutturazione indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell’impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione al fine di ripristinare le redditività a lungo termine dell’impresa; prevede interventi di concessione di garanzie per l’accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l’impresa in attività.

3.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.

4. (abrogato).

 

Nota all’articolo 41

-        Il testo del comma 4 dell’art. 62 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 62 – Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie.

4.         Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell’ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all’articolo 63.”.

 

Nota all’articolo 46

-        Il testo dell’art. 73 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 73 – Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi.

1.      I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35e di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui  agli articoli 59 e 60, sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE.”. e articolo 36, il regime di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazion

 

Nota all’articolo 47

-        Il testo del titolo e dell’art. 1 della legge regionale n. 16/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”

Articolo 1

1.         Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dai bandi del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari.”.

 

Nota all’articolo 51

-        Il testo dell’art. 112 del d lgs n. 152/2006 è il seguente:

“112. Utilizzazione agronomica.

1.       Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.

2.       Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3.       Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:

a)  le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c)  le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

d)  i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

e)  le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.”.

 

Nota all’articolo 52

-        Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

1.      Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per:

a)      risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;

b)      svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico-pratiche e convegni, nonchè studi e ricerche;

c)      attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;

d)      stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati;

e)      acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica.”.

 

Nota all’articolo 54

-        Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1.      Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.

2.      La Giunta regionale approva piani di intervento straordinario volti alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis.”.

 

Nota all’articolo 55

-        Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura.

1.      La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:

a)      risanamento e profilassi delle malattie delle api;

b)      attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;

c)      sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento;

d)      formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis.

2.      Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago.”.

 

Nota all’articolo 56

-        Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura.

1.      E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.

2.      La consulta è composta da:

a)      il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede;

b)      il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;

c)      il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

d)      il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;

e)      quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.

3.      La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE.

4.      I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.

5.      La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura.”.

 

Nota all’articolo 57

-        Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1.      Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente alle forme associate di cui all’articolo 2 bis.

2.      I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.”.

 

Nota all’articolo 58

-        Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Denuncia alveari.

1.      I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

2.      I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.

3.      Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.”.

 

Nota all’articolo 59

-        Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1.      È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.

2.      A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici dalle forme associate di cui all’articolo 2 bis provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria.”.

 

Nota all’articolo 61

-        Il testo del comma 2 dell’art. 17 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

2.         Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.

 Nota all’articolo 62

-        Il testo del titolo e dell’art. 1 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1.      Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

1 bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione.”.

 

Nota all’articolo 63

Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Requisiti.

1.      L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.

2.      La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2 bis. Qualora la normativa presente negli stati esteri non preveda il rilascio di certificazione da parte dell’allevatore circa la provenienza dell’avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’acquirente prevista dal comma 2; gli esemplari devono essere muniti di anello chiuso inamovibile, rilasciato da una delle federazioni appartenenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM), riportante i dati dell’allevatore.”.

 

Nota all’articolo 64

-        Il testo del comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Inanellamento.

1.      I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)”.”.

 

Nota all’articolo 65

-        Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Cessioni.

1.      (abrogato)

2.      (abrogato)

3.      L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:

a)      specie a cui appartiene il soggetto;

b)      estremi di identificazione dell'anello;

c)      dati anagrafici dell'acquirente.

4.      Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.”.

 

Nota all’articolo 66

-        Il testo dell’art. 5 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1.      La carta ittica di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, e zone trofeo,ove è consentito trattenere il pesce di misura.

2.      (abrogato)

3.      Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4.      Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di pesca.”.

 

Nota all’articolo 67

Per il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 40/2003 vedi nota all’articolo 16.

 

4.   Leggi regionali abrogate 

L’art. 6 abroga la legge regionale 20 marzo 1981, n. 8.

5.   Struttura di riferimento

01. Direzione foreste ed economia montana
02. Direzione foreste ed economia montana
03. Direzione foreste ed economia montana
04. Direzione foreste ed economia montana
05. Direzione foreste ed economia montana
06. Direzione foreste ed economia montana
07. Direzione foreste ed economia montana
08. Direzione foreste ed economia montana
09. Direzione foreste ed economia montana
10. Direzione foreste ed economia montana
11. Direzione foreste ed economia montana
12. Direzione foreste ed economia montana
13. Direzione foreste ed economia montana
14. Direzione foreste ed economia montana
15. Direzione foreste ed economia montana
16. Direzione produzioni agroalimentari
17. Direzione produzioni agroalimentari
18. Direzione produzioni agroalimentari
19. Direzione produzioni agroalimentari
20. Direzione produzioni agroalimentari
21. Direzione produzioni agroalimentari
22. Direzione produzioni agroalimentari
23. Direzione produzioni agroalimentari
24. Direzione produzioni agroalimentari
25. Direzione produzioni agroalimentari
26. Direzione produzioni agroalimentari
27. Direzione produzioni agroalimentari
28. Direzione produzioni agroalimentari
29. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
30. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
31. Direzione produzioni agroalimentari
32. Direzione produzioni agroalimentari
33. Direzione produzioni agroalimentari
34. Direzione produzioni agroalimentari
35. Direzione produzioni agroalimentari
36. Direzione produzioni agroalimentari
37. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
38. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
39. Direzione produzioni agroalimentari
40. Direzione produzioni agroalimentari
41. Direzione produzioni agroalimentari
42. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
43. Direzione piani e programmi settore primario
44. Direzione piani e programmi settore primario
45. Direzione piani e programmi settore primario
46. Direzione produzioni agroalimentari
47. Direzione produzioni agroalimentari
48. Direzione produzioni agroalimentari
49. Direzione foreste ed economia montana
50. Direzione foreste ed economia montana
51. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
52. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
53. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
54. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
55. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
56. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
57. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
58. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
59. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
60. Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
61. Unità di progetto caccia e pesca
62. Unità di progetto caccia e pesca
63. Unità di progetto caccia e pesca
64. Unità di progetto caccia e pesca
65. Unità di progetto caccia e pesca
66. Unità di progetto caccia e pesca
67. Direzione promozione turistica integrata
(I numeri che precedono la denominazione delle strutture sin riferiscono agli articoli della legge, ndr)

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