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Bur n. 58 del 15 luglio 2008


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 11 luglio 2008

Modifica della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia Regionale Socio Sanitaria".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia Regionale Socio Sanitaria”

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis.    Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 luglio 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia Regionale Socio Sanitaria”

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 luglio 2008, n.  6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 novembre 2007, dove ha acquisito il n. 275 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Raffaele Bazzoni;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
  • La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 11 dicembre 2007;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 giugno 2008, n. 7209.

2.         Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 9 novembre 2001, n. 32, istitutiva dell’Agenzia regionale socio sanitaria, in ordine all’organizzazione interna, all’articolo 5 prevede una o più aree omogenee, a cui è preposto un dirigente responsabile, nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore, il cui rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato.

L’integrazione al testo normativo proposta ha lo scopo di prevedere il collocamento in aspettativa dei dipendenti regionali cui viene conferito l’incarico di dirigente di area, in analogia a quanto previsto per i dirigenti regionali dall’articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta dell’11 dicembre 2007 approvandolo senza modifiche, all’unanimità, nel testo che segue.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

-  Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Organizzazione e personale.

1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva ed organizza entro novanta giorni dalla sua nomina la struttura interna articolandola per aree omogenee di attività; tale organizzazione è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.

2. Ad una o più aree omogenee è preposto un dirigente responsabile, nominato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore, fra persone di comprovata competenza e professionalità specifica delle funzioni attribuite, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. Nell’ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il trattamento economico è definito tenuto conto di quanto riconosciuto alla dirigenza di primo livello delle aziende ulss ed ospedaliere e alla dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro si risolve in ogni caso entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore .

2 bis.  Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

3. L’articolazione dell’organizzazione interna è determinata dal Direttore, sentiti i dirigenti interessati e nei limiti del finanziamento assegnato dalla Giunta regionale.

4. L’Agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni per il settore sanitario.

5. L’Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività, può erogare borse di studio nonché avvalersi, qualora necessario, di professionisti singoli o associati esperti nella materia.”.

4. Struttura di riferimento 

Segreteria regionale sanità e sociale

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