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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 108 del 18 dicembre 2007


LEGGE REGIONALE  n. 35 del 14 dicembre 2007

Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità

1.    La Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine operanti nel Veneto, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell’ordine nonché per le rispettive finalità sociali e statutarie.

2.    Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 le associazioni promuovono e organizzano le seguenti iniziative:

a)    effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;

b)    organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria;

c)    diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

Art. 2 Contributi alle Associazioni

1.    La Giunta regionale concede contributi alle sezioni del Veneto delle associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 per programmi di attività afferenti alle iniziative previste al comma 2 dell’articolo 1.

2.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione, definisce ogni anno modalità e termini per la presentazione delle domande ed i criteri di riparto dei contributi.

Art. 3 Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 dicembre 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Contributi alle Associazioni

Art. 3 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

2. Procedimento di formazione

-          La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2006, dove ha acquisito il n. 130 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Giorgetti, Cortelazzo, Coppola, Donazzan, Teso e Zanon;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;

-          La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2007;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Zanon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 novembre 2007, n. 13792.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la partecipazione, su base volontaria, ad una Associazione d’Arma riconosciuta dallo Stato Maggiore della Difesa, avviene normalmente all’atto del congedo dal Servizio Militare, sia per chi lo ha prestato obbligatoriamente, sia per chi lo ha effettuato come Professione.

Esistono quindi praticamente Associazioni d’Arma che replicano le varie Armi, Corpi e specialità delle nostre FF.AA.: dai Carabinieri ai Marinai, dagli Alpini ai Paracadutisti e così via.

Vi sono inoltre associazioni eterogenee di militari che pur avendo prestato servizio in realtà diverse delle FF.AA. hanno in comune l’appartenenza ad una categoria: ad esempio gli Ufficiali.

A tutte le associazioni d’arma è possibile l’iscrizione anche di simpatizzanti che non hanno svolto il servizio militare.

L’attività svolta dalle associazioni, secondo le norme statutarie, tende a sostenere moralmente le FF.AA. e a rafforzare i vincoli di solidarietà e cameratismo tra il personale in servizio, quello in quiescenza e l’intera società civile anche attraverso l’effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali che coinvolgono, con interesse crescente la popolazione civile.

Inoltre d’intesa con le Autorità locali, promuovono cerimonie e manifestazioni per celebrare momenti e date salienti della storia Patria.

Un’ulteriore attività si sta manifestando nel settore degli interventi in casi di pubblica calamità e nella partecipazione volontaria al servizio d’ordine davanti alle scuole.

Il libero fenomeno associativo delle Associazioni d’Arma è quello che più evidentemente e più spontaneamente di ogni altra possibile attività culturale, promozionale e propagandistica rivela le profonde radici popolari delle Forze Armate Italiane, la loro natura interamente democratica, la loro compenetrazione con le tradizioni civiche e familiari degli italiani.

Ma le Associazioni d’Arma non sono e non devono essere solo ricordo del passato (che pure ha tanta importanza perché lì sono le nostre radici ), ma è anche il presente ed il futuro delle nostre FF.AA. e, per estensione, della nostra società.

Sono inoltre il naturale tratto d’unione tra società “civile” e quella “militare”, che con la sospensione della leva obbligatoria ed il passaggio al solo reclutamento volontario rischia di diventare un corpo sociale sempre più estraneo.

Per questo la nostra Regione, da sempre profondamente compenetrata con le nostre FF.AA. deve sostenere l’attività delle Associazioni d’Arma, riconoscendone così la loro funzione sociale, culturale ed educativa, anche ai fini di una diffusione della cultura della legalità e sicurezza quale valore fondante della nostra società.

Venendo ora a una breve disamina dell'articolato, lo stesso, all’articolo 1 -"Finalità", enuncia quelli che sono gli obiettivi posti dalla legge affermando, quale principio fondante, che la Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni d'arma, sottoposte alla vigilanza dello Stato.

L'articolo 2 “Contributi alle associazioni d'arma”, prevede che la Giunta regionale conceda contributi alle associazioni d’arma, sottoposte alla vigilanza dello Stato, per la realizzazione di programmi d'attività che prevedano l'effettuazione di raduni, l'organizzazione di cerimonie, di manifestazioni, di mostre e di convegni volti a celebrare momenti e date importanti della nostra storia e di quella delle forze armate, nonché l'attuazione di iniziative per la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza. Tali contributi sono concessi sulla base di criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, che acquisisce, in ordine alla proposta di riparto, il parere della Commissione consiliare competente.

L'articolo 3 “Norma finanziaria” contiene disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge: è prevista una dotazione di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 - 2008 - 2009.

La Sesta Commissione consiliare nella seduta del 3 ottobre 2007, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in ordine al progetto di legge nel testo che così come modificato, viene ora dimesso all'esame dell'Assemblea consiliare.

Erano rappresentati i Gruppi LV - LN Padania, F.I., A.N. e L'Ulivo - Partito Democratico Veneto.

4. Struttura di riferimento

Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori

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