Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 109 del 21 dicembre 2007


LEGGE REGIONALE  n. 36 del 17 dicembre 2007

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

       1.    Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura dell’1,4 per cento.

       2.    Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

       3.    Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

       4.    Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

       5.    Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

       1.    A decorrere dall’anno 2008, l’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è ridotta di un punto percentuale.

       2.    Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale.

       3.    Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l’intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.

       4.    È abrogato l’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

Art. 3 - Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale

       1.    A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali” deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

       2.    Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.

Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”

       1.    Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali” non si applica, a decorrere dall’anno 2008, per i soli soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, previa verifica della compatibilità degli interventi di cui al presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato Ue.

Art. 5 - Disposizioni sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale

       1.    A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”, sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

       2.    Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.

Art. 6 - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

       1.    A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa di seguito elencate:

numero d’ordine 2 - Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;

numero d’ordine 4 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di:

a)    stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b)    gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;

numero d’ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;

numero d’ordine 6:

a)    licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;

b)    licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

            1.         La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 dicembre 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 3 - Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale

Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”

Art. 5 - Disposizioni sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale

Art. 6 - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Allegato

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

 TABELLA A

(Articolo 5)

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE

CONSUMI
 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
Euro al metro cubo

 di gas naturale
Euro al metro cubo

 di gas naturale

Consumi fino a 120 metri cubi annui

0,007747
0,007747

Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui

0,023241
0,023241

Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui

0,025823
0,025823

Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui

0,030987
0,030987

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36

            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 ottobre 2007, n. 20/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2007, dove ha acquisito il n. 273 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 28 novembre 2007;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 dicembre 2007, n. 14301.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Articolo 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

            L’articolo conferma per l’anno 2008 le disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF contenute nella legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

            La soglia massima di reddito per la quale vi è l’applicazione dell’addizionale di base, pari allo 0,9 per cento risulta confermata a 28.000,00 euro. Per i soggetti con reddito superiore a 28.142,00 euro, resta applicata l’aliquota aggiuntiva dello 0,5 per cento su tutto il reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF. Per attenuare gli effetti di salto dell’imposizione in prossimità dei limiti delle classi, è stata individuata una ristretta fascia di reddito, compresa tra 28.001,00 e 28.142,00 euro, per la quale è previsto un aumento lineare dell’aliquota.

            Resta confermata l’applicazione delle misure agevolative a sostegno delle famiglie numerose e con disponibilità di reddito limitate e dei soggetti disabili o delle persone aventi a carico soggetti disabili con reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 45.000,00 euro.

            Il maggiore gettito annuo derivante dall’applicazione della presente norma è valutabile in 137,6 milioni di euro.

Articolo 2

Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

            L’articolo 1, comma 299 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 consente alle Regioni che abbiano già deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di estendere il regime di riduzione o esenzione dell’IRAP anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

            In vista dell’imminente approvazione del PDL n. 153 recante “Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”, il presente provvedimento, a conferma dell’impegno assunto con l’articolo 6 della legge regionale n. 27/2006, prevede la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP per le ASP formalmente riconosciute dalla Regione, con l’obiettivo di ridurre gli squilibri di natura fiscale che rendono meno competitiva l’erogazione di servizi alla persona da parte di tali soggetti rispetto agli altri operatori pubblici e privati.

            Il minore gettito annuo derivante dall’applicazione della presente norma è stimato in 1,6 milioni di euro.

Articolo 3

Disposizioni sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.

            Con l’emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/Ce che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”, la disciplina regolatrice dell’accisa sul gas naturale e della relativa addizionale regionale ha subito profonde modificazioni. In particolare, a far data dal primo gennaio 2008 entra in vigore la nuova struttura impositiva per gli usi civili, con il superamento dell’attuale sistema di prelievo differenziato per tipologie di utenza e l’introduzione di un sistema di tassazione articolato in fasce di consumo.

            L’articolo 4 decreto legislativo n. 26/2007 prevede che le Regioni debbano adeguare la propria normativa in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, conformandola alle modifiche operate dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto.

            Con il presente articolo viene determinata, per ciascuna delle quattro fasce di consumo individuate dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 26/2007, la misura dell’addizionale regionale, entro i limiti minimi e massimi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dall’articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, in legge 19 marzo 1993, n. 68.

            L’adeguamento delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale non determina modifiche al gettito complessivo del tributo.

Articolo 4

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

            L’elenco degli atti soggetti a prelievo in materia di tasse sulle concessioni regionali, inizialmente composto da oltre 40 tipologie di provvedimenti, in seguito ad un processo di semplificazione e riordino fiscale da parte dell’Amministrazione regionale avviato a partire dal 1998 (articolo 15 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, articolo 37 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18), è stato progressivamente ridotto a 10 fattispecie.

            L’articolo 4 dispone la disapplicazione di tutte le fattispecie per le quali è tuttora prevista l’imposizione, ad eccezione delle tasse sulle concessioni in materia venatoria e di pesca e di quelle per l’apertura e l’esercizio di farmacie.

            Il minore gettito annuo derivante dalla disapplicazione delle tasse sulle concessioni regionali è valutabile in 1 milioni di euro.

            La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 28 novembre 2007, ha approvato il disegno di legge oggi al vostro esame a maggioranza con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LV-LN-P, Veneto PPE, UDC, AN, hanno espresso voto contrario i colleghi dei gruppi consiliari L’Ulivo-PDV, Per il Veneto con Carraro, Comunisti italiani, Rifondazione Comunista; si è astenuto il collega del gruppo consiliare IDV.”.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 1

- Il testo dell’art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1.         È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2.         L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3.         L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

4.         Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5.         L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6.         Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7.         All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8.         Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.”.

- Il testo dell’art. 12, comma 3 del DPR n. 917/1986 è il seguente:

“12.  Detrazioni per carichi di famiglia.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.”.

- Il testo dell’art. 1, comma 5 della legge regionale n. 19/2005 è il seguente:

“Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

5.         A decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Note all’articolo 3

- Il testo dell’art. 24 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“24. Poteri delle regioni.

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei princìpi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , articolo 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.”.

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 29/2004 è il seguente:

“Art. 5 - Disposizioni in materia di gestione dell’IRAP.

1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui al comma 1.

3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività continuano ad essere svolte dall’Amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. 0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio pluriennale 2004-2006.”.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2006 è il seguente:

“Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1.         A decorrere dall’anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2.         A decorrere dall’anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3.         Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

4.         In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” e successive modificazioni.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse finanziarie

Torna indietro